Sentenza del 01/06/2016 n. 3433 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Imposte indirette diverse dall' IVA - Cartella di pagamento - Notifica - Termine - Art. 2946 c.c. - Applicabilità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che la cartella di pagamento relativa alle predette imposte indirette può essere notificata legittimamente entro il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., in quanto richiamato dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986. La notifica effettuata entro tale termine deve quindi ritenersi tempestiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella relativa a imposte indirette diverse dall'IVA — in particolare imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione — ritenendo che fosse stata notificata oltre il termine applicabile. La questione riguardava se dovesse applicarsi un termine più breve oppure il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., richiamato dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
Art. 78 del d.P.R. n. 131/1986
La disposizione richiama il termine di prescrizione applicabile alla riscossione delle imposte di registro e, per estensione, alle imposte indirette considerate nella decisione.
Art. 2946 c.c.
Prevede il termine ordinario di prescrizione decennale, ritenuto applicabile alla notifica della cartella relativa a imposte indirette diverse dall'IVA, in assenza di uno specifico termine più breve.
Massime di principio
- Per le imposte indirette diverse dall'IVA, quali registro, ipotecarie, catastali, successioni e donazioni, la cartella può essere notificata entro il termine ordinario decennale di prescrizione quando la normativa di riferimento richiama l'art. 2946 c.c.
- La verifica della tempestività della cartella deve partire dall'individuazione della specifica imposta e della norma che disciplina la prescrizione, senza applicare automaticamente i termini previsti per l'IVA o per altri tributi.
- In una situazione analoga, il contribuente deve verificare la data da cui decorre la prescrizione, l'eventuale esistenza di atti interruttivi e il rispetto del termine decennale; la sola decorrenza di un periodo inferiore a dieci anni, di regola, non è sufficiente a rendere tardiva la notifica.
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