Sentenza del 01/06/2016 n. 1469 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Processo verbale di constatazione - superamento termine trenta giorni - art. 12, l. n. 212/00 - sanzioni - non sussistono - art. 21 septies, l. n. 241/90 - ipotesi non contemplata - nullità - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno contestato l’avviso di accertamento per due ragioni principali: in primo luogo, hanno sostenuto che la verifica fiscale fosse durata oltre il limite dei trenta giorni lavorativi previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000, chiedendo che il processo verbale e l’atto impositivo fossero dichiarati nulli; in secondo luogo, hanno contestato il recupero a tassazione di costi relativi a provvigioni o somme corrisposte ai dipendenti, sostenendo che tali importi fossero collegati al raggiungimento di obiettivi di vendita e fossero quindi correttamente imputabili all’esercizio 2007.
La decisione
La Commissione ha respinto il primo motivo, ritenendo che il superamento del termine previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 non comporti automaticamente la nullità del processo verbale o dell’avviso di accertamento, poiché la norma non prevede tale sanzione e l’ipotesi non rientra tra quelle tassative di nullità previste dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Ha invece accolto il secondo motivo, riconoscendo che la documentazione provava il collegamento delle somme al raggiungimento di obiettivi di vendita e che tali importi erano misurabili nell’an e nel quantum alla chiusura dell’esercizio. L’appello è stato quindi accolto nel complesso, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
Art. 12, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
Il termine disciplina la durata della permanenza degli organi verificatori presso la sede del contribuente, ma la sua violazione, in assenza di una specifica previsione legislativa, non determina automaticamente la nullità degli atti successivi o dell’avviso di accertamento.
Art. 21-septies, legge n. 241/1990
È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative e non possono essere ampliate dal giudice. Il superamento del termine di verifica previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 non rientra, di per sé, in tali ipotesi.
Art. 109, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma è stata richiamata dall’Amministrazione finanziaria in relazione alla deducibilità e all’imputazione temporale dei costi; nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto provato che le somme fossero legate a obiettivi di vendita e correttamente imputate all’esercizio 2007.
TAR Napoli, sez. VII, sentenza n. 2882 del 25 maggio 2015
La nullità del provvedimento amministrativo costituisce una categoria residuale e a numero chiuso, limitata alle ipotesi espressamente previste dalla legge o a gravi difetti relativi agli elementi essenziali dell’atto.
Massime di principio
- Il superamento dei termini di durata della verifica fiscale non comporta automaticamente la nullità del processo verbale o dell’avviso di accertamento, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- Le ipotesi di nullità degli atti amministrativi e tributari sono tassative: il giudice non può crearne di ulteriori sulla sola base della violazione di una regola procedimentale.
- La violazione del termine può eventualmente assumere rilievo sotto altri profili, come la responsabilità dell’amministrazione o la valutazione della correttezza dell’attività, ma non determina necessariamente l’inesistenza o la nullità dell’atto impositivo.
- Per contestare il recupero di costi variabili o provvigioni è essenziale fornire documentazione idonea a dimostrare sia il collegamento con obiettivi contrattuali o aziendali sia la corretta imputazione temporale e il criterio di determinazione degli importi.
- Un appello può essere accolto anche solo su uno dei motivi: in tal caso l’esito complessivo è favorevole al contribuente, pur restando infondata la censura relativa alla durata della verifica.
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