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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/174

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sulla base dei risultati dei controlli ufficiali, delle notifiche RASFF e dell’evoluzione dei rischi per la salute umana. Alcune merci vengono escluse dagli elenchi o trasferite dall’allegato I all’allegato II, altre vengono declassate o assoggettate a frequenze di controllo diverse, mentre per taluni prodotti vengono introdotte nuove condizioni speciali di importazione con certificazione ufficiale. Viene inoltre ampliato il modello di certificato ufficiale e stabilito un periodo transitorio per specifiche partite già spedite prima dell’entrata in vigore.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 aggiornando gli elenchi di merci alimentari e mangimi di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati o a condizioni speciali di ingresso nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793, nonché alle partite di alimenti composti di cui all’allegato II, punto 2, quando contengano in misura superiore al 20 % prodotti soggetti a restrizioni per aflatossine. Riguarda operatori, importatori e autorità competenti ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo, con effetti sui controlli di identità e fisici, sui certificati ufficiali e, per alcune merci, sulle condizioni speciali di ingresso. È prevista una disciplina transitoria per talune partite già spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento modificativo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174: aggiornamento delle misure di controllo su determinate merci alimentari di origine non animale

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, che disciplina l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e le misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. L’intervento si fonda sui riesami periodici previsti dall’articolo 12 del regolamento modificato e sui dati derivanti dal sistema RASFF e dai controlli ufficiali degli Stati membri, con l’obiettivo di adeguare le misure al rischio effettivo per la salute umana.

Finalità e logica dell’intervento

La Commissione rileva, in base alle notifiche recenti e ai risultati dei controlli, che per alcune merci il rischio è diminuito o i prodotti non vengono più importati, mentre per altre merci emergono nuovi rischi o persiste un elevato tasso di non conformità. Ne consegue una revisione selettiva delle voci contenute negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793, con soppressioni, trasferimenti di voci tra gli allegati, variazioni delle frequenze di controllo e introduzione di nuove condizioni speciali di importazione.

Ambito materiale e soggetti interessati

Le misure riguardano l’ingresso nell’Unione di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi, nonché di alcuni alimenti composti contenenti prodotti elencati nell’allegato II. Sono coinvolti gli importatori, gli operatori economici e le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo, che devono applicare le frequenze di campionamento, i controlli di identità e fisici e, quando previsto, verificare la presenza del certificato ufficiale e dei relativi risultati analitici.

Voci soppresse o declassate per diminuzione del rischio

Il regolamento elimina o trasferisce nell’allegato I varie merci per le quali il livello di rischio non giustifica più condizioni speciali di importazione. Tra i casi più rilevanti figurano: arachidi dall’Argentina e dal Brasile, meloni Galia dall’Honduras, integratori alimentari contenenti prodotti botanici dalla Corea del Sud, carrube dal Marocco, arachidi dal Madagascar, salsa ketchup e altre salse al pomodoro dal Messico, semi di cocomero dalla Sierra Leone e rape dalla Siria. In tali ipotesi la Commissione ritiene che i controlli ufficiali abbiano evidenziato un miglioramento della conformità o una mancata necessità di mantenere la disciplina più gravosa.

Nuove inserzioni e rafforzamenti nell’allegato I

L’allegato I viene aggiornato con nuove merci soggette a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo. Tra gli inserimenti o le conferme più significativi vi sono:

  • olio di palma dalla Costa d’Avorio per rischio di coloranti Sudan, con frequenza del 20%;
  • granadilla e frutto della passione dalla Colombia per residui di antiparassitari, con frequenza del 10%;
  • basilico e menta da Israele, con frequenza del 10%;
  • peperoni Capsicum dal Kenya e dal Ruanda, con frequenza del 20%;
  • frutti della moringa dall’India, con aggiornamento del codice NC e frequenza del 10%;
  • fagioli dall’occhio dal Madagascar, con frequenza del 10%;
  • semi di sesamo dalla Turchia, con frequenza del 20%;
  • estratto di vaniglia dagli Stati Uniti, con frequenza del 20%;
  • gombi/okra dal Vietnam, con frequenza del 50%;
  • pitahaya dal Vietnam, con frequenza del 20%.

Nuove condizioni speciali di ingresso nell’allegato II

Per alcune merci la Commissione ritiene necessario andare oltre il semplice rafforzamento dei controlli e imporre condizioni speciali di importazione. È il caso delle arachidi e prodotti derivati dalla Bolivia, delle foglie di curry dall’India, delle rape dal Libano, dei semi di sesamo dalla Nigeria, dell’estratto di vaniglia dagli Stati Uniti e dei gombi/okra dal Vietnam. Per tali partite è richiesto un certificato ufficiale che attesti la conformità alle prescrizioni dell’Unione, corredato dai risultati del campionamento e delle analisi. Le frequenze di controllo di identità e fisici sono in linea generale del 50%, salvo l’estratto di vaniglia dagli Stati Uniti, assoggettato al 20%.

