Cassazione Civile, Ordinanza n. 12711/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da azioni revocatorie fallimentari promosse dalla curatela per far dichiarare inefficaci, ex art. 67 l.fall., tre pagamenti eseguiti nel 2017 a favore di una lavoratrice in esecuzione di ordinanze di assegnazione emesse nel corso di procedure esecutive fondate su crediti di lavoro. In primo grado il tribunale aveva accolto la revocatoria di uno dei pagamenti e condannato la beneficiaria alla restituzione; la decisione era stata poi riformata in appello, con rigetto di tutte le domande revocatorie, ritenendo operante l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi quattro, esaminati unitariamente, denunciano violazione/falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. f), nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’esenzione riguarderebbe solo pagamenti dei corrispettivi di prestazioni lavorative effettuati in un contesto temporalmente prossimo alla prestazione e funzionale alla continuità dell’impresa, mentre nel caso concreto i crediti si riferivano a lavoro svolto tra il 2011 e il 2013, il rapporto era cessato nel 2014 per licenziamento collettivo e i pagamenti erano avvenuti solo nel 2017, quindi in un contesto del tutto scollegato dalla continuità aziendale. Il quinto motivo riguarda le spese di lite, assumendo che, in caso di rigetto dell’appello, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della soccombente e non compensate nei confronti del terzo chiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, confermando che l’esenzione revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. tutela direttamente il diritto del lavoratore alla retribuzione, quale valore costituzionalmente rilevante, e solo indirettamente la continuità aziendale. Ha escluso che la norma richieda un requisito di contestualità temporale tra prestazione lavorativa e pagamento, sicché il pagamento può essere esentato anche se eseguito dopo la cessazione del rapporto e in sede esecutiva. Conseguentemente è rimasto assorbito il motivo sulle spese. È stata inoltre respinta l’eccezione di difetto di interesse del fallimento, poiché il pagamento di un credito privilegiato può comunque ledere la par condicio creditorum e l’interesse ad agire va valutato in relazione alla procedura concorsuale nel suo complesso. Il ricorso è stato rigettato con condanna del fallimento alle spese in favore della lavoratrice controricorrente e compensazione tra le altre parti; è stato anche disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. f), l.fall.
"Non sono soggetti all’azione revocatoria: ... f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"
L’esenzione tutela direttamente il diritto alla retribuzione del lavoro; non è subordinata a una contestualità temporale tra prestazione e pagamento e può operare anche per pagamenti eseguiti in sede esecutiva e dopo la cessazione del rapporto.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
È richiamata come esempio di disposizione che espressamente impone limiti temporali o modali al pagamento esente, segno che, dove il legislatore li vuole, li indica espressamente.
art. 67, comma 3, lett. c), l.fall.
È richiamata come altra ipotesi di esenzione in cui il legislatore collega espressamente la tutela a specifici presupposti temporali o di efficacia degli effetti.
art. 2751 bis, n. 1, c.c.
È evocato come tutela parallela e simmetrica dei crediti di lavoro in sede di riparto fallimentare, coerente con la funzione di protezione della retribuzione.
art. 36 Cost.
La retribuzione è valorizzata come strumentale a una esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, quindi come bene di rilievo costituzionale.
art. 1, comma 1, Cost.
Richiamato, insieme agli artt. 35 e 36 Cost., per descrivere il valore costituzionale del lavoro.
art. 35, comma 1, Cost.
Richiamato, insieme agli artt. 1 e 36 Cost., per fondare la tutela costituzionale del lavoro.
art. 91 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per le spese di lite; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto delle censure principali.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi come base della denuncia di nullità per motivazione asseritamente apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nei motivi per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare nullità della sentenza e difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
art. 67 l.fall.
È la norma generale sull’azione revocatoria fallimentare, rispetto alla quale le esenzioni del terzo comma sono eccezioni da interpretare in coerenza con la loro specifica ratio.
Massime di principio
- L’esenzione dall’azione revocatoria per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro è finalizzata primariamente a proteggere il diritto del lavoratore alla retribuzione, non la continuità dell’impresa; l’eventuale effetto favorevole sulla prosecuzione dell’attività produttiva è solo indiretto.
- Quando il legislatore prevede esenzioni alla revocatoria fallimentare senza indicare limiti temporali o modalità specifiche del pagamento, non è consentita un’interpretazione additiva che introduca tali requisiti per via giurisprudenziale.
- Nei rapporti tra revocatoria fallimentare e crediti di lavoro, la tutela della retribuzione opera anche se il pagamento interviene dopo la cessazione del rapporto o in sede esecutiva, purché si tratti del corrispettivo di prestazioni di lavoro rientranti nel perimetro della norma.
- La regola generale nel sistema fallimentare resta la revocabilità degli atti compiuti nel periodo sospetto; le esenzioni sono eccezioni e vanno lette restrittivamente ma secondo la specifica ratio di ciascuna di esse.
- Il pagamento di un credito privilegiato non esclude automaticamente l’interesse del curatore all’azione revocatoria, perché la lesione della par condicio creditorum va valutata nell’ambito della procedura e del successivo riparto dell’attivo.
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