Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07663/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Lecce in relazione all'omologazione "forzata" del concordato per continuità aziendale proposto da Ventus. L'Agenzia contestava l'interpretazione dell'art. 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i. (in particolare il significato della locuzione "in mancanza") sostenendo che la norma richiederebbe comunque l'approvazione della maggioranza delle classi (con l'eventuale requisito accessorio della presenza, nella maggioranza, di almeno una classe di creditori privilegiati), nonché la mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle gravi inadempienze tributarie e di condotte fraudolente o non collaborative della debitrice che avrebbero dovuto pregiudicarne la fattibilità e l'affidabilità

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui, nell'art. 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i. (nella formulazione originaria applicabile ratione temporis), la locuzione "in mancanza" si riferisce alla mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi: pertanto, in mancanza di tale maggioranza, l'omologazione può avvenire anche se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che risulterebbe almeno parzialmente soddisfatta applicando l'ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La Corte ha inoltre osservato che le modifiche normative successive (d.lgs. n. 136/2024) hanno chiarito e confermato tale soluzione, ma che nel caso in esame le modifiche non erano direttamente utilizzabili per sovvertire provvedimenti assunti prima della loro entrata in vigore. Sui rilievi di condotte fraudolente e sulle inadempienze tributarie la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non abbia fornito nel ricorso elementi specifici e dettagliati tali da consentire la censura in cassazione; dunque tali censure sono state respinte. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente e disposta l'ulteriore contribuzione unificata prevista

Norme richiamate

  • art. 112 c.c.i.i.

    la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione

    La Corte ha interpretato la locuzione "in mancanza" come riferita alla mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi: quindi, se la maggioranza delle classi non approva, l'omologazione può comunque avvenire purché vi sia l'approvazione di almeno una classe che sarebbe comunque almeno parzialmente soddisfatta applicando l'ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente la liquidazione

  • Direttiva UE 2019/1023, art. 11 e considerando 54

    i) dalla maggioranza delle classi di voto ... oppure, in mancanza, ii) da almeno una delle classi di voto ...

    La Corte ha ritenuto che la struttura testuale e la punteggiatura della direttiva corroborano l'interpretazione per cui l'ipotesi alternativa (approvazione da almeno una classe) opera quando manca l'approvazione della maggioranza delle classi

  • d.lgs. n. 136/2024 (art. 26, comma 1 e art. 56, comma 4)

    nel nuovo testo: ... in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ... che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione

    Le modifiche legislative hanno chiarito e confermato l'interpretazione che collega la locuzione "in mancanza" alla mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi; tuttavia la Corte ha indicato che le modifiche non potevano sovvertire provvedimenti adottati prima della loro entrata in vigore senza gli accorgimenti procedurali richiesti

  • art. 8 d.l. n. 178/2024 conv. con l. n. 4/2025

    Disposizione interpretativa che limita l'applicazione retroattiva delle novità legislative in modo tale da non travolgere provvedimenti e atti precedentemente adottati; la Corte l'ha richiamata per definire i confini di applicabilità della nuova formulazione dell'art. 112

  • art. 106 e art. 4 c.c.i.i.

    il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza

    Le norme consentono di rilevare condotte fraudolente o di revocare procedure in caso di atti diretti a frodare i creditori, ma la Cassazione ha osservato che tali censure richiedono prova specifica e puntuale che nel ricorso non è stata fornita

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che l'Agenzia non abbia dato la necessaria specificità su come la classe consenziente sarebbe risultata meglio soddisfatta in liquidazione, rendendo inammissibili o infondati parte dei rilievi

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)

    Norma sui contributi unificati: la Corte ha disposto l'obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La locuzione "in mancanza" nell'art. 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i. va interpretata, alla luce della Direttiva UE e della successiva riformulazione normativa, come riferita alla mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi: se la maggioranza non approva, è possibile l'omologazione se almeno una classe approva e sarebbe almeno parzialmente soddisfatta applicando l'ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente la liquidazione
  • Per far valere l'eccezione che una classe approvante riceverebbe in liquidazione un importo superiore a quanto previsto dal piano, la parte che impugna deve fornire elementi specifici e confronti numerici chiari nel ricorso: generiche affermazioni non sono sufficienti in cassazione
  • Le modifiche legislative successive possono chiarire l'interpretazione delle norme, ma non sempre possono essere fatte valere per sovvertire provvedimenti o atti adottati prima della loro entrata in vigore se le disposizioni interpretative o transitorie non consentono tale effetto
  • Accertamenti sulla condotta fraudolenta o sulla mancata buona fede del debitore (art. 106 e art. 4 c.c.i.i.) richiedono prova puntuale in sede di impugnazione: l'asserita frode non può essere dedotta in modo generico per ottenere la cassazione dell'omologazione
  • In procedimenti di crisi d'impresa, la valutazione della fattibilità e delle prospettive di risanamento del piano sono centrali; se il giudice di merito ha verificato la non manifesta inidoneità del piano e la sua ragionevole prospettiva di superare l'insolvenza, la Cassazione controlla soprattutto la correttezza dell'interpretazione normativa e la specificità delle censure procedurali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.