L.R. Calabria 5/2023
Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria un Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio delle politiche socioassistenziali. L’organo è nominato a ogni legislatura, si riunisce almeno quattro volte l’anno e presenta un rapporto annuale entro il 31 marzo. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Istituzione dell’Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico in Calabria
Istituzione dell’Osservatorio regionale per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico
La legge disciplina l’istituzione, presso la Regione Calabria, di un Osservatorio regionale dedicato ai giovani e agli adulti con disturbo dello spettro autistico. Il provvedimento si inserisce nel quadro delle fonti nazionali e internazionali richiamate in premessa e mira a rafforzare il coordinamento tra istituzioni, famiglie e associazioni.
Finalità e ambito di intervento
L’Osservatorio è concepito come sede di osservazione, proposta e consultazione sui bisogni complessi delle persone con disturbi dello spettro autistico nel territorio calabrese. La sua azione è orientata a:
- monitorare le politiche socioassistenziali, di cura e di sostegno;
- fornire supporto consultivo ai soggetti istituzionali e sociali interessati;
- promuovere informazione, formazione, partecipazione, assistenza, controllo e vigilanza in materia.
Composizione e costituzione dell’organo
L’Osservatorio è istituito presso il competente dipartimento regionale per la tutela della salute ed è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Ne fanno parte rappresentanti delle strutture regionali sanitarie e sociali, della rete dei disturbi dello spettro autistico, dei servizi territoriali e ospedalieri, del mondo scolastico, delle professioni mediche, delle associazioni familiari, dei Garanti regionali, di esperti designati e della Consulta regionale del terzo settore.
Funzionamento interno e durata dei componenti
L’Osservatorio può articolarsi in commissioni ristrette, anche temporanee, per trattare questioni specifiche. Il presidente è individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti dell’organismo. I membri sono nominati all’inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa.
Compiti operativi
L’organo svolge attività propositiva, consultiva e di monitoraggio. In particolare:
- riceve e valuta segnalazioni su discriminazioni subite da soggetti con disturbo dello spettro autistico;
- acquisisce i dati per il rapporto annuale e formula proposte per risolvere le criticità emerse;
- propone azioni coordinate e interventi immediati o di medio-lungo periodo;
- avanza proposte operative al dipartimento regionale competente per migliorare programmazione, cura e sostegno;
- monitora l’attuazione della legge e segnala eventuali correttivi.
Riunioni, supporto amministrativo e gratuità dell’incarico
L’Osservatorio si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del presidente e può essere convocato in via straordinaria anche su richiesta del Presidente della Regione o della metà più uno dei componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. Ai componenti non spetta alcun compenso né rimborso spese. La Regione assicura il supporto tecnico-amministrativo con personale interno e senza nuovi o maggiori oneri.
Rapporto annuale e pubblicità
Entro il 31 marzo di ogni anno l’Osservatorio trasmette al Consiglio regionale un rapporto annuale sull’attività svolta. Per la sua redazione utilizza i dati statistici regionali, i contributi del dipartimento salute e politiche sociali, dell’ufficio scolastico regionale e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto è pubblicato sui siti istituzionali della Regione Calabria e del Consiglio regionale.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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