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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14180/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), deducendo: errata applicazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e dell'art. 648 c.p.; travisamento della prova e del fatto; violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità. Contestata la mancanza di prova che la denunciante fosse unica erede del de cuius (esistenza di moglie e altra figlia), l'erronea valutazione della provenienza del ciclomotore e la mancata considerazione delle dichiarazioni del coimputato Carella che attribuivano al ricorrente la qualità di erede. Si deduce inoltre la necessità di riqualificare il fatto in furto/appropriazione indebita (secondo la versione difensiva i beni sarebbero stati illecitamente acquisiti da terzi e poi passati al ricorrente), la possibile applicazione della causa di non punibilità richiamata dall'art. 649 c.p. per vincolo di parentela/successione, la non riconoscibilità della particolare tenuità della condotta dato lo stato del bene e il prezzo esiguo, e il vizio nel rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (escussione della madre Maria Isabella Ranieri). Infine è stato prodotto in cassazione un atto di remissione della querela dalla persona offesa, ritenuto dalla difesa rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la remissione di querela è irrilevante perché il reato è procedibile d'ufficio; molte doglianze erano sostanzialmente in fatto e dunque improponibili in cassazione (riesame del compendio probatorio non consentito); la motivazione della Corte d'appello è ritenuta esaustiva, coerente e priva di manifesta illogicità; la valutazione che il possesso ingiustificato di beni di provenienza furtiva integra la ricettazione è conforme a consolidata giurisprudenza; le questioni sollevate per la prima volta in Cassazione (es. art. 649 c.p. come causa di non punibilità) non sono consentite; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è stata legittimamente respinta come non necessaria e meramente esplorativa, decisione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 18 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Il reato contestato è la ricettazione: la Corte ha ritenuto che il possesso ingiustificato di beni di provenienza furtiva, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto da parte dell'agente, sia di per sé idoneo a integrare la fattispecie di ricettazione, conformandosi a giurisprudenza di legittimità.

  • art. 649 cod. pen.

    Il difensore aveva evocato la norma come causa di non punibilità (per vincolo successorio/familiare), ma la questione è stata ritenuta introdotta tardivamente in Cassazione e quindi non esaminabile; non è stata operata una interpretazione di merito della norma nel provvedimento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le doglianze relative alla valutazione della prova fondate su questo articolo sono state considerate, dal Collegio, come censure di merito non consentite in Cassazione poichè implicavano un nuovo esame degli elementi probatori.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Le censure che invocano questo articolo (attinenti alla decisione di merito) sono state ritenute riguardare valutazioni di fatto e motivazionali proprie del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di manifesta illogicità non riscontrati.

  • artt. 190, 495 e 603 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice d'appello nel valutare la necessità della rinnovazione e ha ritenuto il diniego non viziato, ritenendo l'atto richiesto meramente esplorativo e non decisivo.

Massime di principio

  • In casi di ricettazione, il possesso ingiustificato di beni di probabile provenienza furtiva può essere sufficiente a integrare il reato quando manchino elementi diretti a dimostrare che il possessore abbia commesso il furto.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le critiche che mirano a riconsiderare il compendio probatorio o a proporre una diversa ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili se costituiscono censure di merito.
  • Questioni non sollevate tempestivamente nel giudizio di impugnazione di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione e saranno escluse dal sindacato del giudice di legittimità (principio del tantum devolutum).
  • La remissione della querela da parte della persona offesa è irrilevante quando il reato è procedibile d'ufficio e non estingue l'azione penale.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; il giudice d'appello ha discrezionalità nel respingerla se ritiene che le prove già acquisite siano sufficienti e l'atto richiesto sia solo esplorativo o non decisivo.
  • La valutazione dell'entità e del valore del bene ricettato incide sulla possibile applicazione della particolare tenuità del fatto: beni il cui valore non è particolarmente esiguo escludono di norma tale riconoscimento.

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