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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23844 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata negli anni 1998, 1999 e 2000, sostenendo che l'attività professionale fosse priva del requisito dell'autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece ritenuto rilevanti la disponibilità di uno studio medico e i costi sostenuti per attività di soggetti terzi. In Cassazione, S.R. ha contestato, da un lato, l'erronea attribuzione di rilevanza fiscale allo studio, che era obbligatorio e indispensabile per l'attività convenzionata, e, dall'altro, l'insufficiente motivazione circa i compensi corrisposti a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che la disponibilità di uno studio medico conforme ai requisiti previsti per i medici convenzionati, in assenza di personale dipendente, rientra nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione soggetta a IRAP. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sui compensi a terzi, perché non erano state valutate concretamente la loro entità, destinazione e sistematicità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stato disposto direttamente il rimborso, ma un nuovo esame della controversia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    Il presupposto dell'IRAP per il lavoratore autonomo richiede l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La mera disponibilità dei locali e delle attrezzature minime necessarie all'attività convenzionata non è sufficiente, da sola, a integrare tale requisito.

  • D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 22

    studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22

    Lo studio medico con le caratteristiche e le attrezzature previste dalla disciplina convenzionale costituisce una dotazione minima obbligatoria per instaurare e mantenere il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale; pertanto, non prova autonomamente l'esistenza di un'organizzazione ulteriore rispetto all'attività personale del medico.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8

    La norma costituisce la base normativa del rapporto convenzionale tra medici e Servizio Sanitario Nazionale e rileva, indirettamente, per individuare gli obblighi strutturali minimi del medico convenzionato.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Consente di denunciare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Massime di principio

  • Per un professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, i locali, le attrezzature e gli strumenti richiesti obbligatoriamente dalla convenzione rappresentano il livello minimo necessario per lavorare e, da soli, non dimostrano l'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • La presenza di spese per soggetti terzi non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre valutarne concretamente importo, frequenza, destinazione, sistematicità e funzione, distinguendo le ordinarie sostituzioni o esigenze obbligatorie dall'impiego stabile di una struttura organizzata.
  • Il giudice deve motivare in modo analitico il collegamento tra le spese sostenute e l'esistenza di un'autonoma organizzazione; affermazioni generiche o la semplice elencazione di costi non sono sufficienti.
  • La Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa senza riconoscere direttamente il rimborso, quando sia necessario un nuovo accertamento di fatto da parte del giudice di merito.
  • In casi analoghi, la valutazione deve concentrarsi sull'eventuale organizzazione eccedente il minimo indispensabile e non sulla mera esistenza dello studio professionale o di costi occasionali e di modesto importo.

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