Sentenza n. 466/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, n. 162/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, pubblicata l’11 aprile 2024 e passata in giudicato, nonostante la sua notificazione al Ministero il 23 luglio 2024. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro 60 giorni, con accredito di 2.000 euro sulla Carta docente. Ha prodotto la certificazione di passaggio in giudicato del 10 febbraio 2025. Il Ministero, non costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo documentati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e l’omessa esecuzione, non contestata dall’Amministrazione. Considera inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali. Ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo 2.000 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli adempimenti necessari alla piena soddisfazione della pretesa. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente e incaricato di provvedere nei 30 giorni successivi alla comunicazione della richiesta; non è previsto compenso. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 1.100 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Dispone la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione alla mancata esecuzione dei pagamenti dovuti.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta il giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione, non contestato in giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 23/07/2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).
Per le amministrazioni statali il termine di 120 giorni per eseguire il provvedimento giurisdizionale decorre, nel caso deciso, dalla notificazione della sentenza; una volta decorso, l’inadempimento consente l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.
In sede di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue un giudicato, il ricorso per ottemperanza può essere accolto se il ricorrente documenta l’esistenza e il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione e l’inadempimento, in assenza di contestazione dell’amministrazione.
- Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine ulteriore e fissare le modalità di soddisfazione integrale del credito, inclusi gli interessi legali.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga, su richiesta della parte interessata, qualora l’amministrazione non adempia nel termine assegnato.
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