L.R. Calabria 4/2023
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Calabria 40/2009 su cave e miniere: ridefinisce competenze e procedimenti, disciplina autorizzazioni, proroghe, poteri sostitutivi, canoni e funzioni dell’ORAE. Le nuove disposizioni si applicano solo dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo, pubblicato il 27 settembre 2023.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sulle attività estrattive
Modifiche alla disciplina delle attività estrattive in Calabria
La legge regionale Calabria 24 febbraio 2023, n. 4 interviene in modo organico sulla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, aggiornando la disciplina delle attività estrattive nel territorio regionale. Le modifiche incidono su competenze amministrative, procedimenti autorizzativi, durata dei titoli, controlli, canoni e funzionamento dell’Osservatorio regionale.
Ambito territoriale e soggetti competenti
Il testo sostituisce vari riferimenti organizzativi della l.r. 40/2009, individuando come interlocutore regionale il Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive al posto del precedente Dipartimento Attività produttive. In diversi articoli viene inoltre sostituito il riferimento alla “Provincia” con la Città metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza con l’assetto istituzionale vigente.
La disciplina resta naturalmente limitata al territorio della Regione Calabria.
Classificazione di miniere e cave
La legge riscrive l’articolazione delle categorie di sostanze estrattive. Sono ricondotte alla categoria delle miniere le sostanze e le energie classificate nella prima categoria dell’art. 2 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443. È inoltre chiarito che tali sostanze minerali possono essere oggetto di ricerca e coltivazione da parte di soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale.
Alla categoria delle cave appartengono invece:
- le sostanze minerali classificate nella seconda categoria del r.d. n. 1443/1927;
- i materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali.
Vengono soppressi alcuni riferimenti ormai non più coerenti con l’impostazione vigente, mentre è abrogato il comma che disciplinava ulteriori fattispecie non più mantenute nel testo consolidato.
Pianificazione regionale e PRAE
La legge rafforza la natura programmatoria del PRAE (Piano regionale delle attività estrattive), qualificandolo espressamente come atto di pianificazione. Il piano deve essere redatto in coerenza con i principi e le norme di tutela delle risorse naturali e con il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica.
In luogo della durata fissa quinquennale, il PRAE è ora soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quinquennale.
Osservatorio regionale delle attività estrattive (ORAE)
L’ORAE assume un ruolo più marcato nel procedimento. La legge prevede che esso effettui, con modalità e termini stabiliti dal regolamento attuativo, la valutazione preliminare delle istanze di autorizzazione per la coltivazione di cave e per i relativi ampliamenti.
La composizione dell’Osservatorio è ridefinita come segue:
- il Dirigente del settore regionale competente in materia di attività estrattive;
- fino a cinque esperti, anche esterni alla Pubblica Amministrazione, con comprovata esperienza nel settore.
I componenti sono nominati per tre anni. Il regolamento regionale deve disciplinare le modalità di selezione pubblica, così da garantire profili di specifica e comprovata specializzazione professionale, nonché il funzionamento dell’ORAE.
Permessi di ricerca e concessioni
Per i permessi di ricerca si chiarisce che, in caso di forza maggiore che impedisca lo svolgimento delle attività nel periodo di efficacia del permesso, il titolare può chiedere al Dipartimento competente l’autorizzazione alla sospensione dei lavori. Cessata la causa ostativa, la ripresa va comunicata al Dipartimento e il termine del permesso ricomincia a decorrere per il periodo residuo, salvo proroga.
Per le concessioni e i rinnovi viene ribadito che il rilascio e il trasferimento devono avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Autorizzazione per la coltivazione di cave
La disciplina dell’autorizzazione per la coltivazione di cava viene riscritta in modo organico. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione e per il relativo ampliamento è rilasciata dal Comune territorialmente competente, previo parere dell’ORAE, nel rispetto del PRAE e purché il programma dei lavori garantisca sicurezza dei lavoratori e salubrità del luogo di lavoro.
