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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05916/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa da un gestore idrico per consumi asseritamente riferiti a un’utenza condominiale servita da contatore master. Il destinatario dell’ingiunzione ha opposto il decreto sostenendo, in sintesi, di non aver mai stipulato un contratto di somministrazione con il gestore, poiché la sua unità immobiliare sarebbe inserita in un complesso condominiale dotato di contatore master e di riparto interno tra condomini; in subordine, ha eccepito la prescrizione parziale del credito e l’erroneità degli importi richiesti. Il giudice di pace ha annullato l’ingiunzione solo in parte, dichiarando prescritti i consumi più risalenti e confermando il residuo. L’appello del destinatario dell’ingiunzione è stato rigettato dal Tribunale. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) nullità della sentenza d’appello perché asseritamente pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. senza osservare le forme previste; (2) nullità per omessa rilevazione del difetto di legittimazione passiva del singolo condomino, non essendo egli parte di un contratto diretto con il gestore; (3) nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio, ritenuto litisconsorte necessario; (4) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la eventuale inosservanza delle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c. non determina nullità quando sia comunque raggiunto lo scopo di immodificabilità della decisione e di collegamento con le ragioni poste a base della stessa. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, formulati in modo generico e assertivo, rilevando che il difetto di legittimazione passiva e il tema del litisconsorzio non erano stati adeguatamente specificati nei precedenti gradi né prospettati con il necessario grado di precisione nel ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, essendo diretto contro passaggi isolati della motivazione e non idoneo a dimostrare una reale motivazione apparente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, r.d. 14 aprile 1910

    richiamato come base dell’atto di ingiunzione di pagamento opposto

  • art. 4 del Regolamento di Attuazione dell’Articolazione Tariffaria

    richiamato dalle parti per qualificare l’utenza condominiale e il servizio di riparto su contatore master e contatori divisionali

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la sua inosservanza formale non comporta nullità se la decisione ha comunque raggiunto lo scopo di immodificabilità e di connessione alle ragioni decise

  • art. 352 c.p.c.

    invocato nel primo motivo come parametro formale della decisione d’appello

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come fondamento dei motivi di nullità del procedimento e della sentenza

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del condominio

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se davvero apparente o incomprensibile, non quando il ricorso si limiti a contestare singoli passaggi in modo generico

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e consentire la comprensione della controversia e delle critiche mosse alla decisione

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    ricorrono i presupposti per la condanna del soccombente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002

  • l. n. 353 del 1990

    richiamata nel principio sulle preclusioni processuali relative al difetto di legittimazione processuale

  • l. n. 354 del 1995

    richiamata nel medesimo principio sulle preclusioni processuali

  • art. 360 bis c.p.c.

    richiamato per qualificare come inammissibile il primo motivo alla luce di un orientamento consolidato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel contesto delle regole di autosufficienza e deposito del ricorso

Massime di principio

  • La sentenza pronunciata secondo il modello dell’art. 281-sexies c.p.c. non è nulla per mere irregolarità formali se dal complesso del procedimento risulta comunque raggiunto lo scopo di rendere la decisione immodificabile e logicamente collegata alle ragioni della decisione.
  • Le censure in cassazione su difetto di legittimazione passiva o su litisconsorzio necessario sono inammissibili se formulate in modo generico, senza indicare con precisione se e come siano state dedotte nei gradi di merito e senza rispettare i limiti di deduzione propri del giudizio di legittimità.
  • Il vizio di motivazione apparente non può essere dedotto limitandosi a criticare singoli passaggi della motivazione: il ricorso deve dimostrare in modo specifico l’assenza della ratio decidendi o l’obiettiva incomprensibilità della decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: deve consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della controversia, le questioni già trattate nei gradi precedenti e la pertinenza delle censure rispetto alle risposte del giudice di merito.
  • In presenza di ricorso inammissibile o genericamente proposto, possono essere poste a carico del ricorrente sia le spese del giudizio di legittimità sia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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