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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo all'anno 1998, con rideterminazione del reddito imponibile ai fini IVA e IRAP sulla base di una diversa percentuale di ricarico e del disconoscimento, o comunque della ritenuta irrilevanza, della documentazione relativa a un contratto estimatorio con il principale fornitore. Il motivo accolto riguardava però il vizio processuale di omessa partecipazione al giudizio del socio accomandante C.E., ritenuto litisconsorte necessario in quanto il reddito della società di persone viene imputato ai soci per trasparenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato la nullità dei giudizi di primo e secondo grado per violazione del contraddittorio, poiché il processo si era svolto soltanto nei confronti della società senza la partecipazione del socio accomandante. Le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'avviso sarebbe stato notificato anche al socio e questi avrebbe definito la propria posizione mediante condono, non sono state provate documentalmente né specificamente indicate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Matera, affinché integri il contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso nel merito la fondatezza dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Il litisconsorzio necessario nel processo tributario ricorre quando la controversia riguarda una posizione inscindibilmente comune a più soggetti.

    Nelle controversie sull'accertamento del reddito di una società di persone, devono partecipare al processo la società e tutti i soci, quando si discutono gli elementi comuni del reddito societario imputato per trasparenza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    L'accertamento del reddito della società incide automaticamente anche sulla posizione fiscale dei soci, rendendo normalmente unitaria la controversia.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40

    È richiamato quale fondamento dell'unitarietà dell'accertamento relativo alla società e ai soci.

  • Art. 101 c.p.c. e art. 111, comma 2, Cost.

    La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari viola il principio del contraddittorio e determina la nullità del processo.

  • Art. 274 c.p.c.

    La riunione di giudizi separati può sanare il difetto di contraddittorio solo se esistono giudizi autonomi pendenti, oggettivamente identici e trattati contestualmente con decisioni sostanzialmente coincidenti.

  • Art. 372 c.p.c.

    In cassazione è possibile produrre documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza; la parte che invoca fatti impeditivi deve fornire adeguato riscontro documentale.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, e art. 370, comma 2, c.p.c.

    La parte deve indicare specificamente i documenti sui quali fonda le proprie difese, consentendo alla Corte di verificarne contenuto e reperibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Il giudizio tributario può essere introdotto mediante impugnazione dell'atto impositivo notificato anche a uno solo dei soggetti interessati, senza che la mancata notifica agli altri elimini il litisconsorzio necessario.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 3, comma 1, e D.Lgs. n. 446 del 1997

    Sono richiamati nel quadro giurisprudenziale per l'assimilazione, ai fini del litisconsorzio, delle controversie IRAP a quelle relative a imposte sul reddito, quando l'accertamento è unitario.

  • L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9 e 9-bis

    La definizione agevolata della posizione fiscale di un socio potrebbe incidere sulla necessità della sua partecipazione, ma deve essere provata e non può essere semplicemente allegata.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone e gli elementi comuni della determinazione del reddito, il processo deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci interessati, anche se l'avviso non è stato notificato personalmente a ciascuno.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario comporta la nullità del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • La riunione di giudizi separati può evitare la rinnovazione del processo soltanto se i giudizi sono effettivamente pendenti, identici per oggetto e causa, trattati contestualmente e definiti con decisioni sostanzialmente coerenti.
  • La definizione autonoma della posizione fiscale di un socio, ad esempio tramite condono, non esclude automaticamente il litisconsorzio: occorre verificare la portata concreta della definizione e provarla documentalmente.
  • In sede di legittimità, chi sostiene che il contraddittorio fosse comunque integro o che il socio avesse definito la propria posizione deve indicare e produrre in modo specifico i documenti su cui basa tale affermazione.
  • La decisione sulla nullità processuale non equivale a una vittoria nel merito dell'impugnazione fiscale: dopo il rinvio, il giudice di primo grado dovrà nuovamente esaminare la controversia nel contraddittorio completo.

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