L.R. Calabria 9/2023
Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina l’organizzazione della protezione civile in Calabria: definisce componenti e strutture operative, funzioni di Regione, Città metropolitana di Reggio Calabria e Comuni, pianificazione, gestione delle emergenze, volontariato, formazione e fondo regionale. Abroga la previgente l.r. n. 4/1997; il regime transitorio sul volontariato resta fino al regolamento attuativo, adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina del sistema regionale di protezione civile della Calabria
Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria
La legge riordina in modo organico il sistema regionale di protezione civile della Calabria, nel quadro del Codice della protezione civile e delle competenze regionali ex articolo 117 Cost. Definisce componenti, strutture operative, pianificazione, gestione delle emergenze, volontariato e strumenti finanziari, con efficacia limitata al territorio calabrese.
Finalità e principi generali
La Regione Calabria, quale componente del Sistema nazionale di protezione civile, concorre alla tutela di vita, integrità fisica, beni, insediamenti, animali e ambiente contro eventi calamitosi naturali o antropici. L’azione regionale si fonda sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove cooperazione tra le componenti del sistema, pianificazione, previsione, prevenzione, mitigazione del rischio, gestione e superamento delle emergenze, diffusione della cultura di protezione civile e sostegno al volontariato organizzato.
Eventi e rischi di protezione civile
Gli eventi emergenziali sono ricondotti alle tipologie previste dal Codice: emergenze gestibili con ordinari poteri degli enti competenti; emergenze che richiedono coordinamento tra più enti e poteri straordinari per periodi limitati; emergenze di rilievo nazionale da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari ai sensi del Codice. Gli interventi regionali si riferiscono alle tipologie di rischio indicate dal Codice; in caso di eventi di cui all’articolo 16, comma 3, del Codice, le strutture territoriali possono fornire supporto limitatamente ad assistenza alla popolazione e attivazione dei presidi operativi e logistici.
Sistema regionale di protezione civile: componenti e soggetti coinvolti
Il sistema regionale è composto da Comuni, Città metropolitana di Reggio Calabria e Regione. Sono strutture e articolazioni operative: Comitato operativo regionale, Sala operativa regionale, Centro funzionale decentrato, Uffici di prossimità, Colonna mobile regionale, volontariato organizzato iscritto nell’elenco territoriale, altri enti regionali, articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali e gestori di infrastrutture critiche presenti sul territorio. La Giunta regionale può individuare ulteriori strutture operative regionali. Possono inoltre concorrere, anche mediante convenzione, ordini e collegi professionali, enti e agenzie regionali, aziende e soggetti pubblici o privati utili alle finalità di protezione civile.
Ambiti territoriali ottimali
La Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali come livelli di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale. La medesima deliberazione individua anche i Comuni di riferimento degli ambiti.
Funzioni della Regione
La Regione cura l’organizzazione e l’attuazione delle attività di protezione civile sul territorio regionale, in particolare per previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, mediante il Piano regionale di protezione civile e le procedure di allertamento. Definisce indirizzi per i piani di area vasta, per gli ambiti e per i Comuni, coordina le altre componenti regionali e nazionali nei casi che richiedono azione integrata, gestisce la Sala operativa regionale, organizza struttura e uffici regionali, governa volontariato e Colonna mobile regionale, disciplina lo stato di emergenza regionale e gli interventi di ripristino delle normali condizioni di vita, nonché il concorso agli interventi internazionali.
Funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria
Alla Città metropolitana sono attribuite la realizzazione delle attività di previsione e prevenzione previste dalla programmazione regionale, la predisposizione del Piano di protezione civile di area vasta in raccordo con le Prefetture e la vigilanza sui servizi urgenti da attivare in caso di emergenza. L’ente deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata e nominare un responsabile di protezione civile con formazione specifica.
Funzioni dei Comuni
I Comuni, singoli o associati, provvedono all’attuazione delle attività di previsione e prevenzione, alla redazione, aggiornamento, revisione, approvazione e attuazione dei piani comunali di protezione civile e alla loro divulgazione. Devono coordinare la pianificazione urbanistica e territoriale con gli scenari di rischio, organizzare strutture comunali idonee, disciplinare procedure semplificate e l’impiego di personale qualificato, dirigere i primi soccorsi e gli interventi urgenti in caso di emergenza, vigilare sugli interventi locali, favorire il volontariato e curare la raccolta dati e la ricognizione dei danni. Se il Comune non è in grado di fronteggiare l’evento, il Sindaco chiede il concorso della Regione e del Prefetto; deve inoltre mantenere il flusso informativo con Regione e Prefettura e informare la popolazione.
