Sentenza del 16/01/2023 n. 1139 - Corte di Cassazione
Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per Euro 5.553,37 relativa all'iscrizione a ruolo dopo avviso di accertamento 2006; la contribuente denunciava l'illegittimità della notifica della cartella (relata priva di indicazione della data, mancata produzione della relata e della raccomandata A.R., documenti prodotti dall'agente della riscossione ritenuti privi di valore probatorio o non conformi al D.P.R. 445/2000, contestazione della competenza del soggetto che ha effettuato la notifica e dedotta l'esistenza di una sentenza di annullamento dell'avviso d'accertamento che sarebbe dovuta estinguere il credito dell'agente della riscossione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La ricorrente aveva rinunciato ai primi dieci motivi; l'unico motivo esaminato (l'asserita efficacia estintiva di una sentenza favorevole alla contribuente) è stato ritenuto infondato perché non è stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza favorevole (mancava l'attestazione di cancelleria prevista dall'art.124 disp. att. c.p.c.). Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 1.300,00 all'Agenzia delle Entrate e in Euro 1.300,00 più forfettario 15% e esborsi Euro 200,00 alla Riscossione Sicilia S.p.A., oltre accessori di legge) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiede l'attestazione di cancelleria in calce alla copia della sentenza per provare il passaggio in giudicato; l'assenza di tale attestazione impedisce di far valere la definitiva efficacia estintiva della sentenza prodotta.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Imposta l'onere della prova sui fatti che si allegano; la decisione si è richiamata al principio per valutare chi doveva provare l'efficacia estintiva della sentenza o la validità della notifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (normativa fiscale richiamata negli artt.)
Norme richiamate nelle doglianze relative alla motivazione della cartella e alla documentazione fiscale; la Corte ha valutato la questione della prova della notificazione senza ritenere decisiva la mancata compliance formale indicata dalla ricorrente, atteso il difetto probatorio sulla presunta sentenza estintiva.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5
Rilevante rispetto alle modalità di iscrizione a ruolo e relative notifiche; la ricorrente contestava l'utilizzo dell'estratto di ruolo e della relativa relata come documenti probatori.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18
Attiene al valore probatorio della documentazione amministrativa; la ricorrente censurava la mancata osservanza delle prescrizioni del DPR 445/2000 nella documentazione prodotta dall'ente di riscossione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 2 e art. 54
Norme procedurali del processo tributario richiamate in relazione alle modalità di costituzione in giudizio e notificazione degli atti; la ricorrente deduceva inammissibilità o irritualità della costituzione delle parti per vizi di notifica.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Criteri di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso era formulato anche con riferimento a questi motivi ma la Corte ha ritenuto infondata la censura residua per carenza probatoria.
art. 156 e 160 c.p.c.
Richiamati nelle doglianze in tema di 'raggiungimento dello scopo' della notificazione e di sanatoria di vizi materiali; la ricorrente contestava l'applicazione di tali principi senza adeguata motivazione da parte del giudice d'appello.
art. 140 c.p.c.
Richiamato in relazione a formalità processuali; la ricorrente lamentava l'omessa valutazione di formalità rilevanti ex art.140 c.p.c., ma tali censure sono state in massima parte rinunciate o non decisive per la Corte.
Massime di principio
- Per contestare una cartella di pagamento basata su un precedente avviso di accertamento annullato in altro giudizio, è necessario provare il passaggio in giudicato della sentenza favorevole con l'attestazione di cancelleria (art.124 disp. att. c.p.c.); senza questa attestazione la sentenza favorevole non estingue automaticamente il credito.
- Chi produce in giudizio documentazione attestante la notificazione (relata, raccomandata A.R., estratto di ruolo) deve fornire prove idonee e conformi ai requisiti formali (anche rispetto al DPR 445/2000) per attribuire loro valore probatorio; l'onere della prova grava sulle parti che affermano fatti rilevanti (art.2697 c.c.).
- Difetti formali nella relata o nella documentazione di notifica possono essere rilevanti, ma la loro incidenza dipende dalla valutazione complessiva della prova: vizi meramente formali potrebbero essere ritenuti non decisivi se sussistono elementi probatori alternativi idonei a dimostrare la notificazione (criterio del 'raggiungimento dello scopo'), purché il giudice motivi adeguatamente.
- Se si intendono far valere più censure in Cassazione, è strategico preservarle tutte fino alla decisione; la rinuncia a motivi di ricorso comporta che tali questioni non saranno più esaminate.
- Quando si impugna la validità della costituzione in giudizio di un ente pubblico o dell'agente della riscossione, è utile documentare puntualmente la modalità di svolgimento dell'atto (modalità di notifica, qualifica del soggetto notificante, copie originali delle comunicazioni) e, se si invoca una sentenza favorevole estintiva, allegare la attestazione di non impugnazione da cancelleria.
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