Sentenza del 01/06/2016 n. 3431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Cartella di pagamento - Impugnazione - Concessionario - Legittimazione passiva - Sussistenza - Ipotesi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui il concessionario del servizio di riscossione deve partecipare al processo tributario esclusivamente quando la contestazione riguarda vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora. Pertanto, la sua legittimazione passiva sussiste solo per gli errori direttamente riconducibili alla sua attività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione passiva del concessionario nel processo tributario. Il concessionario è parte necessaria soltanto quando vengono contestati errori propri degli atti da lui formati, come i vizi della cartella di pagamento o dell'avviso di mora. Non è invece legittimato passivamente per contestazioni relative al rapporto tributario sostanziale o ad atti imputabili all'ente impositore.
Norme richiamate
Non specificate nel testo
La decisione richiama un principio giurisprudenziale sulla legittimazione passiva del concessionario, senza indicare specifiche disposizioni normative.
Cassazione n. 11667/2001
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui il concessionario risponde processualmente soltanto dei vizi propri degli atti di riscossione da lui formati.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto contro cui proporre ricorso occorre distinguere tra vizi propri dell'atto di riscossione e contestazioni relative all'esistenza, all'ammontare o alla debenza del tributo.
- Il concessionario della riscossione è legittimato passivamente quando si contestano errori formali o procedurali della cartella di pagamento o dell'avviso di mora a lui direttamente imputabili.
- Se la contestazione riguarda l'an o il quantum del tributo, l'omesso o tardivo accertamento oppure l'atto impositivo originario, il contraddittorio deve essere instaurato principalmente nei confronti dell'ente impositore.
- La mera impugnazione di un atto notificato o formato dal concessionario non è sufficiente, da sola, a rendere quest'ultimo parte necessaria del processo.
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