Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 8/2023

Modifiche leggi regionali e disposizioni normative.

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 8/2023 interviene su più testi regionali: riorganizza la disciplina sui medicinali con cannabinoidi, modifica interventi sanitari e sociali, aggiorna norme su agricoltura, trasporti locali, edilizia residenziale pubblica e sicurezza pubblica, e detta regole su impianti di risalita, accreditamento sanitario e coperture finanziarie. Alcune disposizioni riguardano annualità 2023-2025 o termini già scaduti, quindi hanno rilievo limitato nel tempo.

Modifiche coordinate a varie leggi regionali calabresi e disposizioni su sanità, agricoltura, trasporti, sicurezza e finanza

Modifiche e coordinamento di più leggi regionali calabresi

La legge regionale Calabria 24 febbraio 2023, n. 8 introduce una serie di modifiche puntuali a diverse leggi regionali vigenti, incidendo su sanità, agricoltura, trasporto pubblico, edilizia residenziale pubblica, sicurezza e impiantistica sciistica. Il testo consolidato risultante va letto come disciplina regionale calabrese applicabile nel solo territorio della Regione.

Dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi per finalità terapeutiche

La legge regionale n. 33/2022 viene riformulata soprattutto sul piano terminologico e organizzativo. Il titolo è sostituito con una formulazione che richiama la dispensazione di medicinali contenenti cannabinoidi nell’ambito del sistema sanitario regionale, in coerenza con la normativa statale e con l’art. 18-quater, comma 6, del d.l. 148/2017.

Viene inoltre uniformato il lessico interno del testo, sostituendo ovunque ricorrano le espressioni riferite a “medicinali cannabinoidi” e a “erogazione” con quelle relative ai “medicinali contenenti cannabinoidi” e alla “dispensazione”. È anche soppressa, nell’articolo 2, una parte del comma 1 che prima richiamava ulteriori riferimenti testuali.

Misure straordinarie per il sistema sanitario regionale

Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 1 della l.r. 37/2022, recante disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale. Il contenuto operativo di tali commi non è più vigente.

Personale di ARSAC a supporto dell’agricoltura e di ARCEA

Per l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura, la legge precisa che essa contribuisce, con proprio personale individuato dal dipartimento competente in materia di agricoltura e da questo destinato, ad attività tecniche, amministrative e di controllo svolte dallo stesso dipartimento e dall’organismo pagatore ARCEA.

La norma rafforza quindi il ruolo di supporto operativo dell’ente regionale in materia agricola, anche verso le funzioni di controllo e gestione amministrativa connesse ai compiti del dipartimento e dell’organismo pagatore.

Partecipazione regionale alle politiche UE e di coesione

La modifica alla l.r. 30/2016 è di natura meramente ricognitiva e aggiorna il rinvio contenuto nell’articolo 5-bis, comma 3, inserendo il riferimento alla l.r. 36/2022. Non emerge una nuova disciplina sostanziale autonoma, ma un coordinamento normativo del testo vigente.

Interventi a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia

Per gli interventi previsti dalla l.r. 45/2022, la spesa viene ricollocata dal bilancio della Missione 13, Programma 07 alla Missione 12, Programma 07, dedicata alla programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.

Ai fini attuativi, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare di 100.000 euro per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento della Missione 12, Programma 07, con corrispondente riduzione della Missione 13, Programma 07.

Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP

Per la legge regionale n. 8/1995, i termini previsti per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo sono anticipati o comunque ridefiniti: nei commi richiamati, la scadenza “entro il 30 giugno 2024” è sostituita con “entro il 30 settembre 2023”. Si tratta quindi di una disciplina con efficacia ormai esaurita, riferita a un termine già scaduto.

Trasporto pubblico locale e agevolazioni di viaggio

La disciplina regionale sui servizi di trasporto pubblico locale viene estesa, nel comma 6-bis dell’articolo 7 della l.r. 35/2015, oltre al personale dell’Amministrazione penitenziaria, anche:

  • al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • alle altre Forze armate;
  • agli appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Interpretazione autentica del “trattamento retributivo di servizio”

La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 9, comma 2, della l.r. 22/2010: l’espressione “trattamento retributivo di servizio” deve intendersi riferita a tutte le voci retributive collegate ai rapporti di lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Gli eventuali oneri derivanti da tale interpretazione non comportano trasferimenti aggiuntivi di risorse a carico della Regione.

Assegnazione temporanea di personale dirigenziale nel settore socio-sanitario

Per fare fronte agli adempimenti di programmazione in ambito sociosanitario, il Commissario ad acta può individuare, tramite interpello e fino a un massimo di tre unità, profili della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria da acquisire presso enti del Servizio sanitario nazionale per la direzione di specifici settori del dipartimento competente in materia di tutela sanitaria e sociosanitaria, o di Azienda Zero, per il raggiungimento di obiettivi specifici o lo svolgimento di attività determinate.

