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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/170

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/170 della Commissione del 25 gennaio 2023 che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce un modello uniforme per la relazione annuale in materia di performance del Fondo Sicurezza interna 2021-2027. La finalità è garantire informazioni coerenti, comparabili e tempestive alla Commissione sulla realizzazione dei programmi nazionali e sulle principali criticità attuative. Il testo non disciplina il merito degli interventi finanziati, ma esclusivamente la struttura e i contenuti minimi della rendicontazione. È immediatamente applicabile negli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance per il Fondo Sicurezza interna nel periodo di programmazione 2021-2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri tenuti a presentare alla Commissione la relazione annuale in materia di performance per i programmi cofinanziati dal Fondo Sicurezza interna, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149 e dell’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060. Il modello è destinato alla rendicontazione dei dati e delle informazioni sullo stato di attuazione, sulle criticità di performance, sulla complementarità con altri fondi, sull’attuazione dell’acquis dell’Unione, sulla comunicazione, sulle condizioni abilitanti, sui principi orizzontali e su eventuali progetti in paesi terzi o in relazione a paesi terzi. L’Irlanda è vincolata; la Danimarca non partecipa né è vincolata.

Modello di relazione annuale in materia di performance per il Fondo Sicurezza interna

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/170 della Commissione dà attuazione all’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149, stabilendo un modello uniforme di relazione annuale in materia di performance per il periodo di programmazione 2021-2027. Il suo scopo è assicurare alla Commissione dati omogenei, comparabili e coerenti sull’attuazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo Sicurezza interna, in raccordo con il quadro comune delle disposizioni per i fondi a gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

Il provvedimento non introduce nuovi obblighi sostanziali di spesa o di programmazione, ma definisce esclusivamente la struttura informativa che gli Stati membri devono utilizzare nella rendicontazione annuale.

Ambito soggettivo e collegamenti normativi

Il modello si applica agli Stati membri che gestiscono programmi nell’ambito del Fondo Sicurezza interna e devono presentare la relazione annuale in materia di performance alla Commissione. Il testo richiama in particolare:

  • l’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede la trasmissione della relazione annuale per ciascun programma;
  • l’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149, che disciplina il contenuto della relazione.

Il regolamento si colloca nel più ampio quadro dei fondi dell’Unione per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2021/1060, insieme ai regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce la base del sistema di finanziamento per asilo, migrazione, frontiere e sicurezza interna.

Regole di applicazione territoriale

Il considerando relativo ai protocolli n. 21 e n. 22 precisa che:

  • l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2021/1149 ed è quindi vincolata anche dal presente regolamento;
  • la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento (UE) 2021/1149 e non è vincolata dal presente regolamento.

Struttura della relazione annuale

L’allegato contiene un modello dettagliato, suddiviso in sezioni. La relazione deve innanzitutto identificare il programma mediante dati quali CCI, titolo, versione, periodo contabile e data di approvazione da parte del comitato di sorveglianza.

Segue una parte centrale dedicata alla performance, che richiede di rendicontare, per ciascun obiettivo specifico, i progressi compiuti e le eventuali criticità che incidono sull’attuazione.

Performance: progressi, criticità e misure correttive

La sezione 1.1 impone di descrivere, per ciascun obiettivo specifico, i progressi nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali, tenendo conto dei dati più recenti disponibili per il periodo contabile e dei dati cumulativi trasmessi entro il 31 luglio dell’anno precedente la relazione. Le informazioni dovrebbero essere organizzate, ove possibile, in base a misure di attuazione, azioni indicative e risultati attesi.

La sezione 1.2 richiede di indicare tutte le questioni che hanno inciso sulla performance del programma e le misure adottate per affrontarle. Il modello suggerisce di distinguere, quando rilevante, tra:

  • sottostima dei risultati conseguiti;
  • fissazione non realistica dei target finali;
  • ritardi procedurali e limiti di capacità amministrativa;
  • cambiamenti di contesto;
  • difficoltà nell’elaborazione o nell’attuazione delle operazioni;
  • altri fattori rilevanti.

È inoltre previsto di segnalare eventuali cambiamenti di strategia o degli obiettivi nazionali e i possibili riflessi sui target stimati, nonché eventuali pareri motivati della Commissione nell’ambito di procedure di infrazione ex articolo 258 TFUE connesse all’attuazione del Fondo.

La sezione 1.3 riguarda le misure di attenuazione adottate per fronteggiare cambiamenti di contesto improvvisi che abbiano generato minacce impreviste alla sicurezza, con indicazione, ove possibile, delle risorse riassegnate e dei relativi output e risultati.

La sezione 1.4 disciplina il sostegno operativo di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1149. Se tale sostegno è stato utilizzato, occorre spiegare come abbia contribuito agli obiettivi del Fondo; inoltre, se il costo ammissibile cumulativo supera il 20 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, devono essere indicati i motivi e, se vi è rischio di superamento futuro, le misure correttive previste.

La sezione 1.5 è dedicata alle azioni specifiche, con obbligo di descrivere risultati, avanzamento procedurale e operativo, questioni di performance e rischio di sottoesecuzione degli stanziamenti. Per le azioni specifiche nazionali è richiesta anche una tabella con obiettivo specifico, denominazione o numero di riferimento, beneficiario, periodo di attuazione, costo ammissibile, spese ammissibili e progressi sugli indicatori. Il modello precisa che per le azioni specifiche transnazionali la rendicontazione deve seguire la scelta metodologica adottata secondo la nota della Commissione del 14 febbraio 2022.

