Ordinanza n. 73/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza (atto n. 1013 del 9 gennaio 2024), nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ………………….per l’accertamento…. del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includono i sei scatti stipendiali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, rilevando soltanto che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se persiste l’interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. L’INPS deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla ove necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La causa non è quindi né accolta né respinta nel merito.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Norma indicata dal ricorrente quale fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; il TAR non ne esamina in questa ordinanza l’applicabilità.
art. 21 legge n. 232/1990
Norma indicata dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne esamina in questa ordinanza l’applicabilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice può desumere tale carenza anche dal comportamento processuale della parte rimasta inerte dopo specifici incombenti istruttori.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini della decisione, anche con riferimento alla permanenza dell’interesse alla definizione della controversia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza agli incombenti può essere valutata dal giudice quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice disponga incombenti istruttori espressamente finalizzati a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia della parte ricorrente può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla definizione del giudizio.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Prima di calendarizzare una causa risalente per la trattazione di merito, il giudice può richiedere alle parti di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, riferendo su fatti sopravvenuti, cessazione della materia del contendere, permanenza dell’interesse e necessità di ulteriori attività istruttorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →