Sentenza del 23/11/2016 n. 23844 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998, 1999 e 2000, sostenendo che l'attività professionale fosse priva del requisito dell'autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto rilevanti la disponibilità di uno studio medico e i costi sostenuti per attività di soggetti terzi. In Cassazione, S.R. ha contestato, da un lato, l'erronea attribuzione di rilevanza fiscale allo studio, che era obbligatorio e indispensabile per l'attività convenzionata, e, dall'altro, l'insufficiente motivazione circa i compensi corrisposti a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che la disponibilità di uno studio medico conforme ai requisiti previsti per i medici convenzionati, in assenza di personale dipendente, rientra nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sui compensi a terzi, perché non erano state valutate concretamente la loro entità, destinazione e sistematicità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stato disposto direttamente il rimborso, ma un nuovo esame della controversia.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
Il presupposto dell'IRAP per il lavoratore autonomo richiede l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La mera disponibilità dei locali e delle attrezzature minime necessarie all'attività convenzionata non è sufficiente, da sola, a integrare tale requisito.
D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 22
studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22
Lo studio medico con le caratteristiche e le attrezzature previste dalla disciplina convenzionale costituisce una dotazione minima obbligatoria per instaurare e mantenere il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale; pertanto, non prova autonomamente l'esistenza di un'organizzazione ulteriore rispetto all'attività personale del medico.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8
La norma costituisce la base normativa del rapporto convenzionale tra medici e Servizio Sanitario Nazionale e rileva, indirettamente, per individuare gli obblighi strutturali minimi del medico convenzionato.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
Massime di principio
- Per un professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, i locali, le attrezzature e gli strumenti richiesti obbligatoriamente dalla convenzione rappresentano il livello minimo necessario per lavorare e, da soli, non dimostrano l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- La presenza di spese per soggetti terzi non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre valutarne concretamente importo, frequenza, destinazione, sistematicità e funzione, distinguendo le ordinarie sostituzioni o esigenze obbligatorie dall'impiego stabile di una struttura organizzata.
- Il giudice deve motivare in modo analitico il collegamento tra le spese sostenute e l'esistenza di un'autonoma organizzazione; affermazioni generiche o la semplice elencazione di costi non sono sufficienti.
- La Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa senza riconoscere direttamente il rimborso, quando sia necessario un nuovo accertamento di fatto da parte del giudice di merito.
- In casi analoghi, la valutazione deve concentrarsi sull'eventuale organizzazione eccedente il minimo indispensabile e non sulla mera esistenza dello studio professionale o di costi occasionali e di modesto importo.
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