L’incarico è conferito dal dirigente generale del dipartimento interessato. L’utilizzo temporaneo e la durata sono regolati da convenzione con l’ente sanitario distaccante. Al personale può essere riconosciuto, se più favorevole, un trattamento economico parametrato a quello dei titolari di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, graduato in base alla complessità delle funzioni affidate; la maggiore spesa è a carico del bilancio regionale.

Azienda Zero può inoltre avvalersi di personale in utilizzo temporaneo dalla Regione e da aziende ed enti del SSR, al quale possono essere affidati procedimenti amministrativi con relativa responsabilità.

Funzionamento degli impianti di risalita di Camigliatello Silano e Lorica

La Regione Calabria favorisce riqualificazione, manutenzione e ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello Silano e Lorica, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture connesse, nel rispetto del d.lgs. 42/2004 e delle previsioni paesaggistiche e di pianificazione di area vasta richiamate dal testo.

La gestione degli impianti, dei beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari è affidata a Ferrovie della Calabria S.r.l., anche con personale abilitato alle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita e dei tappeti mobili. È inoltre prevista la funzione di gestore dell’area sciabile, normalmente coincidente con il gestore delle piste collegate.

L’area sciabile può essere utilizzata anche nel periodo estivo per attività escursionistiche di comprensione del paesaggio e per attività ludico-sportive e ricreative. Deve essere garantito un servizio di soccorso, svolto da personale dipendente, enti e associazioni del settore con specifica professionalità, oppure personale specializzato delle forze armate e dei corpi di polizia.

Devono essere assicurate la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei beni pertinenziali, delle infrastrutture accessorie, delle aree di transito e sosta e delle aree sciabili. Gli interventi possono essere finanziati anche con programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali o con altre risorse pubbliche e private, previa verifica di coerenza con la programmazione.

Le disposizioni della l.r. 62/2023 in materia di spending review non si applicano alle attività svolte da Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi di questa disciplina.

Presidi di legalità e sostegno ai presidi delle forze dell’ordine

La Regione sostiene la presenza diffusa sul territorio dei presidi delle forze dell’ordine, anche in funzione di supporto alle amministrazioni statali competenti e per la sicurezza pubblica.

Per tali finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino a 200.000 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025 per sostenere i canoni di locazione degli immobili destinati alle forze dell’ordine. È inoltre possibile concedere, in comodato gratuito o in locazione a canone ridotto, beni immobili o porzioni di beni immobili di proprietà regionale o di enti strumentali regionali alle forze dell’ordine e agli enti locali interessati, al fine di garantire il mantenimento dei presidi territoriali.

Tariffe per autorizzazione all’esercizio e accreditamento nel SSR

Ai fini dell’accreditamento istituzionale, gli oneri connessi all’attività di verifica svolta dall’organismo tecnicamente accreditante (OTA) sono posti a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti, secondo tariffe fissate con decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari.

Le tariffe comprendono anche la tassa regionale sulle concessioni regionali e sono differenziate in base al setting assistenziale e all’eventuale numero di posti. Con lo stesso decreto è definita anche l’indennità forfetaria, distinta per tipologia di struttura, dovuta ai componenti dell’OTA.

Coperture finanziarie e variazioni di bilancio

La legge individua le coperture finanziarie per le misure introdotte e autorizza la Giunta regionale a effettuare le variazioni di bilancio necessarie.

In sintesi:

  • per gli interventi dell’art. 5, incremento di 100.000 euro annui sulla Missione 12, Programma 07, con riduzione corrispondente della Missione 13, Programma 07, per il triennio 2023-2025;
  • per le disposizioni sull’assegnazione temporanea di personale dirigenziale, copertura di 147.000 euro mediante riduzione della Missione 20, Programma 03, e utilizzo di risorse della Missione 13, Programma 07;
  • per i presidi di legalità, copertura fino a 200.000 euro annui per il triennio 2023-2025, con riduzione della Missione 20, Programma 03;
  • per le altre disposizioni non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Valutazione di attualità della disciplina

La legge contiene disposizioni ancora utilizzabili, specie in materia sanitaria, organizzativa, di trasporto pubblico, di impianti di risalita, di presidi di legalità e di accreditamento sanitario. Tuttavia alcune previsioni hanno portata temporalmente limitata o ormai esaurita, come quelle collegate ai bilanci 2023-2025 e il termine del 30 settembre 2023 per la regolarizzazione degli alloggi ERP. In tali parti la disciplina ha oggi rilievo pratico ridotto o non più operativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.