Sentenza n. 1767/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di prosecuzione dell’attività di commercio per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line, con contestuale ordine di cessazione e di cancellazione o variazione REA entro 30 giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’inibitoria relativa alla SCIA presentata il 10 luglio 2026 per l’esercizio di vendita on line. L’atto comunale, notificato l’11 agosto 2026, era motivato assumendo che la destinazione urbanistica D1, riferita a opifici industriali o artigianali, fosse incompatibile con il commercio al dettaglio, anche elettronico. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 19 l. 241/1990, sostenendo che fosse decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio e che mancassero i presupposti dell’autotutela; incompetenza dell’organo emanante, in relazione agli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000; illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti, contestando l’incompatibilità urbanistica dell’attività. La società aveva inoltre richiamato la SCIA commerciale del 10 giugno 2023 relativa alla vendita al dettaglio di saponi, detergenti e prodotti per la pulizia. Il Comune ha opposto che la SCIA indicava erroneamente la zona D1 anziché la zona C1 in cui sarebbe ubicato l’immobile.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso e annullato l’inibitoria. Ha respinto la censura relativa alla tardività del potere: l’atto è stato adottato entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA del 10 luglio 2026; il termine di 30 giorni invocato dalla ricorrente riguarda la SCIA edilizia, non quella commerciale oggetto del giudizio. Ha respinto la censura d’incompetenza in fatto, poiché l’autore dell’atto era anche responsabile facente funzioni del SUAP; le ulteriori questioni sul merito della censura sono state ritenute assorbite. Ha dichiarato inammissibile la contestazione riferita alla SCIA del 10 giugno 2023, perché l’inibitoria riguardava soltanto la nuova attività di vendita on line. Ha invece accolto la censura di difetto di motivazione: il Comune non aveva indicato le pertinenti disposizioni delle NTA né spiegato perché l’attività descritta, inclusi deposito e logistica funzionali alla vendita on line, fosse incompatibile con la zona D1 e richiedesse un cambio di destinazione d’uso. La sola classificazione D1 non esclude di per sé attività commerciali o direzionali, salvo diverse prescrizioni urbanistiche locali. Il TAR non ha deciso la questione della possibile erronea indicazione della zona (D1 anziché C1), rilevando che il Comune poteva approfondirla e, se necessario, chiedere chiarimenti alla società. Spese compensate per il peculiare andamento del procedimento e il comportamento complessivo delle parti.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 4, l. 241/1990
l’atto inibitorio è stato tempestivamente emesso nei 60 giorni dalla presentazione della SCIA, mentre il termine decadenziale di 30 giorni considerato dalla Società ricorrente attiene alla sola SCIA edilizia e non anche a quella commerciale per vendita on line della quale, invece, si discute nel gravame odierno.
Per la SCIA commerciale di vendita on line in esame il potere inibitorio ordinario andava esercitato entro 60 giorni dalla presentazione; il termine di 30 giorni invocato dalla ricorrente riguarda invece la SCIA edilizia.
art. 3 l. 241/1990
Al contrario risulta fondata la doglianza di difetto di motivazione, quantomeno con riferimento alla carenza di riferimenti alle specifiche attività assentibili in zona D.1 e alle ragioni per le quali l’attività di e-commerce, per come descritta dalla ricorrente, non sarebbe stata compatibile con la stessa, necessitando di un cambio di destinazione d’uso.
Un’inibitoria fondata sull’incompatibilità urbanistica deve esporre le specifiche regole urbanistiche applicate e le ragioni concrete per cui l’attività segnalata non è compatibile con la zona e richiede un mutamento di destinazione d’uso.
art. 5 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
L’art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 qualifica difatti le zone D come destinate a nuovi insediamenti produttivi, nozione non necessariamente ed esclusivamente correlata all’attività industriale o manifatturiera, potendo inglobare altresì attività commerciali e direzionali, salve le diverse previsioni dello strumento urbanistico locale.
La destinazione di zona D a insediamenti produttivi non comporta di per sé un’esclusione delle attività commerciali e direzionali; prevalgono eventuali diverse disposizioni dello strumento urbanistico locale, che devono essere indicate e applicate dall’amministrazione.
Massime di principio
- Il potere inibitorio previsto per una SCIA commerciale deve essere esercitato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione; il termine di 30 giorni relativo alla SCIA edilizia non si applica alla SCIA commerciale.
- Il richiamo alla classificazione urbanistica di un’area come zona D non basta, da solo, a dimostrare l’incompatibilità di un’attività commerciale o direzionale: occorre considerare le prescrizioni dello strumento urbanistico locale.
- Quando inibisce un’attività per asserita incompatibilità urbanistica, l’amministrazione deve indicare le disposizioni urbanistiche applicabili e spiegare in concreto perché l’attività segnalata, anche nelle sue componenti funzionali, è vietata o richiede un cambio di destinazione d’uso.
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