L’autorizzazione può essere richiesta da un soggetto pubblico o privato che:
- sia in possesso delle capacità tecniche ed economiche;
- abbia titolo idoneo sul terreno;
- operi, in sostituzione o in assenza del proprietario, quando quest’ultimo non avvii l’attività o non la eserciti con mezzi adeguati al valore del giacimento.
La durata massima è di 20 anni, con proroga possibile:
- una sola volta;
- per non più di 5 anni;
- su richiesta motivata dell’interessato;
- per motivate esigenze produttive, al solo fine di completare coltivazione e recupero ambientale e paesaggistico.
Per l’ampliamento della coltivazione la durata massima è di 10 anni, prorogabile una sola volta fino a 3 anni, nel rispetto delle condizioni autorizzative e convenzionali.
Il Comune autorizza anche le varianti al piano iniziale di coltivazione e recupero, sempre previo parere dell’ORAE. Se il titolo è rilasciato per lotti o fasi successive, il recupero ambientale e paesaggistico deve avvenire contestualmente alla coltivazione.
Inizio dei lavori e decadenza
Per le attività di coltivazione di cava, l’inizio dei lavori deve avvenire entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione finale, con comunicazione al Comune competente e al Dipartimento regionale competente. Il mancato avvio nel termine comporta la decadenza del provvedimento.
Revoca, sospensione e decadenza
La legge interviene anche sui presupposti di revoca e decadenza. La revoca è collegata a motivi non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento autorizzativo; inoltre, in caso di revoca che arrechi pregiudizio al beneficiario, si introduce una specifica tutela. La rubrica dell’articolo dedicato viene riformulata per ricomprendere espressamente sospensione dell’attività estrattiva e decadenza dall’autorizzazione.
Poteri sostitutivi della Regione
Se il Comune territorialmente competente non provvede nei termini fissati dal regolamento attuativo:
- sulla domanda di autorizzazione alla coltivazione di cava;
- sulla sospensione dell’attività estrattiva o sulla decadenza dall’autorizzazione;
- sugli altri atti obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate,
la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi 30 giorni, esercita i poteri sostitutivi previsti dalla l.r. 34/2002, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Sospensione del rilascio di nuove cave e disciplina degli ampliamenti
Fino all’entrata in vigore del PRAE è sospeso il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di nuove cave e, separatamente, l’autorizzazione all’ampliamento di cave esistenti.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, l’ampliamento delle attività estrattive è autorizzato dal Dipartimento regionale competente, sentito l’ORAE, nei casi di:
- preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale;
- realizzazione di opere di valenza strategica regionale o sovraregionale.
In tali ipotesi l’autorizzazione dura al massimo 5 anni.
Se il progetto è soggetto a provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, il Dipartimento partecipa alla conferenza di servizi e l’autorizzazione confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Canoni e riparto delle entrate
Le somme derivanti dalla riscossione dei canoni per l’esercizio delle attività di cava sono ripartite così:
- 60% al Comune territorialmente competente, per opere e interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione dei progetti, e per l’esercizio delle funzioni di competenza con particolare riferimento alla sicurezza dei lavoratori e al recupero ambientale;
- 40% alla Regione, in conto entrate del bilancio regionale, per l’esercizio delle funzioni di competenza.
Controlli, sanzioni e tutela ambientale
La disciplina rafforza i controlli regionali e chiarisce che, nei provvedimenti repressivi o di sospensione, resta comunque salvo il risarcimento del danno ambientale cagionato. Vengono inoltre eliminati alcuni riferimenti superati e aggiornati i soggetti che coadiuvano le funzioni di verifica.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri della legge sono quantificati in 127.895,04 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025. La copertura è assicurata mediante riduzione delle risorse allocate alla Missione 09, Programma 02 (U.09.02). La Giunta regionale è autorizzata alle necessarie variazioni di bilancio.
Regime finale di efficacia e regolamento attuativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare il nuovo regolamento di attuazione previsto dall’art. 7 della l.r. 40/2009. Le disposizioni della legge regionale n. 4/2023 si applicano solo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.
Il regolamento attuativo è stato poi pubblicato sul BURC Parte I n. 211 del 27 settembre 2023 con il numero 8.
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