L.R. Calabria 7/2023
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica e interpreta autenticamente la l.r. Calabria n. 11/2003 sui Consorzi di bonifica, precisando che l’obbligo contributivo sussiste solo per immobili che ricevono un beneficio diretto e specifico, commisurato al vantaggio ottenuto. Esclude inoltre le aree urbanizzate ed edificabili prive di tale beneficio. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale; efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Chiarimento sui contributi consortili di bonifica e sull’esclusione di alcune aree urbanizzate/edificabili
Chiarimento sui contributi consortili di bonifica
La legge regionale Calabria 24 febbraio 2023, n. 7 interviene sulla disciplina dei contributi consortili dovuti ai Consorzi di bonifica, modificando e interpretando autenticamente la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11. Il suo obiettivo è precisare quando sussiste l’obbligo di contribuzione e quali immobili restano esclusi dall’ambito applicativo.
Ambito soggettivo e presupposto del contributo
La disciplina risultante chiarisce che il contributo consortile è dovuto solo dagli immobili che traggono un beneficio diretto e specifico dalle attività di bonifica e tutela del territorio rurale. Il pagamento del contributo deve essere commisurato al beneficio ricevuto; il vantaggio rilevante ai fini dell’obbligo contributivo è quindi quello diretto e specifico, non un generico interesse o vantaggio indiretto.
Interpretazione autentica sugli immobili extragricoli
La legge precisa, con norma di interpretazione autentica, che le espressioni “immobili extragricoli” richiamate nell’articolo 23, comma 1, e nell’articolo 28, comma 1, della l.r. 11/2003 non si riferiscono alle aree urbanizzate ed edificabili che non ricevono un beneficio diretto e specifico. Ne consegue che tali aree, se prive del richiesto beneficio consortile, non rientrano nel perimetro dell’obbligo contributivo solo per la loro natura urbanizzata o edificabile.
Effetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La norma non introduce quindi spese aggiuntive a carico della Regione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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