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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23210/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606, 1 lett. e) c.p.p.), sostenendo che l'ammontare del credito verso la controllante FIM fosse inferiore (33.000 anziché 74.500 euro) e che la natura delle fatture fosse irrilevante; (2) vizio di diritto (art. 606, 1 lett. b) c.p.p.) sull'elemento oggettivo del reato, deducendo che i finanziamenti furono in gran parte restituiti e le fatture non pagate/stornate, configurando una possibile bancarotta "riparata"; (3) contestazione dell'elemento soggettivo (lett. b) e lett. e)), sostenendo che non emergesse la consapevolezza della mancata restituzione o il dolo al momento delle uscite; (4) mancata prova del concorso e della concreta partecipazione dell'imputato nonostante le cariche brevi e la possibile attribuzione di responsabilità ad altri soggetti; (5) omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale ex art. 219, comma 1 r.d. n. 267/1942, deducendo che le corti di merito non si sarebbero pronunciate sull'aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'appello (e del g.u.p.) che aveva ritenuto Lazzer responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 110 c.p., 216 co.1 n.1 e 223 co.1 r.d. n.267/1942) in concorso con altro soggetto e nella qualità di amministratore/vice presidente di Vetreria Veneta e presidente di FIM Immobiliare. La Corte ha richiamato il principio della reciproca integrazione motivazionale nelle "doppie conformi" e ha ritenuto che la motivazione delle decisioni di merito fosse logica e adeguata, nonostante la sinteticità della sentenza d'appello. Sul punto della cosiddetta "bancarotta riparata" la Corte ha confermato che la parziale restituzione non annulla la distrazione ove non vi sia integrale reintegrazione del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento; inoltre l'onere di prova spetta all'amministratore che invoca la riparazione. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha richiamato che il dolo generico (coscienza e volontà della deprivazione patrimoniale al momento della fuoriuscita delle risorse) è sufficiente e può desumersi da elementi oggettivi quali l'entità delle distrazioni, la durata, la sistematicità e l'uso di fatture fittizie; la responsabilità è stata ritenuta fondata anche per la posizione apicale dell'imputato, con responsabilità non basata sulla sola posizione formale ma sul contributo operativo ricostruito. Il quarto motivo è stato ritenuto superato dalla ricostruzione probatoria che attribuisce a Lazzer un ruolo operativo e conoscenza delle difficoltà economiche; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità non dedotta in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Conseguentemente il dispositivo ha confermato la condanna di merito (pena e accessori) e ha disposto la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110; art. 216 primo comma n. 1 r.d. n. 267/1942; art. 223 comma 1 r.d. n. 267/1942

    I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 e 223 r.d. 267/1942) sono contestati agli amministratori; la fattispecie richiede l'elemento materiale della sottrazione patrimoniale e il dolo generico (coscienza e volontà della deprivazione) al momento della fuoriuscita delle risorse.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e); art. 606 comma 3; art. 616; disp. att. art. 173

    Art. 606 c.p.p. disciplina i motivi di ricorso per cassazione (travisto della prova, carenza/mancata motivazione); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (vietata rinnovata valutazione del merito). L'art. 606 comma 3 rende inammissibili censure non già dedotte in sede di gravame. Art. 616 c.p.p. prevede la condanna alle spese per il rigetto del ricorso. L'art. 173 disp. att. indica la forma di sintesi dei motivi.

  • R.d. n. 267/1942 (Legge fallimentare)

    L'aggravante relativa al danno patrimoniale di rilevante entità è prevista dalla normativa fallimentare; la Corte ha ritenuto la questione relativa all'aggravante non tempestivamente dedotta in grado d'appello, pertanto inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • In caso di doppia conforme (sentenze di primo e secondo grado concordi), la sentenza d'appello può integrarsi con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo: il ricorrente deve specificare chiaramente quali passaggi siano omessi o illogici, altrimenti il sindacato della Cassazione è limitato.
  • La "bancarotta riparata" richiede una reintegrazione integrale e antecedente alla dichiarazione di fallimento: restituzioni parziali o mere annotazioni contabili non sono sufficienti a escludere il reato.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare l'elemento soggettivo è il dolo generico: è sufficiente la coscienza e volontà della sottrazione delle disponibilità aziendali al momento della fuoriuscita, desumibile anche da elementi oggettivi (entità, durata, sistematicità, uso di fatture fittizie).
  • L'onere di provare la riparazione del danno o la corrispondenza tra versamenti e atti distrattivi grava sull'amministratore che invoca tale circostanza.
  • La responsabilità dell'amministratore può emergere non solo dalla responsabilità di posizione ma anche da un apporto operativo/consapevole alle condotte distrattive (contributo 'atipico'); la prova della partecipazione concreta può desumersi da elementi di fatto anche se il ruolo è stato ricoperto per periodi non lunghi.
  • Motivi nuovi o non proposti in appello sono generalmente inammissibili in Cassazione (art. 606 comma 3 c.p.p.); occorre dedurre in cassazione le stesse questioni già sottoposte e trattate nei gradi precedenti per consentire il sindacato di legittimità.
  • Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito probatorio: per impugnare efficacemente una valutazione probatoria occorre dimostrare, con riferimento agli atti, un travisamento della prova idoneo a disarticolare l'intero impianto motivazionale delle decisioni di merito.

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