Regolamento (UE) 2023/173
Regolamento (UE) 2023/173 della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di sei sostanze attive o metaboliti collegati, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e tenendo conto di CXL, tolleranze all’importazione e dati sulle buone pratiche agricole. In diversi casi i limiti vengono confermati, aumentati o ridotti; per alcune combinazioni prodotto/sostanza si mantiene il valore di base o il limite di determinazione, mentre per altre è previsto un riesame entro due anni per carenze informative. Le modifiche sono inserite negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, con applicazione differita al 16 agosto 2023 e disciplina transitoria per i prodotti immessi o importati prima di tale data.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sui livelli massimi di residui (LMR) di PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare riferimento ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento modificativo. Incide sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi, sugli importatori, sugli Stati membri e, in via di controllo e applicazione, sulle autorità competenti. Non si applica ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 agosto 2023, per i quali continua ad applicarsi la versione السابقة del regolamento (CE) n. 396/2005. Il testo è rilevante ai fini SEE.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad
Il regolamento della Commissione aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) di alcune sostanze attive e di un metabolita collegati ai residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, tiene conto di CXL, tolleranze all’importazione e dati sulle buone pratiche agricole, e mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori senza ostacolare la commercializzazione.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è costituita dal regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dall’articolo 49, paragrafo 2. I considerando chiariscono che per alcune sostanze esistevano già LMR nell’allegato III, mentre per altre si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), in assenza di specifici limiti e di iscrizione nell’allegato IV. La Commissione precisa inoltre di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione e i partner commerciali tramite l’OMC.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano i residui di:
- 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM),
- ciclossidim,
- cyflumetofen,
- ciflutrin,
- metobromuron,
- penthiopyrad.
Il regolamento interviene sugli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, con nuova determinazione o revisione degli LMR per numerose matrici vegetali e animali. In alcuni casi i limiti sono confermati, in altri aumentati o ridotti; per talune voci sono previste ulteriori verifiche per carenze informative.
Ciflutrin e beta-ciflutrin
Per il ciflutrin il testo recepisce la definizione di residuo come "ciflutrin, comprese altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)". Poiché il beta-ciflutrin è un isomero del ciflutrin, i limiti fissati per il ciflutrin si estendono anche ad esso.
Il regolamento:
- aumenta o conferma LMR per vari agrumi, pomodori, melanzane, semi di colza e di cotone, e alcune matrici animali;
- riduce gli LMR per altri prodotti, tra cui mele, pere, patate, peperoni, cavoli cappucci e numerose matrici animali;
- mantiene alcuni limiti vigenti, in particolare per soia, grassi animali e latte, quando i dati giustificativi sulle buone pratiche agricole sono stati ritenuti sufficienti.
Per i cavolfiori viene segnalato un possibile rischio acuto per i consumatori se si applicasse il CXL; per questo l’LMR è abbassato al valore di base di 0,01 mg/kg. Per orzo e frumento la Commissione stabilisce un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Ciclossidim
Per il ciclossidim l’EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti e ha raccomandato modifiche per un’ampia gamma di prodotti vegetali e di origine animale. Il regolamento recepisce tali indicazioni, fissando LMR:
- ridotti per mele, pere, albicocche, pesche, uve, sedano rapa, piselli con baccello, finocchi, carciofi, semi di colza, barbabietole da zucchero e pollame;
- aumentati per fragole, patate, patate dolci, varie radici e tuberi, numerose brassicacee, prodotti baby leaf, legumi, semi oleaginosi, bovini, ovini, caprini, equini, latte e uova;
- mantenuti per altri prodotti quando vi erano dati sufficienti a giustificare le buone pratiche agricole.
Per alcune voci, tra cui cipolline/cipolle verdi, valerianella, scarola, crescione e altri germogli, barbarea, mais e infusioni di erbe da radici, l’EFSA ha rilevato informazioni mancanti e il testo prevede un riesame entro due anni. In relazione ad alcune voci è richiamata anche la necessità di considerare informazioni sui metodi di analisi se presentate entro il 27 gennaio 2025.
Cyflumetofen
Per il cyflumetofen il regolamento recepisce il parere EFSA, che per vari prodotti ha ritenuto appropriato mantenere gli LMR vigenti. Sono interessati soprattutto agrumi, frutta a guscio, pomacee, albicocche, pesche, uve, fragole, azzeruoli, cachi, pomodori, melanzane, cetrioli e luppolo.
Per le matrici animali, in particolare suini, bovini, ovini, caprini, equini e latte, il regolamento aggiorna gli LMR in coerenza con il livello indicato dall’Autorità. Per alcune di queste voci è previsto un riesame entro due anni per informazioni non disponibili.
Metobromuron
L’EFSA propone una nuova definizione del residuo: somma di metobromuron e 4-bromofenilurea, espressa come metobromuron. Il regolamento accoglie tale impostazione e fissa gli LMR per numerosi prodotti vegetali e animali, compresi fragole, patate, carote, pastinaca, valerianella, spinaci, crescione acquatico, erbe fresche, legumi, asparagi, finocchi, semi di girasole, soia, suini, bovini, ovini, caprini, equini e latte.
L’Autorità ha evidenziato mancanze informative sui metodi di analisi, sulle sperimentazioni sui residui e sul metabolismo nel bestiame; per questo il regolamento prevede un riesame entro due anni. Per i prodotti per i quali non vi sono LMR specifici e non ricorrono tolleranze all’importazione o CXL, resta il criterio del limite di determinazione o del valore di base di 0,01 mg/kg.
