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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/169

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/169 della Commissione del 25 gennaio 2023 che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/169 della Commissione definisce il modello standard che gli Stati membri devono usare per la relazione annuale in materia di performance del Fondo Asilo, migrazione e integrazione nel ciclo 2021-2027. La finalità è assicurare uniformità, coerenza e comparabilità delle informazioni trasmesse alla Commissione, in attuazione del regolamento (UE) 2021/1147 e del regolamento (UE) 2021/1060. Il testo non introduce nuovi obblighi sostanziali sul Fondo, ma disciplina struttura, contenuti minimi, limiti di lunghezza e informazioni richieste per il monitoraggio della performance. L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Stabilisce il modello uniforme di relazione annuale in materia di performance per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) nel periodo di programmazione 2021-2027.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che attuano programmi finanziati dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1147, nell’ambito del quadro comune stabilito dal regolamento (UE) 2021/1060. Il regolamento disciplina esclusivamente la forma e il contenuto del modello di relazione annuale in materia di performance da trasmettere alla Commissione, con allegato obbligatorio. È vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’Irlanda vi partecipa ed è vincolata, mentre la Danimarca non vi partecipa e non è vincolata.

Modello di relazione annuale in materia di performance per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/169 della Commissione dà attuazione all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1147, stabilendo un modello uniforme per la relazione annuale in materia di performance degli Stati membri. La ratio, espressamente richiamata nei considerando, è garantire condizioni di presentazione omogenee, informazioni coerenti e dati comparabili tra programmi e Stati membri nel quadro della programmazione 2021-2027.

Base giuridica e contesto normativo

L’atto si colloca nel sistema delle disposizioni comuni del regolamento (UE) 2021/1060 e dei regolamenti settoriali relativi ai fondi affari interni, in particolare AMIF, BMVI e ISF. Il regolamento è adottato dalla Commissione previa consultazione del comitato per i fondi per gli affari interni e si fonda sull’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1147.

I considerando chiariscono che:

  • il regolamento (UE) 2021/1060 impone agli Stati membri la presentazione di una relazione annuale in materia di performance per ciascun programma;
  • occorre un modello comune per garantire coerenza e comparabilità;
  • l’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2021/1147 ed è quindi vincolata anche dal presente regolamento;
  • la Danimarca non partecipa al regolamento (UE) 2021/1147 e non è vincolata dal presente atto.

Oggetto della disciplina

L’articolo 1 dispone che il regolamento stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, richiamando:

  • l’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060;
  • l’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1147.

Il modello è integralmente contenuto nell’allegato, che costituisce la parte operativa del regolamento.

Struttura della relazione annuale

L’allegato organizza la relazione in sezioni tematiche predeterminate, con campi di compilazione e limiti di lunghezza. La struttura comprende:

  • identificazione del programma (CCI, titolo, versione, periodo contabile, data di approvazione del comitato di sorveglianza);
  • performance;
  • complementarità;
  • attuazione dell’acquis dell’Unione, cooperazione e solidarietà;
  • comunicazione e visibilità;
  • condizioni abilitanti e principi orizzontali;
  • progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo;
  • sintesi finale destinata alla pubblicazione e traduzione.

Contenuti relativi alla performance

La sezione performance richiede di descrivere, per ciascun obiettivo specifico, i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e finali, tenendo conto dei dati più recenti disponibili per il periodo contabile. Il modello precisa che i dati devono essere cumulativi e forniti entro il 31 luglio dell’anno precedente quello di trasmissione della relazione.

La relazione deve inoltre illustrare:

  • le questioni che hanno inciso sulla performance;
  • le eventuali misure adottate per farvi fronte;
  • eventuali sottostime degli output o dei risultati;
  • l’adeguatezza o meno della fissazione dei target finali;
  • ritardi procedurali, capacità amministrativa, cambiamenti di contesto, problemi di attuazione delle operazioni;
  • eventuali mutamenti di strategia o degli obiettivi nazionali;
  • eventuali pareri motivati della Commissione ex articolo 258 TFUE connessi all’attuazione del Fondo.

È prevista anche una sezione sulle misure di attenuazione specifiche in caso di improvvisi cambi della pressione migratoria derivanti da deterioramenti socioeconomici o politici in paesi terzi.

Sostegno operativo, azioni specifiche e mobilità

Il modello impone una sezione sul sostegno operativo, che deve illustrare il contributo di tale sostegno al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Se il costo ammissibile totale cumulativo del sostegno operativo supera il 15 % della dotazione totale del programma alla fine del periodo contabile, occorre spiegarne i motivi e indicare le misure previste qualora esista il rischio di superamento della soglia a fine programmazione.

Per le azioni specifiche, il modello richiede di descrivere:

  • i principali risultati;
  • il contributo agli obiettivi del programma e al valore aggiunto dell’Unione;
  • lo stato di avanzamento procedurale e operativo;
  • le criticità, inclusa la sottoesecuzione degli stanziamenti;
  • gli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione originaria e il calendario rivisto.