Modifiche tecniche ai codici e alle note

Il testo contiene anche correzioni e precisazioni tecniche sui codici NC e TARIC per consentire una più accurata identificazione delle merci controllate, ad esempio per il gotu kola proveniente dallo Sri Lanka. Inoltre vengono introdotte note che chiariscono che anche le materie prime destinate alla produzione di integratori alimentari rientrano nel campo di applicazione delle misure e che i riferimenti ai rischi specifici, come coloranti Sudan e rodammina B, devono essere letti secondo le formulazioni aggiornate.

Certificato ufficiale e periodo transitorio

Il modello di certificato ufficiale dell’allegato IV viene ampliato con il nuovo punto II.2.5, per consentire la certificazione di conformità rispetto a rischi ulteriori rispetto a quelli già coperti dai punti precedenti. In via transitoria, le partite già spedite prima dell’entrata in vigore del regolamento modificativo possono essere importate fino al 16 ottobre 2023 senza certificato e senza risultati analitici, limitatamente alle merci espressamente indicate: arachidi dalla Bolivia, foglie di curry dall’India, rape dal Libano, semi di sesamo dalla Nigeria, estratto di vaniglia dagli Stati Uniti e gombi/okra dal Vietnam.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di merci soggette a controlli rafforzati e condizioni speciali

Sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1793, aggiornando le categorie di merci, i paesi di origine, i codici NC/TARIC, i rischi sanitari e le frequenze dei controlli. L’aggiornamento si fonda sui riesami periodici previsti dall’articolo 12 del regolamento modificato e sui dati RASFF e dei controlli ufficiali nazionali.

Soppressione di voci non più giustificate

Elimina dall’allegato I o dall’allegato II diverse voci per le quali i controlli mostrano conformità soddisfacente o assenza prolungata di importazioni, tra cui: arachidi dall’Argentina e dal Brasile, meloni Galia dall’Honduras, integratori botanici dalla Corea del Sud, carrube dal Marocco, arachidi dal Madagascar, salsa ketchup e altre salse al pomodoro dal Messico, semi di cocomero dalla Sierra Leone, rape dalla Siria, foglie di coriandolo/basilico/menta/prezzemolo dal Vietnam, e altre merci indicate nei considerando.

Nuove merci soggette a controlli rafforzati nell’allegato I

Inserisce o mantiene nell’allegato I, con frequenze specifiche di controlli di identità e fisici, tra gli altri: olio di palma dalla Costa d’Avorio (20%), granadilla e frutto della passione dalla Colombia (10%), basilico e menta da Israele (10%), peperoni Capsicum dal Kenya e dal Ruanda (20%), frutti della moringa dall’India con aggiornamento del codice NC (10%), fagioli dall’occhio dal Madagascar (10%), semi di sesamo dalla Turchia (20%), estratto di vaniglia dagli Stati Uniti (20%), gombi/okra dal Vietnam (50%), pitahaya dal Vietnam (20%) e altri prodotti elencati nell’allegato.

Nuove condizioni speciali di importazione nell’allegato II

Trasferisce o inserisce nell’allegato II, con obbligo di certificato ufficiale e allegazione dei risultati di campionamento e analisi, le partite di arachidi dalla Bolivia, foglie di curry dall’India, rape dal Libano, semi di sesamo dalla Nigeria, estratto di vaniglia dagli Stati Uniti e gombi/okra dal Vietnam; per tali merci sono previste frequenze di controlli di identità e fisici in genere al 50%, salvo l’estratto di vaniglia degli USA al 20%.

Riduzione, aumento o ridefinizione delle frequenze di controllo

Modifica numerose frequenze in base al rischio: ad esempio arachidi dal Brasile per residui di antiparassitari al 30%, gotu kola e mukunuwenna dallo Sri Lanka al 30%, riso dal Pakistan al 10%, limoni e pompelmi dalla Turchia al 30%, semi di cumino e origano secco dalla Turchia al 20%, peperoni Capsicum dall’India al 10%, fagioli asparago dalla Repubblica dominicana al 30%, spezie essiccate dall’India al 20%, carbonato di calcio dall’India al 30%, fichi secchi dalla Turchia al 30%, ecc.

Modifica del modello di certificato ufficiale

Integra l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1793 con il nuovo punto II.2.5, che consente di certificare, per prodotti elencati nell’allegato II e anche per alimenti composti ivi inclusi, la conformità rispetto a rischi diversi da quelli già contemplati dai punti II.2.1-II.2.4, con indicazione del prodotto, del rischio, della data di campionamento, del laboratorio e dell’esito analitico allegato.

Periodo transitorio

Le partite di arachidi dalla Bolivia, foglie di curry dall’India, rape dal Libano, semi di sesamo dalla Nigeria, estratto di vaniglia dagli Stati Uniti e gombi/okra dal Vietnam, spedite prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/174, possono entrare nell’Unione fino al 16 ottobre 2023 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale previsto dagli articoli 10 e 11.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazione di alimenti e mangimisalute pubblicaresidui di contaminanti

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