Penthiopyrad e metabolita PAM
Per il penthiopyrad l’EFSA considera anche il metabolita principale PAM. Nei prodotti di origine animale l’Autorità raccomanda due definizioni distinte di residuo, per catturare il metabolita derivante dall’uso del penthiopyrad. Il regolamento recepisce questa impostazione e aggiorna gli LMR per varie colture e per prodotti animali.
Sono previsti, tra l’altro:
- riduzioni per albicocche, pesche e avena;
- aumenti per segale e frumento;
- mantenimento di diversi LMR vigenti quando supportati da dati sulle buone pratiche agricole.
Per i prodotti di origine animale i limiti per PAM sono fissati al limite di determinazione; per i prodotti vegetali si chiarisce espressamente che il valore di base di 0,01 mg/kg non si applica, perché il metabolita può essere presente naturalmente nelle matrici vegetali. Il testo contiene inoltre un ampio elenco di prodotti per i quali l’EFSA ha segnalato mancanze informative e per i quali è previsto il riesame entro due anni.
Rapporto con CXL, importazioni e tutela dei consumatori
La Commissione dichiara di aver considerato i CXL ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione e le tolleranze all’importazione comunicate dagli Stati membri. Il regolamento fa anche salvo il principio secondo cui, per i prodotti per i quali l’uso non è autorizzato nell’Unione e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione o a 0,01 mg/kg, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni tecniche e allegati
L’allegato del regolamento modifica in dettaglio le tabelle degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, inserendo colonne per PAM, ciclossidim, cyflumetofen, metobromuron e penthiopyrad, e sostituendo la colonna relativa al ciflutrin. Vengono inoltre soppresse dall’allegato III le colonne relative a ciclossidim, cyflumetofen e penthiopyrad nella parte A, e quella relativa al ciflutrin nella parte B.
Le note riportano che:
- "(*)" indica il limite inferiore di determinazione analitica;
- per alcune sostanze, in particolare PAM e ciclossidim, il regolamento precisa come si applicano i limiti ai prodotti di origine vegetale;
- per diverse voci è prevista la considerazione di informazioni mancanti al momento del riesame, se trasmesse entro il 27 gennaio 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 16 agosto 2023. È quindi previsto un periodo di adeguamento per Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare, in modo da consentire l’adeguamento alle nuove prescrizioni sui residui.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad, con inserimento di nuovi LMR e soppressione di alcune voci dall’allegato III.
Disciplina transitoria per i prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 prevede che, per le sostanze PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su tutti i prodotti, continui ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 agosto 2023.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 16 agosto 2023.
Ciflutrin e beta-ciflutrin
Sulla base del parere EFSA, il regolamento considera la definizione di residuo come "ciflutrin, comprese altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)". Gli LMR sono fissati o modificati per numerosi prodotti vegetali e animali; per cavolfiori il limite è ridotto al valore di base di 0,01 mg/kg per il possibile rischio acuto. Per orzo e frumento è previsto un riesame entro due anni dalla pubblicazione, in ragione di informazioni mancanti.
Ciclossidim
Gli LMR sono aggiornati per numerosi prodotti vegetali e alcune matrici animali, con aumenti o riduzioni in base ai dati EFSA. Per alcune colture sono indicate lacune informative e un riesame entro due anni dalla pubblicazione; per altre matrici gli LMR sono mantenuti o fissati al livello indicato dall’Autorità.
Cyflumetofen
Gli LMR per numerosi prodotti agricoli e per determinate matrici animali sono fissati o mantenuti al livello raccomandato dall’EFSA, con esclusione di rischi per i consumatori. Per alcune matrici animali è previsto un riesame entro due anni per mancanza di informazioni.
Metobromuron e nuova definizione del residuo
L’EFSA propone una definizione del residuo come somma di metobromuron e 4-bromofenilurea, espressa come metobromuron. Gli LMR sono fissati per diverse colture e matrici animali; anche qui è previsto un riesame entro due anni per le voci con dati mancanti.
Penthiopyrad e metabolita PAM
Per il penthiopyrad l’EFSA introduce due definizioni di residuo per i prodotti di origine animale, includendo il metabolita PAM. Gli LMR sono modificati per vari prodotti vegetali e animali; per PAM, nei prodotti di origine animale gli LMR sono fissati al limite di determinazione, mentre per i prodotti vegetali il regolamento chiarisce che il valore di base di 0,01 mg/kg non si applica. Alcune voci sono soggette a riesame entro due anni per informazioni mancanti.
Gestione delle lacune informative e riesame
Per numerosi prodotti il regolamento richiama la necessità di un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione o valutazione del rischio. In tali casi gli LMR sono comunque considerati sicuri, ma saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 27 gennaio 2025; se tali informazioni non saranno fornite, la loro assenza sarà presa in considerazione.
Rapporti con CXL, tolleranze all’importazione e consultazione OMC
La Commissione dichiara di aver considerato i CXL ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione, le tolleranze all’importazione e le osservazioni dei partner commerciali consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio. Per i prodotti per i quali l’uso non è autorizzato nell’Unione e non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati al limite di determinazione o a 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 gen 2023Regolamento (UE) 2023/174
- Regolamento · 26 gen 2023Regolamento (UE) 2023/213
- Regolamento · 26 gen 2023Regolamento (UE) 2023/214
- Regolamento · 25 gen 2023Regolamento (UE) 2023/168
- Regolamento · 25 gen 2023Regolamento (UE) 2023/169
- Regolamento · 25 gen 2023Regolamento (UE) 2023/170
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →