Cassazione Civile, Ordinanza n. 28667/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio di una società a ristretta compagine, aveva impugnato un avviso di accertamento personale con cui gli erano stati imputati, in proporzione alla partecipazione, maggiori redditi di capitale derivanti da un previo accertamento definitivo nei confronti della società, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e addizionali, oltre sanzioni e interessi. In appello era stata accolta la censura di mancata allegazione/notifica dell’atto presupposto societario e l’avviso era stato annullato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 2261 c.c., sostenendo che, nelle società a ristretta base, il socio conosce o deve conoscere l’accertamento societario, sicché la mancata allegazione dell’atto presupposto non comporta nullità dell’avviso personale; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c., lamentando che la CTR aveva ritenuto necessario allegare l’accertamento societario anche per consentire al giudice di valutarne presupposti e consistenza, nonostante i dati essenziali fossero già riportati nell’avviso individuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i rilievi preliminari del contribuente sull’ammissibilità del ricorso, ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché si uniformi ai principi di legittimità richiamati. La Corte ha affermato che, nelle società a ristretta base, l’obbligo di motivazione dell’avviso personale è soddisfatto dal rinvio per relationem all’accertamento societario, anche se non allegato, poiché il socio ha potere/dovere di conoscenza degli atti societari; inoltre gli elementi essenziali della pretesa risultavano contenuti nell’avviso individuale, restando salvi i poteri di produzione delle parti nel giudizio tributario.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e del paradigma processuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di esaustività del ricorso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico; non è necessaria la trascrizione integrale degli atti se il loro contenuto è puntualmente indicato e la loro presenza è segnalata nel giudizio di merito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l’obbligo di motivazione dell’atto tributario è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem all’atto presupposto, se il contribuente lo conosceva o doveva conoscerlo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale norma sull’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi.
art. 2261 c.c.
ai soci non amministratori spetta il potere di consultare la documentazione sociale; ciò fonda la conoscibilità dell’accertamento presupposto.
art. 115 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per contestare la valutazione della CTR sugli elementi di prova e sul contenuto dell’avviso.
art. 2700 c.c.
richiamato per sostenere che l’avviso di accertamento contiene elementi dotati di efficacia probatoria quanto alla provenienza e al contenuto dell’atto pubblico.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a soci di società a ristretta base, l’avviso di accertamento individuale può essere validamente motivato per relationem all’accertamento emesso nei confronti della società, anche se tale atto non è materialmente allegato, quando il socio abbia conoscenza o conoscibilità dell’atto presupposto in virtù del proprio rapporto societario.
- La mancata allegazione dell’atto presupposto non determina nullità dell’atto impositivo se il contribuente era in grado di conoscerlo o avrebbe dovuto conoscerlo usando l’ordinaria diligenza, specialmente in compagini ristrette in cui la partecipazione alla vita sociale rende agevole l’accesso alla documentazione.
- Nel giudizio tributario, la pretesa fiscale può essere sorretta dagli elementi esposti nell’avviso di accertamento individuale; il controllo giudiziale deve muovere da tali elementi, ferma la possibilità per le parti di produrre gli ulteriori documenti rilevanti secondo il principio dispositivo con poteri istruttori del giudice.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non richiede la trascrizione integrale degli atti richiamati, se il ricorso ne indica in modo puntuale il contenuto e la loro localizzazione nel fascicolo di merito.
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