La sezione 1.6 riguarda la conformità all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1149, con obbligo di indicare l’importo totale cumulativo delle spese sostenute e pagate per attrezzature, mezzi di trasporto o costruzione di strutture di sicurezza e di confermare che il costo ammissibile totale non superi il 35 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, salvo giustificazioni o misure correttive.

Sezione specifica per il 2024

La sezione 1.7 si applica solo nel 2024 e richiede di riferire sui progetti proseguiti dopo il 1º gennaio 2021, selezionati e avviati ai sensi dei regolamenti (UE) n. 513/2014 e n. 514/2014.

Complementarità con altri fondi dell’Unione

La sezione 2.1 impone di descrivere la complementarità e le eventuali sinergie tra il Fondo Sicurezza interna e altri fondi e programmi dell’Unione, tra cui:

  • Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
  • Fondo per la gestione integrata delle frontiere, incluso lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti e lo strumento per le attrezzature per il controllo doganale;
  • fondi di coesione, in particolare FESR;
  • Orizzonte Europa, per la ricerca in materia di sicurezza;
  • programmi Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e Giustizia;
  • Europa digitale;
  • InvestEU;
  • strumento di sostegno tecnico;
  • riserva rescEU;
  • NDICI – Europa globale;
  • IPA.

La relazione deve inoltre evidenziare la complementarità con strumenti di finanziamento esterno per le azioni in paesi terzi o relative a paesi terzi, nonché i meccanismi di facilitazione e le eventuali misure adottate per rafforzarli. Se pertinente, devono essere illustrate anche le sinergie per la cooperazione inter-agenzia, la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la cibersicurezza, la protezione delle vittime e la prevenzione della radicalizzazione.

Attrezzature multifunzionali, acquis dell’Unione e comunicazione

La sezione 2.2 riguarda le attrezzature e i sistemi TIC acquistati nell’ambito del programma e utilizzati in parte anche per gli obiettivi dello strumento del regolamento (UE) 2021/1148 o per l’interoperabilità dei sistemi informativi dell’UE. Va indicato il luogo di utilizzo e, per le attrezzature, il periodo di impiego nei settori complementari.

La sezione 3 richiede di illustrare il contributo del programma all’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza e scambio di informazioni pertinenti, compresi eventuali piani d’azione rilevanti.

La sezione 4 disciplina la comunicazione e la visibilità: vanno descritte le azioni svolte, i progressi rispetto alla strategia di comunicazione, gli indicatori e i target finali, nonché le buone pratiche per raggiungere i destinatari e valorizzare i risultati. È richiesto anche il link al portale web di cui all’articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 e, se diverso, al sito web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Condizioni abilitanti, principi orizzontali e progetti in paesi terzi

La sezione 5.1 riguarda le condizioni abilitanti dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, con particolare attenzione al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sezione 5.2 impone di descrivere il rispetto dei principi orizzontali del regolamento sulle disposizioni comuni, soprattutto parità tra uomini e donne, integrazione di genere e prevenzione della discriminazione.

La sezione 6 richiede di indicare le azioni svolte in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, specificando i paesi interessati e spiegando il valore aggiunto dell’Unione; se del caso, va citata la consultazione preventiva con la Commissione prevista dall’articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/1149.

Sintesi finale pubblicabile

La sezione 7 impone una sintesi delle sezioni da 1 a 6, destinata alla traduzione e alla pubblicazione. Il testo deve coprire tutti i punti richiesti dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1149 ed evidenziare in modo chiaro i principali risultati e le principali criticità del programma.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

L’articolo 1 stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Sicurezza interna, richiamando l’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1149. Il modello è contenuto nell’allegato.

Struttura del modello di relazione

L’allegato articola la relazione in sezioni tematiche: identificazione del programma, performance, complementarità, attuazione dell’acquis dell’Unione, comunicazione e visibilità, condizioni abilitanti e principi orizzontali, progetti in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, e sintesi finale pubblicabile.

Contenuti della sezione performance

La relazione deve descrivere i progressi nell’attuazione per ciascun obiettivo specifico, le criticità che incidono sulla performance, le misure di attenuazione per minacce improvvise alla sicurezza, l’eventuale uso del sostegno operativo e delle azioni specifiche, nonché la conformità ai limiti di spesa previsti dagli articoli 13, paragrafo 7, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1149. Sono previsti riferimenti puntuali a target intermedi e finali, dati cumulativi fino al 31 luglio dell’anno precedente e, nel 2024, ai progetti proseguiti dal precedente periodo di programmazione.

Complementarità e sinergie con altri fondi

La sezione dedicata alla complementarità richiede di illustrare le sinergie con altri strumenti UE pertinenti, inclusi AMIF, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, fondi di coesione, Orizzonte Europa, programmi Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e Giustizia, Europa digitale, InvestEU, assistenza tecnica, rescEU, NDICI e IPA. È richiesto di evidenziare anche la cooperazione inter-agenzia e le sinergie su infrastrutture, spazi pubblici, cibersicurezza, vittime e radicalizzazione.

Attuazione, visibilità, condizioni abilitanti e principi orizzontali

Le sezioni successive impongono di riferire sul contributo del programma all’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza e scambio di informazioni, sulle azioni di comunicazione e visibilità, sul rispetto delle condizioni abilitanti dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 e dei principi orizzontali, in particolare parità di genere e non discriminazione.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materiesicurezza internafondi europeiprogrammazione e rendicontazionecooperazione di poliziaaffari interni

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