Cassazione Civile, Ordinanza n. 06555/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I fideiussori hanno proposto opposizione a precetto avverso l’azione esecutiva fondata su un mutuo fondiario, sostenendo: 1) la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., perché il creditore non avrebbe agito giudizialmente entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; 2) il difetto di legittimazione e di titolarità sostanziale del credito in capo alla società procedente, per asserita insufficienza della prova della cessione in blocco e dell’inclusione del credito nel portafoglio ceduto; 3) la nullità della clausola fideiussoria e/o del contratto per abusività ai sensi della direttiva 93/13/CEE, con richiesta di rilievo officioso anche in sede di legittimità; 4) la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e per errata interpretazione della clausola "a semplice richiesta", ritenuta dalla Corte territoriale idonea a evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. sulla base di una richiesta stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la contestazione della legittimazione/titolarità del creditore esecutante doveva essere dedotta in modo esplicito e tempestivo nell’opposizione esecutiva, e i ricorrenti non hanno dimostrato di averlo fatto nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il rilievo officioso della nullità abusiva, in sede di legittimità, incontra i limiti del principio della domanda, della preclusione processuale e, soprattutto, del giudicato formatosi in altro giudizio sulla validità del medesimo contratto di mutuo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura mirava sostanzialmente a sostituire una diversa interpretazione contrattuale a quella accolta dal giudice di merito, senza specificare la concreta violazione dei canoni ermeneutici. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
Nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi previsti dalla legge; tuttavia, nelle opposizioni esecutive la contestazione della titolarità/legittimazione del creditore deve essere proposta in via di azione dal debitore opponente e in modo esplicito.
art. 99 c.p.c.
Il potere di rilievo officioso della nullità va coordinato con il principio della domanda e con la necessità di una tempestiva allegazione dei fatti rilevanti.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla legittimazione ad agire.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la nullità rilevabile d’ufficio deve comunque poggiare su fatti ritualmente introdotti.
art. 1362 c.c.
La ricostruzione della comune intenzione delle parti non può fondarsi sul solo dato letterale, ma il ricorrente deve indicare specificamente il canone interpretativo asseritamente violato.
art. 1363 c.c.
La clausola "a prima richiesta" va letta sistematicamente con l’eventuale rinvio all’art. 1957 c.c., nel senso che è sufficiente la richiesta stragiudiziale per evitare la decadenza.
art. 1322 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel contestare l’interpretazione della clausola contrattuale.
art. 1957 c.c.
La Corte richiama l’orientamento per cui, se la fideiussione è prestata "a prima richiesta", la decadenza non opera quando il creditore abbia avanzato entro sei mesi una richiesta stragiudiziale di pagamento; il termine semestrale resta il parametro rilevante.
art. 624 c.p.c.
È stata sospesa l’esecuzione in pendenza dell’opposizione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nell’interpretazione contrattuale e nella mancata applicazione della disciplina consumeristica.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale.
art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
La pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale fissa il giorno dal quale il pagamento fatto al cedente non libera il ceduto, ma non prova da sola l’effettiva inclusione di uno specifico credito nella cessione.
art. 6, § 1, direttiva 93/13/CEE
Invocato per sostenere l’obbligo di rilievo officioso dell’abusività delle clausole nei rapporti consumeristici.
art. 7, direttiva 93/13/CEE
Invocato unitamente all’art. 6 per la tutela contro le clausole abusive.
art. 19, § 1, TUE
Richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 267 TFUE e al principio di effettività.
art. 267 TFUE
Richiamato in relazione al dialogo con la giurisprudenza della CGUE.
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato nella prospettiva delle clausole abusive nei contratti con consumatori.
art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Richiamato nella prospettiva della nullità di protezione delle clausole vessatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nell’opposizione all’esecuzione, la contestazione della legittimazione o della titolarità del credito azionato deve essere dedotta dal debitore opponente in via di azione, in modo espresso e tempestivo, non potendo essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione.
- Il rilievo officioso di una nullità contrattuale, anche se di protezione o collegata alla tutela consumeristica europea, presuppone che i fatti e i documenti rilevanti siano stati ritualmente introdotti nel processo di merito; in sede di legittimità non è consentito fondare il rilievo su elementi fattuali non acquisiti o tardivamente allegati.
- Il giudicato formatosi su una domanda di nullità di un contratto preclude la proposizione, in un diverso giudizio, di ulteriori cause di invalidità del medesimo contratto, poiché la nullità è un diritto autodeterminato e il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
- Quando una fideiussione o clausola di pagamento è pattuita "a prima richiesta", l’eventuale richiamo all’art. 1957 c.c. va interpretato in modo sistematico: ai fini dell’osservanza del termine semestrale può essere sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.
- La censura di interpretazione contrattuale in cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione si discosti da essi; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa della clausola a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.
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