Sentenza n. 16109/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di un fabbricato abitativo di circa 180 mq, con portico, e di un locale tecnico pertinenziale, realizzati senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 17 marzo 2023 con cui Roma Capitale gli ha ordinato di rimuovere o demolire entro novanta giorni un fabbricato abitativo di circa 180 mq, dotato di portico, e un locale tecnico pertinenziale, realizzati senza titolo su area qualificata agricola e gravata da vincoli, tra cui quelli riferiti al Parco di Veio, al complesso lagunale Bracciano-Martignano e alla disciplina paesaggistica. Con il primo motivo ha dedotto violazione del principio di proporzionalità, degli artt. 31 d.P.R. 380/2001, 15 l.r. Lazio 15/2008 e 3 l. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che il fabbricato sarebbe stato realizzato allo stato rustico dal padre intorno al 1990 e completato da lui tra il 1999 e il 2000; ha inoltre invocato la stabile abitazione nell’immobile con moglie e figlio, le difficoltà economiche familiari, il diritto al rispetto del domicilio ex art. 8 CEDU e la necessità di valutare soluzioni alternative alla demolizione. Ha chiesto anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina edilizia nazionale e regionale con il diritto europeo. Con il secondo motivo ha dedotto l’incompetenza del Direttore municipale, sostenendo che il potere repressivo spettasse al Sindaco ai sensi della normativa previgente.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che non è stato allegato alcun titolo edilizio idoneo a legittimare il fabbricato o il locale tecnico: la ricostruzione sulla data e sulle fasi dei lavori non incide sull’accertata abusività, e la relazione della Polizia Locale del 27 luglio 2023, successiva all’atto, non è stata utilizzata come integrazione postuma della motivazione né è risultata decisiva. L’ordine di demolizione costituisce esercizio di potere vincolato e, per opere mai assistite da titolo, non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico al ripristino della legalità; il tempo trascorso e l’inerzia non generano affidamento tutelabile. Il Collegio ha comunque svolto un esame effettivo delle circostanze familiari ai fini dell’art. 8 CEDU: ha considerato la destinazione abitativa, la presenza della moglie e del figlio minorenne all’epoca e le difficoltà economiche, ma ha ritenuto che, per come allegate e documentate, esse non dimostrassero una sproporzione tale da invalidare l’ingiunzione. In particolare, non erano state specificamente illustrate le possibilità di reperire un’altra sistemazione né gli impedimenti al suo reperimento; rilevavano inoltre la consistenza delle opere, la radicale assenza di titolo e i vincoli risultanti dagli atti. La mancata rappresentazione di tali circostanze nel procedimento ha inciso sulla valutazione del dedotto difetto d’istruttoria, ma non ha determinato l’illegittimità, poiché il giudice le ha esaminate nel merito. Il rinvio pregiudiziale UE è stato negato perché il ricorrente non ha individuato una norma dell’Unione da interpretare o un atto UE di cui valutare la validità, né un collegamento materiale della disciplina edilizia controversa con il diritto UE; la CEDU appartiene a un distinto sistema convenzionale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto competente il dirigente o responsabile dell’ufficio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001; la normativa invocata dal ricorrente appartiene a un assetto previgente, e non occorrevano una delega sindacale o l’agire quale organo del Sindaco. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia e le questioni convenzionali affrontate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione configura un potere-dovere di natura vincolata, il cui esercizio presuppone l’accertamento dell’abusività dell’intervento e l’assenza di un titolo idoneo a legittimarlo.
L’ordine di demolizione è vincolato una volta accertati l’abusività dell’intervento e l’assenza di un titolo edilizio idoneo.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione dell’opera, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3 (art. 31 d.P.R. 380/2001).
L’ingiunzione deve essere adottata dal dirigente o responsabile dell’ufficio comunale e indicare l’area acquisita di diritto secondo il comma 3.
art. 8 CEDU
La giurisprudenza convenzionale richiede che le circostanze individuali rilevanti possano essere sottoposte a un esame effettivo e che l’ingerenza sia valutata alla luce delle esigenze della persona e del nucleo familiare interessato.
La demolizione di un’abitazione può incidere sul diritto al rispetto del domicilio e richiede un esame effettivo delle circostanze individuali e della proporzionalità, ma non attribuisce un diritto incondizionato alla conservazione dell’edificio abusivo.
art. 267 TFUE
L’art. 267 TFUE presuppone che la decisione della controversia richieda l’interpretazione dei Trattati o di un atto dell’Unione ovvero la valutazione della validità di un atto dell’Unione.
Il rinvio pregiudiziale è ammissibile soltanto quando la soluzione della controversia richieda l’interpretazione del diritto UE o la valutazione della validità di un atto dell’Unione; non basta contestare in astratto la disciplina nazionale o regionale.
art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si applica agli Stati membri, ai sensi del suo art. 51, soltanto quando essi attuano il diritto dell’Unione.
La Carta UE non opera fuori dall’ambito di attuazione del diritto dell’Unione da parte dello Stato membro.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è espressione di un potere vincolato quando siano accertati l’abusività dell’intervento e l’assenza di un titolo edilizio idoneo; per un’opera mai assistita da titolo non occorre una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico al ripristino della legalità, e il decorso del tempo o l’inerzia amministrativa non rendono legittimo l’abuso né generano, da soli, un affidamento tutelabile.
- L’esame della compatibilità di un ordine di demolizione con l’art. 8 CEDU richiede una valutazione effettiva delle circostanze individuali e familiari e della proporzionalità dell’ingerenza. La stabile destinazione abitativa, la presenza di familiari e le difficoltà economiche non determinano automaticamente l’illegittimità dell’ordine: occorre che gli elementi allegati e documentati consentano di apprezzare concretamente le conseguenze della demolizione e le effettive possibilità di una diversa sistemazione.
- La datazione delle diverse fasi costruttive non è decisiva per la legittimità dell’ingiunzione quando non sia allegato un titolo edilizio e resti accertata la realizzazione sine titulo. Una relazione istruttoria successiva all’atto non può integrare postumamente la motivazione, ma può essere considerata come elemento della ricostruzione difensiva e non rileva se non è decisiva rispetto al presupposto dell’abusività.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE richiede che la controversia renda necessaria l’interpretazione dei Trattati o di un atto dell’Unione, oppure la valutazione della validità di un atto UE; la contestazione della disciplina edilizia interna, senza individuazione di una pertinente disposizione UE e di un collegamento con il diritto dell’Unione, non soddisfa tale presupposto.
- Il potere di ingiungere la demolizione delle opere abusive è attribuito direttamente dall’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale; non occorre una delega del Sindaco per l’esercizio di tale competenza.
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