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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza (atto n. 1013 del 9 gennaio 2024), nella parte in cui non attribuiscono i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ………………….per l’accertamento…. del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includono i sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’INPS, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure, rilevando soltanto che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se persiste l’interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. L’INPS deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla ove necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La causa non è quindi né accolta né respinta nel merito.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma indicata dal ricorrente quale fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; il TAR non ne esamina in questa ordinanza l’applicabilità.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Norma indicata dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne esamina in questa ordinanza l’applicabilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice può desumere tale carenza anche dal comportamento processuale della parte rimasta inerte dopo specifici incombenti istruttori.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini della decisione, anche con riferimento alla permanenza dell’interesse alla definizione della controversia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti può essere valutata dal giudice quale elemento indicativo della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice disponga incombenti istruttori espressamente finalizzati a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia della parte ricorrente può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla definizione del giudizio.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Prima di calendarizzare una causa risalente per la trattazione di merito, il giudice può richiedere alle parti di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, riferendo su fatti sopravvenuti, cessazione della materia del contendere, permanenza dell’interesse e necessità di ulteriori attività istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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