Rapporti interistituzionali
La Regione promuove rapporti collaborativi con organi statali, enti locali, Prefetture, Vigili del fuoco, strutture operative regionali e nazionali, soggetti pubblici e privati e organismi volontari. Le componenti del sistema possono stipulare convenzioni con strutture operative, soggetti concorrenti, enti di ricerca, consorzi e università. La Regione può partecipare, su richiesta statale, ad iniziative di protezione civile in altre Regioni o Stati esteri secondo il Codice.
Strutture regionali: Comitato operativo e Sala operativa
Il Comitato operativo regionale è convocato dal Dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile, sentito il Presidente della Giunta, in occasione o in vista di emergenze che richiedano coordinamento regionale. È costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è coordinato dal Dirigente generale e include rappresentanti con adeguati poteri decisionali delle strutture del sistema e degli altri soggetti utili. La partecipazione è gratuita, salvo le previsioni del Codice per il volontariato. La Sala operativa regionale è istituita presso la sede principale della protezione civile regionale e garantisce il flusso costante di informazioni con Dipartimento nazionale, Prefetture, Città metropolitana, Comuni, Vigili del fuoco e altri soggetti concorrenti. Un decreto del Dirigente generale ne disciplina composizione, procedure e coordinamento, prevedendo operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Centro funzionale decentrato
Il Centro funzionale decentrato assicura preannuncio, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e dell’evoluzione degli scenari di rischio, come componente del sistema di allertamento regionale. Le procedure di coordinamento con uffici regionali, presidi territoriali e altre componenti del sistema sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle direttive statali.
Uffici di prossimità
Gli Uffici di prossimità operano a livello provinciale come presidio istituzionale del sistema regionale. Svolgono funzioni di presidio territoriale in emergenza, raccordo tra direzione regionale e altri soggetti del sistema, supporto agli enti locali, collegamento con le strutture attivate localmente e ricognizione/validazione dei danni e delle richieste per la dichiarazione dello stato di emergenza.
Colonna mobile regionale e enti regionali
La Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale per interventi in occasione o in previsione delle emergenze di tipo b) e c). Vi partecipano Regione, enti strumentali, enti locali e volontariato organizzato; possono essere integrate altre unità operative regionali. La Giunta regionale ne stabilisce criteri di composizione, organizzazione, funzionamento, partecipazione e potenziamento nei limiti delle risorse disponibili. Gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione concorrono alle attività di protezione civile con personale, mezzi e attrezzature. Azienda Calabria Verde partecipa al sistema sulla base di specifica convenzione.
Fondo regionale per la protezione civile
Il sistema è sostenuto da un Fondo regionale per la protezione civile, finanziato annualmente nei limiti della legge di bilancio e integrato dalle risorse statali. Il Fondo finanzia il potenziamento dei soggetti del sistema, soprattutto il volontariato; il sostegno al pronto intervento e alle spese comunali per emergenze di tipo b); il sostegno alle spese di Comuni, Province e Città metropolitana per emergenze di tipo a) limitatamente a soccorso e assistenza alla popolazione e interventi più urgenti; formazione, pianificazione e diffusione della cultura di protezione civile. La ripartizione e gestione delle risorse avvengono con deliberazione della Giunta su proposta tecnica del Dirigente generale.
Pianificazione regionale e locale
Il Piano regionale di protezione civile è lo strumento tecnico-operativo principale della programmazione regionale. È approvato dalla Giunta e si articola in una sezione generale multirischio, una sezione dei modelli operativi per singoli rischi e una sezione dedicata ai piani su base provinciale. Esso individua elementi strategici minimi, ambiti territoriali ottimali, ulteriori strumenti di pianificazione coordinati, scenari di rischio, fabbisogni formativi, criteri di intervento nelle emergenze, modalità di coordinamento dopo lo stato di mobilitazione e flussi di comunicazione, oltre alla rete delle infrastrutture critiche regionali. Il piano può essere modificato, anche parzialmente, ogni volta che la Giunta ritenga necessaria una revisione o quando eventi o circostanze significativi impongano l’aggiornamento. Per i piani della Città metropolitana, degli ambiti e dei Comuni, la Giunta definisce gli indirizzi regionali, vincolanti per la pianificazione locale. Gli enti locali devono coordinare la pianificazione di protezione civile con quella urbanistica e territoriale e con il Piano regionale. La pianificazione d’ambito è realizzata dai Comuni di ciascun ambito; i piani metropolitani e d’ambito sono predisposti in raccordo con le Prefetture. I Comuni devono commisurare i contenuti della pianificazione alla propria effettiva capacità, con il concorso di tutte le aree amministrative competenti.
Incendi boschivi
Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica la legge statale n. 353/2000 e la legislazione regionale vigente.
