Regolamento (UE) 2023/168
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/168 della Commissione del 25 gennaio 2023 che stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativa allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo di programmazione 2021-2027 a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta, in via di esecuzione, il modello uniforme che gli Stati membri devono utilizzare per la relazione annuale di performance dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. La finalità è assicurare informazioni coerenti, comparabili e complete alla Commissione, in linea con il regolamento (UE) 2021/1060 e con il regolamento (UE) 2021/1148. L’allegato contiene una struttura molto dettagliata, con sezioni dedicate a performance, complementarità, attuazione dell’acquis, comunicazione, condizioni abilitanti, principi orizzontali e progetti in paesi terzi. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance per lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 2021-2027.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri tenuti a presentare alla Commissione la relazione annuale di performance per i programmi finanziati dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del quadro comune dei fondi per gli affari interni. Il regolamento determina il formato e i contenuti della relazione, con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027, ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Non si applica all’Irlanda; la Danimarca vi è vincolata. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein l’applicazione è subordinata alla conclusione delle intese previste dai rispettivi accordi di associazione Schengen.
Modello di relazione annuale di performance per lo Strumento frontiere e visti 2021-2027
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/168 della Commissione definisce il formato standard della relazione annuale di performance che gli Stati membri devono trasmettere per i programmi finanziati dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. L’obiettivo è garantire uniformità, comparabilità e coerenza delle informazioni inviate alla Commissione, in raccordo con il regolamento (UE) 2021/1060 e con il regolamento (UE) 2021/1148.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sull’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1148 e tiene conto dell’obbligo, previsto dal regolamento (UE) 2021/1060, di presentare una relazione annuale per ciascun programma. Nei considerando la Commissione richiama la necessità di un modello uniforme per raccogliere dati comparabili, utili al monitoraggio dell’attuazione dei programmi e del conseguimento dei target.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica agli Stati membri che partecipano allo Strumento e che devono rendere conto annualmente alla Commissione. Non vincola l’Irlanda, che non partecipa al regolamento (UE) 2021/1148. La Danimarca è invece vincolata. Per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il testo precisa che l’applicazione dipende dalla conclusione delle intese necessarie ai rispettivi accordi di associazione Schengen.
Contenuto essenziale del modello allegato
L’allegato non disciplina nuovi contributi o spese, ma impone una struttura uniforme della relazione. La relazione deve contenere una parte identificativa del programma e una serie di sezioni tematiche, con indicazioni su contenuto, tabelle e limiti di lunghezza.
1. Performance
La sezione principale riguarda i progressi di attuazione per ciascun obiettivo specifico, con riferimento ai target intermedi e finali e ai dati cumulativi disponibili entro il 31 luglio dell’anno precedente la trasmissione. Vanno inoltre indicate:
- le questioni che hanno inciso sulla performance, distinguendo tra sottostima dei risultati, fissazione dei target, ritardi procedurali, capacità amministrativa, cambiamenti di contesto e problemi di attuazione;
- eventuali misure di attenuazione adottate per far fronte a pressioni improvvise sulla gestione delle frontiere esterne;
- l’uso del sostegno operativo e il suo contributo agli obiettivi dello Strumento, inclusi eventuali costi per sistemi IT su larga scala come ETIAS;
- le azioni specifiche, con rendicontazione dei risultati, del rischio di sottoesecuzione e, per le azioni nazionali, una tabella dettagliata su beneficiario, periodo, costi e progressi;
- le spese relative a ETIAS ai sensi dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2018/1240;
- nel solo 2024, l’eventuale proseguimento di progetti avviati secondo i precedenti regolamenti del 2014.
2. Complementarità
La relazione deve illustrare la complementarità con altri fondi e strumenti dell’Unione, in particolare con:
- lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
- il Fondo Sicurezza interna;
- il Fondo asilo, migrazione e integrazione;
- gli strumenti di finanziamento esterno, come NDICI-Global Europe e IPA;
- le operazioni marittime multifunzionali. È richiesta anche una descrizione della cooperazione inter-agenzia, compresa quella con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con le autorità nazionali competenti. Una sottosezione riguarda le attrezzature multifunzionali e i sistemi TIC acquistati con il sostegno del programma, da descrivere indicando luoghi di utilizzo e, per le attrezzature, il periodo di impiego nei settori complementari.
3. Attuazione dell’acquis dell’Unione
Il modello richiede un resoconto sintetico di come il programma abbia contribuito all’attuazione dell’acquis rilevante, in particolare in materia Schengen, gestione delle frontiere e politica dei visti, nonché dei relativi piani d’azione.
4. Comunicazione e visibilità
Gli Stati membri devono descrivere le attività di comunicazione e visibilità svolte nel periodo contabile, i progressi rispetto alla strategia di comunicazione e le eventuali buone pratiche di diffusione e valorizzazione dei risultati. Deve inoltre essere fornito il collegamento al portale web previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 e, se diverso, al sito web istituzionale pertinente.
5. Condizioni abilitanti e principi orizzontali
La relazione deve illustrare come siano state soddisfatte e applicate le condizioni abilitanti dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1060, con particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Deve inoltre essere descritto il rispetto dei principi orizzontali, in particolare parità tra uomini e donne, integrazione della dimensione di genere e prevenzione di ogni discriminazione.
6. Progetti in paesi terzi o in relazione a paesi terzi
È richiesta una descrizione delle azioni svolte in paesi terzi o connesse a paesi terzi, indicando i paesi interessati e chiarendo che tali azioni non hanno finalità di sviluppo, ma sono coerenti con gli interessi e le politiche interne dell’Unione. Se del caso, va menzionata la consultazione preventiva della Commissione prevista per alcune operazioni.
7. Sintesi pubblica
La relazione deve includere una sintesi finale delle sezioni da 1 a 6, destinata alla traduzione e alla pubblicazione, redatta in modo da rendere immediatamente individuabili i principali risultati e le criticità.
Regole pratiche di rendicontazione
L’allegato impone per molte voci limiti massimi di caratteri e, in vari punti, la compilazione di tabelle standardizzate con dati su obiettivi specifici, beneficiari, periodi di attuazione, costi ammissibili, spese ammissibili, output e risultati. Il modello richiama inoltre diversi atti collegati, tra cui il regolamento (UE) 2021/1060, il regolamento (UE) 2021/1148, il regolamento (UE) 2018/1240 su ETIAS e la normativa UE sull’interoperabilità dei sistemi di informazione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne conferma la diretta applicabilità in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Disposizioni principali
Adozione del modello di relazione annuale
L’articolo 1 stabilisce il modello di relazione annuale in materia di performance relativo allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1148. Il modello è contenuto nell’allegato.
Ambito soggettivo e territoriale della disciplina
Dai considerando risulta che l’Irlanda non partecipa al regolamento (UE) 2021/1148 e quindi non è vincolata. La Danimarca è vincolata. L’applicazione a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein è subordinata alla conclusione delle intese previste nei rispettivi accordi di associazione Schengen.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Contenuto del modello di relazione
L’allegato fissa le sezioni e i campi da compilare nella relazione annuale, con limiti di caratteri, tabelle e richiami normativi: performance, questioni incidenti sulla performance, misure di attenuazione, sostegno operativo, azioni specifiche, ETIAS, progetti proseguiti, complementarità con altri fondi UE, attrezzature multifunzionali e sistemi TIC, pianificazione pluriennale degli acquisti, attuazione dell’acquis dell’Unione, comunicazione e visibilità, condizioni abilitanti, principi orizzontali, progetti in paesi terzi e sintesi pubblica.
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