Il modello contiene inoltre una tabella per tutte le azioni specifiche nazionali, con dati su obiettivo specifico, denominazione/numero di riferimento, beneficiario, periodo di attuazione, costo ammissibile, spese ammissibili e progressi rispetto agli indicatori.

Una sezione separata riguarda il reinsediamento e la ricollocazione, imponendo l’indicazione delle cifre consolidate del periodo contabile per:

  • persone ammesse mediante reinsediamento;
  • ammissione umanitaria ordinaria;
  • ammissione umanitaria di persone vulnerabili;
  • richiedenti o beneficiari di protezione internazionale trasferiti da un altro Stato membro;
  • richiedenti o beneficiari trasferiti in un altro Stato membro.

Complementarità, acquis dell’Unione e principi orizzontali

La relazione deve descrivere la complementarità e le sinergie tra il Fondo e altri strumenti dell’Unione, in particolare:

  • strumenti di finanziamento esterno, come NDICI–Europa globale e IPA;
  • FSE+;
  • FESR;
  • Fondo Sicurezza interna;
  • Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

Il testo chiede attenzione anche alla cooperazione inter-agenzia e ai meccanismi organizzativi e procedurali che agevolano le sinergie.

Un’altra sezione impone di indicare come il programma abbia contribuito all’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare, nonché alla cooperazione e solidarietà fra Stati membri.

Sono poi richieste informazioni su:

  • attività di comunicazione e visibilità;
  • condizioni abilitanti dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali;
  • rispetto dei principi orizzontali, inclusa la parità tra uomini e donne, l’integrazione di genere e la prevenzione di ogni discriminazione.

Progetti in paesi terzi e sintesi finale

Per i progetti realizzati in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, il modello impone di indicare le azioni svolte, i paesi interessati e il valore aggiunto dell’Unione, precisando che tali azioni non devono essere orientate allo sviluppo, ma servire gli interessi delle politiche interne dell’Unione e risultare coerenti con le attività svolte all’interno dell’Unione. Se pertinente, devono essere richiamate anche le consultazioni con la Commissione previste dall’articolo 16, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/1147.

Infine, è richiesta una sintesi delle sezioni da 1 a 6, destinata a essere tradotta e resa pubblica, strutturata in modo da evidenziare i principali risultati e le principali criticità di performance.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

L’articolo 1 stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, richiamando l’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1147. Il modello è contenuto nell’allegato ed è quindi parte essenziale dell’atto.

Contenuto del modello di relazione

L’allegato dettaglia le sezioni da compilare dagli Stati membri: identificazione del programma, performance, criticità che incidono sulla performance, misure di attenuazione, sostegno operativo, azioni specifiche, reinsediamento e ricollocazione, progetti proseguiti, complementarità con altri fondi UE, attuazione dell’acquis e solidarietà, comunicazione e visibilità, condizioni abilitanti e principi orizzontali, progetti in paesi terzi e sintesi finale.

Informazioni sulla performance

La relazione deve descrivere i progressi compiuti per ciascun obiettivo specifico rispetto a target intermedi e finali, usando i dati cumulativi disponibili entro il 31 luglio dell’anno precedente la trasmissione. Deve inoltre indicare le questioni che hanno inciso sulla performance, le misure di mitigazione, eventuali cambi di strategia, i pareri motivati ex articolo 258 TFUE collegati all’attuazione del Fondo, nonché eventuali impatti di cambiamenti improvvisi della pressione migratoria.

Sostegno operativo, azioni specifiche e mobilità intra-UE

Il modello richiede di indicare, se pertinente, l’uso del sostegno operativo e il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, compreso il controllo della soglia del 15 % della dotazione totale del programma per il costo ammissibile cumulativo. Per le azioni specifiche, nazionali o transnazionali, devono essere riportati risultati, stato di avanzamento, problemi di attuazione, rischio di sottoesecuzione, e una tabella con obiettivo specifico, beneficiario, periodo di attuazione, costi e risultati. È prevista anche una sezione dedicata a reinsediamento, ammissione umanitaria e trasferimenti tra Stati membri.

Complementarità, condizioni abilitanti e principi orizzontali

La relazione deve illustrare la complementarità con altri fondi e strumenti UE, in particolare FSE+, FESR, ISF, BMVI e strumenti di finanziamento esterno, nonché il contributo all’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare. Deve altresì descrivere le attività di comunicazione e visibilità, il rispetto delle condizioni abilitanti dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, e l’osservanza dei principi orizzontali, inclusi parità di genere e non discriminazione.

Progetti in paesi terzi, sintesi e limiti di compilazione

Il modello contempla una sezione specifica per azioni svolte in paesi terzi o in relazione a paesi terzi, con indicazione del valore aggiunto dell’Unione e dei paesi interessati, chiarendo che tali azioni non devono essere orientate allo sviluppo ma coerenti con le politiche interne dell’Unione. È prevista infine una sintesi pubblicabile delle sezioni 1-6. L’allegato fissa anche limiti massimi di caratteri per ciascun campo e richiama diverse note esplicative e riferimenti normativi.

Come è indicizzato

Materiefondi uemigrazioneasilogestione finanziariaprogrammazione e controllo

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