Gestione delle emergenze: mobilitazione e stato di emergenza regionale
In caso di emergenza di tipo b) di eccezionale intensità, il Presidente della Giunta regionale può disporre la mobilitazione straordinaria del sistema per un massimo di quindici giorni, prorogabili di altri quindici, anche attivando Colonna mobile e volontariato organizzato. La cessazione è disposta con ulteriore decreto, salvo che si proceda allo stato di emergenza regionale o nazionale. Entro trenta giorni dalla mobilitazione, la Giunta può assegnare finanziamenti per spese delle componenti mobilitate e indicare ulteriori iniziative. Lo stato di emergenza regionale è dichiarato dal Presidente della Giunta, sulla base di una valutazione speditiva del Dipartimento, in presenza o imminenza di emergenze di tipo b). Dura al massimo sei mesi, prorogabili di altri sei, ed è revocabile anticipatamente. Entro trenta giorni la Giunta individua comuni interessati, tipologia dell’evento e assegnazione delle risorse. Le risorse sono destinate prioritariamente a soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi più urgenti eseguiti dagli enti locali o da altre strutture regionali. In conseguenza dello stato di emergenza, il Presidente può adottare ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali, delle norme statali e UE, e può ricorrere alle procedure di urgenza per opere, forniture e servizi. Se necessario, può chiedere lo stato di emergenza nazionale. Al termine dell’emergenza regionale, può disporre il completamento degli interventi e l’assegnazione delle risorse agli enti competenti.
Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato
La Regione promuove la partecipazione dei cittadini e il volontariato di protezione civile come strumento di resilienza. Il volontariato può operare in forma organizzata tramite soggetti iscritti nell’elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile. L’elenco è istituito con regolamento regionale in conformità alle linee guida nazionali e disciplina struttura, sezioni, requisiti, iscrizione, permanenza, controlli, revoche, sospensioni, cancellazioni e sanzioni disciplinari. Possono partecipare alle attività di protezione civile, in Italia o all’estero, e alle attività formative e addestrative, solo i soggetti iscritti nell’elenco territoriale regionale. I gruppi comunali e intercomunali si iscrivono nell’elenco per essere integrati nel sistema.
Benefici, contributi e organismo di rappresentanza del volontariato
Ai volontari iscritti si applicano i benefici degli articoli 39 e 40 del Codice; se il coordinamento dell’intervento è svolto dal Dipartimento regionale, i relativi oneri sono a carico del bilancio regionale. La Regione può concedere contributi al volontariato organizzato per progetti di potenziamento operativo, miglioramento della preparazione tecnica e sviluppo della resilienza delle comunità. È istituito il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, con funzioni consultive e di raccordo tra volontariato organizzato e Regione. Il Comitato è composto da rappresentanti del volontariato e dei gruppi comunali iscritti nell’elenco, resta in carica tre anni, adotta un proprio regolamento poi approvato con decreto dirigenziale e designa il rappresentante regionale nel Comitato nazionale. Ai partecipanti possono essere riconosciuti i benefici di cui all’articolo 23, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.
Formazione, informazione e cultura di protezione civile
La Regione promuove e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche con attenzione ai giovani, nel rispetto degli indirizzi statali. Con deliberazione regionale, nell’ambito del Piano, sono definiti: formazione continua per i soggetti del sistema; disseminazione della cultura della protezione e prevenzione, specie nelle scuole; percorsi con università e istituti di ricerca; diffusione delle informazioni sui rischi; supporto ai Comuni per predisposizione e divulgazione dei piani; diffusione delle campagne di informazione nazionali e regionali.
Divisa, logo e benemerenze
La Regione disciplina con regolamento il logo della protezione civile regionale e le modalità d’uso e integrazione con i segni distintivi delle altre componenti del sistema nazionale. L’uso del logo, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo è riservato agli operatori del sistema e consentito solo per attività di protezione civile o eventi correlati. La Giunta regionale definisce tipologie, criteri e modalità di attribuzione delle benemerenze agli operatori, funzionari, dipendenti o volontari che si siano distinti per particolari meriti.
Norma finanziaria
Per il triennio 2023-2025 gli oneri complessivi sono quantificati in euro 4.276.081,29 annui. Di questi, euro 4.242.081,29 annui sono correnti e euro 34.000,00 annui in conto capitale. La copertura è individuata in specifiche missioni e programmi del bilancio regionale 2023-2025; per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.
Norme abrogate e transitorie
Dall’entrata in vigore della legge è abrogata la l.r. Calabria 10 febbraio 1997, n. 4, recante la precedente disciplina organica della protezione civile regionale. Fino all’approvazione del regolamento attuativo previsto per l’elenco territoriale del volontariato, e comunque entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, resta in vigore il regolamento regionale 16 dicembre 2016, n. 18 sulla gestione dell’albo regionale del volontariato di protezione civile e dei loghi.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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