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Legge

L.R. Calabria 12/2023

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione

Normativa regionaleL.R. Calabria 12/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la realizzazione, il riconoscimento, la gestione e la promozione dei Cammini di Calabria, istituisce il Catasto regionale e la Carta dell’escursionista, prevede contributi e accordi per interventi e servizi, e demanda a un regolamento attuativo la disciplina operativa. È stato emanato anche il regolamento regionale di attuazione nel 2024. Non risulta norma a termine, ma la legge è oggi vigente.

Promozione, riconoscimento e valorizzazione dei Cammini di Calabria

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria

La legge disciplina, per il territorio della Regione Calabria, un sistema organico di riconoscimento, gestione, promozione e valorizzazione dei cammini regionali. L’obiettivo è favorire sviluppo sostenibile, turismo lento ed ecosostenibile, fruizione accessibile dei percorsi, tutela del patrimonio storico, religioso, naturale e paesaggistico, nonché l’integrazione con tecnologie digitali e servizi turistici.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione promuove e valorizza i Cammini di Calabria nel rispetto della normativa statale, dell’Unione europea e delle regole speciali delle aree naturali protette. La disciplina mira a sostenere:

  • lo sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio religioso, naturale, storico-agricolo e paesaggistico;
  • la conoscenza, il recupero e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale;
  • il turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi, l’escursionismo e le attività sportive e ricreative all’aperto;
  • un’offerta turistica esperienziale e personalizzabile, anche in ottica di smart tourism.

Definizione dei Cammini di Calabria

I Cammini di Calabria sono cammini, vie e itinerari, secondo la classificazione utilizzata dal CAI, percorribili a piedi, in bici, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati. L’uso di mezzi a motore è ammesso solo quando necessario per consentire l’accesso a persone con ridotte capacità motorie oppure per soccorso, protezione civile o manutenzione.

I cammini devono collegare luoghi accomunati da fatti storici documentati o tradizioni consolidate di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico o enogastronomico. La legge ricomprende, tra i cammini di Calabria, anche itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, itinerari e cammini interregionali riconosciuti o convenuti con altri enti e Regioni, cammini già finanziati o già riconosciuti, itinerari religiosi riconosciuti dalle autorità ecclesiastiche competenti, cammini riconosciuti dalla Regione e cammini individuati dalla Regione in ragione dei loro contenuti storici, culturali, religiosi o naturalistici.

Accessibilità e inserimento nel Catasto regionale

I cammini devono garantire accessibilità universale e fruibilità in sicurezza, anche per le persone con disabilità, comprese quelle visive. Tutti i cammini sono inseriti nel Catasto regionale dei Cammini di Calabria.

Gestione dei cammini e soggetti coinvolti

La gestione compete ai soggetti indicati nel provvedimento di riconoscimento, salvo i percorsi ricadenti in aree naturali protette, per i quali restano ferme le competenze degli enti di gestione previsti dalla normativa di settore.

Gli interventi di ricognizione, individuazione, segnalazione, manutenzione e ripristino, compresi i collegamenti tra cammini, possono essere svolti da:

  • enti locali e enti gestori di aree protette regionali;
  • enti parco regionali;
  • Associazioni Pro Loco;
  • gruppi di azione locale;
  • associazioni rappresentative del settore turistico, culturale e agricolo;
  • enti ecclesiastici;
  • enti e associazioni del Terzo settore;
  • consorzi di gestione volontari tra tali soggetti.

Ai gestori spettano anche attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica. La legge impone, quando tecnicamente e logisticamente fattibile, il superamento delle barriere architettoniche e la fruibilità dei percorsi da parte delle persone con disabilità, con il possibile supporto di associazioni rappresentative.

Viabilità privata, segnaletica e identità visiva

L’eventuale inserimento di tratti di viabilità privata nei cammini avviene secondo la legge applicabile e tramite convenzioni con i proprietari. Se necessario o richiesto, possono essere adottate strutture di separazione a basso impatto visivo e passaggi sicuri che non compromettano la proprietà privata.

La segnaletica ufficiale deve rispettare il regolamento attuativo; ove possibile, si prevede anche segnaletica in braille e QR-code. I gestori dei cammini iscritti nel Catasto devono riportare logo della Regione Calabria e dicitura “Cammino di Calabria” su sito, app ufficiale e social network.

Riconoscimento dei cammini

Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale, d’ufficio, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, oppure su istanza dei soggetti gestori/enti interessati. L’istanza deve contenere, in particolare:

  • tracciato cartografico, cartografia e tracce GPS;
  • dati identificativi del cammino, tappe e attraversamenti dei borghi;
  • relazione su accessibilità e fruibilità, con servizi presenti e tempi medi di percorrenza;
  • elementi che dimostrino il legame storico, culturale, religioso, naturale, ambientale, paesaggistico, enogastronomico o popolare;
  • indicazione dell’ente gestore e del piano di utilizzo;
  • segnaletica e logo del cammino;
  • sito web ufficiale per la verifica dei dati.

Catasto regionale dei Cammini di Calabria

Il Catasto è istituito presso il dipartimento competente in materia di turismo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. È tenuto e aggiornato secondo il regolamento attuativo, previa condivisione con il Coordinamento, ed è pubblicato in una sezione dedicata dei siti istituzionali regionali per garantire libero accesso ai dati. In prima applicazione tiene conto del Catasto regionale dei sentieri redatto dal CAI.

Promozione, programmazione e contributi

La Regione promuove i cammini nell’ambito della programmazione regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento e gli enti/associazioni di riferimento. I documenti di programmazione economica e finanziaria possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili.

