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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, emessi ai fini IRES, IRAP e IVA, contestando la validità delle notifiche, la regolarità degli accessi e delle verifiche fiscali, la durata dei controlli, la motivazione degli atti e l'utilizzo delle dichiarazioni di una terza persona. Nel merito ha negato l'inesistenza delle operazioni fatturate e la frode carosello, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato adeguatamente la fittizietà delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Ha rilevato d'ufficio che il processo tributario aveva coinvolto soltanto la società e l'Agenzia delle Entrate, senza la partecipazione dei soci. Poiché l'accertamento riguardava una società di persone e produceva effetti anche nei confronti dei soci, questi ultimi erano litisconsorti necessari. La mancata integrazione del contraddittorio ha determinato la nullità assoluta dell'intero processo. La Corte ha quindi cassato sia la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sia quella della Commissione Tributaria Provinciale, rinviando la causa alla CTP di Varese, in diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Il reddito delle società di persone viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche indipendentemente dalla concreta percezione degli utili. Questo determina l'unitarietà dell'accertamento societario e quello relativo ai soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente la società di persone e tutti i soci, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. In mancanza, il processo è nullo e deve essere rinnovato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    È richiamata come possibile strumento per la riunione dei procedimenti connessi, fermo restando l'obbligo di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti necessari.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi per i quali può essere proposto ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, omessa pronuncia e vizi della motivazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21 e 52

    La società aveva dedotto, rispettivamente, questioni relative alla fatturazione e alla prova delle operazioni IVA e alla legittimità degli accessi e delle verifiche fiscali. La Corte, tuttavia, non ha deciso tali questioni per la rilevata nullità processuale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10, 12, commi 5 e 7, e 43

    La società aveva invocato le garanzie dello Statuto del contribuente in materia di durata delle verifiche, contraddittorio, memorie e notificazione degli atti. Tali doglianze non sono state esaminate nel merito dalla Corte.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone, l'accertamento societario e quello dei soci sono normalmente inscindibili, perché il reddito viene imputato direttamente ai soci in base alle quote di partecipazione.
  • Se il giudizio coinvolge soltanto la società o soltanto alcuni dei soci, il giudice deve rilevare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci interessati.
  • La mancata partecipazione dei litisconsorti necessari determina una nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione delle decisioni già emesse e rinnovazione del giudizio.
  • La cassazione per un vizio processuale non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: in questo caso gli avvisi, le contestazioni sulle fatture e le questioni sulle verifiche dovranno essere riesaminati dal giudice di primo grado correttamente integrato.
  • Prima di valutare la fondatezza delle contestazioni fiscali, occorre verificare che tutti i soggetti la cui posizione è indissolubilmente collegata siano stati regolarmente coinvolti nel processo.

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