Cassazione Penale, Sentenza n. 10474/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di archiviazione per il reato di cui all'art. 590 bis c.p., deducendone l'abnormità per due principali motivi. Primo: il GIP avrebbe disposto l'archiviazione prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della querela (richiamando artt. 120 e 124), determinando una stasi del procedimento e impedendo alla persona offesa di esercitare le facoltà a lei attribuite; inoltre il PM avrebbe qualificato la querela depositata come mera "sollecitazione" ai sensi dell'art. 414 c.p.p., rigettandola di fatto e inibendo la riapertura delle indagini. Secondo: violazione degli artt. 90, 408 e 410 c.p.p. perché l'archiviazione avrebbe impedito alla persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione, di indicare indagini suppletive e di vedere esaminate elementi di prova; la difesa sosteneva che i rilievi dei Carabinieri non chiarivano la dinamica dell'incidente e quindi non giustificavano la conclusione di esclusiva responsabilità del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, affermando che la categoria dell'abnormità è eccezionale e riguarda solo atti processuali con "patologie" macroscopiche (atto estraneo al sistema o che provochi stasi effettiva del processo). Il decreto di archiviazione è stato ritenuto non abnorme: il GIP ha svolto una delibazione di merito condividendo le ragioni del PM, che aveva ritenuto insussistenti responsabilità di terzi e non sussistenti elementi che imponessero la riapertura delle indagini; la Corte ha inoltre escluso l'obbligo per il GIP di attendere la scadenza del termine per la querela prima di decidere sull'archiviazione e ha precisato che, in questa sede, non è consentito sindacare il merito delle valutazioni probatorie del PM. Infine è esclusa la conversione del ricorso nel reclamo ex art. 410-bis c.p.p., perché non ricorrono i casi di nullità previsti dalla norma e la persona offesa non aveva formulato la richiesta di ricevere l'avviso dell'eventuale richiesta di archiviazione.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato contestato (atti persecutori); indicata per descrivere il fatto per cui era parte offesa il ricorrente.
artt. 120 e 124 c.p.
Richiamati dalla difesa per sostenere che l'archiviazione è intervenuta prima della scadenza del termine per l'esercizio della querela; la Corte non ha ravvisato un obbligo di attendere la scadenza per disporre l'archiviazione.
art. 414 c.p.p.
Richiamato dal PM nella qualificazione della querela come 'sollecitazione' alla riapertura delle indagini; la difesa contestava tale qualificazione.
art. 568 co. 1 c.p.p.
Richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: limita l'accesso alla Corte di cassazione rispetto agli atti impugnabili.
art. 569 co. 1 c.p.p.
Enuncia gli atti che possono essere oggetto di impugnazione; utilizzato per sostenere l'inoppugnabilità del decreto di archiviazione in Cassazione salvo i rimedi straordinari (abnormità) eccezionali.
art. 90 c.p.p.
Norma sulla partecipazione della persona offesa al procedimento; richiamata nella censura relativa all'impedimento di esercitare diritti processuali.
art. 408 c.p.p.
Regola l'avviso al querelante dell'eventuale richiesta di archiviazione e i relativi diritti; la Corte ha ritenuto che il diritto all'avviso non fosse ancora sorto perché la persona offesa non aveva formulato la specifica richiesta.
art. 410 c.p.p.
Norma sul reclamo contro il decreto di archiviazione; la Corte ha escluso la conversione del ricorso in reclamo perché non ricorrevano i presupposti normativi (nullità) e perché il diritto all'avviso non era stato previamente esercitato.
art. 410-bis c.p.p.
Richiamato in relazione alla possibilità di conversione del ricorso in reclamo; la Corte ha escluso tale conversione per mancanza dei presupposti di cui al primo comma (nullità).
art. 414 c.p.p. (menzionato come 'sollecitazione')
Utilizzato dal PM per giustificare il non richiedere la riapertura delle indagini nonostante il deposito della querela; la difesa lo contestava come qualificazione illegittima della querela.
art. 2054 c.c.
Richiamato dal PM nella motivazione per osservare che il denunciante faceva riferimento a standard probatorio civilistico (responsabilità per sinistro) diverso da quello penalistico; la Corte ha accertato che tale valutazione rientra nelle considerazioni di merito del PM.
art. 611 c.p.p.
Norma processuale che disciplina la memoria dei difensori; qui menzionata perché depositata la memoria di replica dai difensori del ricorrente.
Massime di principio
- La categoria dell'"abnormità" di un atto processuale è eccezionale e si applica solo a provvedimenti con macroscopiche "patologie" strutturali o funzionali (atto estraneo al sistema o che determini reale stasi processuale). Non è uno strumento generale per sindacare scelte di merito del PM o del GIP.
- La Corte di cassazione non è sede idonea per riesaminare il merito delle valutazioni probatorie compiute dal Pubblico Ministero o dal GIP: contestare la valutazione sui fatti e sulle prove non rende l'atto impugnabile in Cassazione salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
- L'impugnabilità dei decreti di archiviazione è limitata dal principio di tassatività degli impugnativi (art. 568 e 569 c.p.p.); chi si ritenga pregiudicato deve verificare e utilizzare i rimedi previsti (es. reclamo, eccezioni di nullità) nei termini e modi stabiliti dalla legge.
- La persona offesa deve attivarsi tempestivamente per esercitare i diritti riconosciuti (es. chiedere di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.); in assenza di tale richiesta preventiva, non sempre è possibile ottenere la conversione del ricorso in reclamo.
- Se si ritiene che l'archiviazione sia illegittima per carenze investigative o per nuove circostanze, è necessario documentare elementi concreti e nuovi che giustifichino la riapertura delle indagini e usare gli strumenti processuali adeguati (es. istanza motivata al PM, querela/denuncia tempestiva, opposizione o reclamo se previsti).
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