La Regione può inoltre finanziare progetti e concedere contributi, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per:

  • costruzione, recupero, ampliamento e ammodernamento di strutture a servizio dei cammini e dell’accoglienza;
  • installazione di impianti per migliorare la fruibilità;
  • banca dati e digitalizzazione;
  • manifestazioni e iniziative di valorizzazione e attività informative;
  • ricognizione, individuazione, segnalazione e manutenzione, compresi nuovi tracciati e collegamenti;
  • iniziative per favorire la conoscenza e la fruizione turistica dei cammini e la vacanza a piedi.

I contributi rispettano i regimi europei applicabili, in particolare il regime de minimis e il regolamento di esenzione per categoria, oltre alla normativa vigente in materia. La Regione può anche stipulare accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni che abbiano tra gli scopi statutari la promozione e salvaguardia di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali.

Valorizzazione, rete dei cammini e strumenti digitali

La Regione può adottare misure per rafforzare la competitività dell’offerta e costruire una rete tra i cammini, tra cui:

  • banca dati informatica regionale;
  • piattaforma per dati georeferenziati e servizi innovativi;
  • soluzioni IoT;
  • progetti strategici per la qualità dei cammini e dei servizi;
  • infrastrutture per transizione energetica e mobilità elettrica;
  • integrazione fra componenti ambientali, paesaggistiche e religiose con attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
  • promozione del Catasto regionale sui siti istituzionali;
  • intese con altre Regioni, enti locali, enti religiosi e altri soggetti pubblici e privati;
  • collegamenti tra cammini;
  • iniziative per candidare i cammini calabresi, almeno in parte insistenti sul territorio regionale, a itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa.

Carta dell’escursionista

La legge istituisce la Carta dell’escursionista, che consente a chi percorre i cammini di ottenere riconoscimenti nei luoghi attraversati o in cui alloggia e usufruisce di servizi. La carta riporta il logo della Regione Calabria, la dicitura “Cammino di Calabria”, il cammino e l’ente gestore, nonché l’elenco dei comuni e borghi dell’itinerario. Può essere rilasciata anche in formato elettronico e collegata all’App ufficiale.

Punti di sosta e ristoro

Lungo i cammini possono essere utilizzati fabbricati esistenti, anche non funzionali, previa istanza o progetto al Comune competente, per realizzare punti di sosta e ristoro nel rispetto della proprietà pubblica e privata e delle norme urbanistiche, edilizie, culturali e paesaggistiche.

Immobili e beni pubblici non più utilizzati, ubicati nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori, ad associazioni escursionistiche, imprese agricole, agrituristiche e turistiche, anche gratuitamente, secondo la normativa vigente e i regolamenti degli enti proprietari.

Nella fascia extraurbana entro 300 metri dal tracciato possono essere collocati manufatti in legno, senza fondazioni, per servizi agli utenti, con prevalenza di prodotti agricoli a chilometro zero e prodotti tipici locali. I tracciati e l’app devono segnalare aziende agrituristiche, fattorie didattiche e sociali, imprese agricole con vendita diretta, attività di enoturismo, punti vendita diretta, mercati agricoli e agricamping, secondo le modalità previste.

Interesse pubblico regionale e accordi sui tratti privati

I percorsi dei cammini riconosciuti sono considerati di interesse pubblico regionale per i valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio. Prima di inserire tratti privati nei cammini, la Regione promuove accordi d’uso con proprietari o titolari di diritti reali per definire transito e limitazioni; nelle aree protette gli accordi sono conclusi con gli enti di gestione competenti.

Coordinamento dei Cammini di Calabria

È istituito un Coordinamento con funzioni consultive e di raccordo, presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o da un delegato. Vi partecipano, con designazione degli enti di appartenenza, i dirigenti/direttori regionali competenti, rappresentanti delle aree protette, delle Guide ufficiali dei Parchi nazionali della Calabria, associazioni di categoria, CEC, organismi rappresentativi di agricoltori e operatori turistici, CEI per il turismo religioso, AIGAE, CAI, FIE, associazioni promotrici dei cammini e Touring Club Italiano.

La composizione può essere integrata o modificata dalla Giunta. I componenti operano a titolo gratuito, senza rimborso spese, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano quanto la legislatura e possono essere confermati. Il supporto è assicurato dal dipartimento turismo, d’intesa con agricoltura, senza oneri aggiuntivi.

Regolamento attuativo

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve disciplinare con regolamento, su proposta dell’assessore al turismo e di concerto con cultura, agricoltura e ambiente:

  • costituzione e riconoscimento dei gestori;
  • modalità di presentazione delle istanze e criteri per i cammini;
  • requisiti infrastrutturali e qualitativi dei servizi e dell’accoglienza;
  • segnaletica orizzontale e verticale e relative caratteristiche tecniche;
  • requisiti di sicurezza per le diverse fruizioni;
  • caratteristiche dell’App ufficiale;
  • requisiti e modalità di rilascio della Carta dell’escursionista;
  • regole comportamentali e diritti/doveri dei titolari della carta;
  • criteri per gli immobili utilizzabili come punti di sosta/ristoro;
  • regole per consorzi di gestione senza fini di lucro;
  • caratteristiche grafiche e uso del logo.

Il regolamento regionale attuativo è stato pubblicato nel 2024.

Tutela di parchi e aree protette, abrogazioni e invarianza finanziaria

Resta ferma la disciplina speciale per l’attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali. È abrogata la precedente legge regionale sul turismo religioso e i Santuari Mariani, con salvezza dei provvedimenti già adottati in sua esecuzione. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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