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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9532 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Esenzione incompatibile con la disciplina comunitaria - Somme risparmiate dal contribuente - Recupero - Ammissibilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi per recuperare, relativamente agli anni 1997, 1998 e 1999, gli aiuti di Stato fruiti dalla società mediante un regime di esenzione fiscale successivamente dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La società contestava la validità degli avvisi, deducendo vizi di notifica, difetto di prova dell'effettiva fruizione delle agevolazioni, carenze motivazionali, violazioni processuali e, soprattutto, l'effetto preclusivo del condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002. Sosteneva inoltre che l'Agenzia avrebbe dovuto verificare puntualmente quali aiuti fossero effettivamente soggetti a recupero e se vi fosse stata un'incidenza sulla concorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i principali motivi di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che il condono fiscale impedisce ulteriori pretese fiscali dell'Erario, ma non può ostacolare il recupero di somme illegittimamente risparmiate in violazione del diritto dell'Unione europea, poiché tale recupero non costituisce un nuovo accertamento tributario, bensì l'esecuzione di un obbligo comunitario di restituzione degli aiuti incompatibili. La dichiarazione dei redditi dalla quale risultava il beneficio era sufficiente a dimostrare la fruizione dell'agevolazione, spettando al contribuente provare di non averne beneficiato o di essere estraneo all'ambito delle decisioni comunitarie. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 14.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 9 della legge n. 289 del 2002

    Preclude, in caso di condono, ulteriori accertamenti fiscali che possano portare a nuovi atti impositivi.

    La norma limita le pretese fiscali interne relative ai periodi oggetto di condono, ma non impedisce il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

  • Art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una questione può essere esaminata dalla Corte di cassazione quando la questione, essendo di diritto, è stata riproposta nel ricorso e può essere decisa nel merito.

  • Art. 342 c.p.c. e art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.

    Nel processo tributario l'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già sostenute in primo grado, se esse mirano al riesame della causa nel merito.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di integrare la motivazione della decisione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare la fruizione dell'agevolazione; tale prova può risultare dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, che può superarla dimostrando di non aver beneficiato dell'esenzione o di non rientrare nell'ambito del recupero.

  • Art. 111 della Costituzione

    Le doglianze relative al contraddittorio e alla motivazione della sentenza non sono state ritenute fondate.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-207/05

    Imponeva all'Italia il recupero degli aiuti di Stato derivanti dal regime fiscale incompatibile, consentendo alle amministrazioni nazionali di procedere anche sulla base delle dichiarazioni presentate dalle imprese interessate.

  • Cass. n. 7663 del 2012

    Richiamata per il principio secondo cui il condono produce effetti sulle pretese fiscali interne, ma non sulle pretese derivanti dall'obbligo comunitario di recupero degli aiuti illegittimi.

Massime di principio

  • Un condono fiscale non può sanare o rendere irripetibili somme che il contribuente ha risparmiato in violazione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • Occorre distinguere tra nuovo accertamento tributario, precluso dal condono nei limiti previsti dalla legge, e recupero di aiuti di Stato incompatibili, che ha natura esecutiva e restitutoria.
  • La dichiarazione fiscale del contribuente può costituire prova sufficiente della fruizione dell'agevolazione; in tal caso spetta al contribuente dimostrare l'assenza del beneficio o l'inapplicabilità del recupero.
  • Quando il recupero deriva direttamente da una decisione dell'Unione europea e dalla relativa normativa interna, non è normalmente necessario un ulteriore accertamento autonomo dell'incidenza dell'aiuto sulla concorrenza.
  • In situazioni analoghe, le norme nazionali devono essere interpretate in modo conforme agli obblighi europei e, se necessario, non possono essere applicate nella parte in cui ostacolino il recupero di aiuti incompatibili.

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