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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/214

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/214 della Commissione del 26 gennaio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hofer Rindfleischwurst» (IGP)]

Normativa europea32023R0214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Hofer Rindfleischwurst". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania, l’ha pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo stata notificata alcuna opposizione, ha approvato la modifica. L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Hofer Rindfleischwurst".

Ambito di applicazione

Si applica alla modifica del disciplinare del nome registrato "Hofer Rindfleischwurst" come indicazione geografica protetta (IGP), registrata ai sensi del regolamento (UE) n. 91/2011. Riguarda il procedimento di approvazione della modifica da parte della Commissione europea nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Hofer Rindfleischwurst"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/214 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Hofer Rindfleischwurst", già registrata come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura avviata dalla Germania.

Contesto procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali opposizioni.

Assenza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di ciò, la modifica del disciplinare pubblicata è approvata mediante il presente regolamento.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Hofer Rindfleischwurst" (IGP), in quanto modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Iter procedurale seguito dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda della Germania ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012; poiché la modifica è stata qualificata come non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografiche protettedisciplinari di produzione

Testo integrale

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