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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07617/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, lamentando l'inerzia del Comune nell'eseguire la sentenza n. 2693/2020 che gli aveva riconosciuto la distrazione delle spese di giudizio. La Commissione tributaria provinciale di Caserta dichiarò il ricorso inammissibile perché non risultava documentata la preventiva messa in mora prevista dall'art. 70 (termine di trenta giorni), ritenendo quindi non adempiuta la condizione di proponibilità del giudizio di ottemperanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 e della disciplina risultante (anche in combinato disposto con l'art. 69 d.lgs. n. 546/1992), le sentenze che dispongono il pagamento a favore del contribuente costituiscono titolo immediatamente esecutivo relativamente a quel capo e prevedono un termine di novanta giorni per l'adempimento. Ne consegue che, ove la sentenza disponga il pagamento di somme a favore del contribuente, non è necessaria la preventiva costituzione in mora prima di proporre il giudizio di ottemperanza: il contribuente può agire decorsi i novanta giorni dalla notificazione (o dalla presentazione della garanzia, se dovuta). Pertanto è stata cassata la sentenza impugnata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta in diversa composizione, con attribuzione delle spese del giudizio di legittimità alla regolazione del giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 69

    Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 70.

    La Corte ha interpretato l'art. 69 nel senso che le sentenze di condanna al pagamento in favore del contribuente producono immediata efficacia precettiva e fissano il termine di novanta giorni entro il quale l'Amministrazione deve adempiere; decorso tale termine il contribuente può chiedere l'ottemperanza senza bisogno di messa in mora.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore ... o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario (ovvero a mezzo PEC).

    La Corte ha chiarito che l'obbligo di messa in mora previsto dall'art. 70 opera solo nelle ipotesi in cui la legge non abbia fissato un termine specifico per l'adempimento; se l'art. 69 fissa il termine di novanta giorni, non è richiesta la preventiva messa in mora prima di proporre l'ottemperanza.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (novella)

    disposizioni di modifica in materia di esecuzione delle sentenze tributarie (applicabili dal 10 giugno 2016 per effetto dell'art. 12, comma 1, transitorio)

    Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156/2015 sono state ritenute determinanti per riconoscere l'immediata efficacia esecutiva di talune sentenze tributarie e per escludere la necessità della messa in mora quando la legge stessa fissa un termine di adempimento (nella specie, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 69).

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 67-bis

    Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive

    La Corte precisa che l'affermazione di immediata esecutività va letta in relazione al capo IV del d.lgs. n. 546/1992 (esecuzione delle sentenze) e che l'effettiva esecutività pratica è disciplinata, con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento, dall'art. 69.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    la parte che ha ottenuto condanna favorevole può procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza (riferito all'Amministrazione finanziaria).

    La Corte distingue la disciplina favorevole al contribuente da quella concernente l'Amministrazione finanziaria: la riscossione di somme a favore dell'Amministrazione (es. spese a favore dell'Erario) resta soggetta al regime che prevede l'iscrizione a ruolo solo dopo il passaggio in giudicato, diversamente dal pagamento a favore del contribuente disciplinato dall'art. 69.

  • art. 282 cod. proc. civ.

    Rilevato come principio di immediata efficacia delle decisioni (richiamato dal diritto processuale ordinario) sia utile per comprendere il fondamento dell'efficacia immediata delle sentenze tributarie; la Corte ne trae supporto interpretativo per l'immediata efficacia di taluni capi delle sentenze tributarie.

  • d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175

    La sentenza annota l'abrogazione dell'art. 70 con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (d.lgs. n. 175/2024), ma decide sulla base della disciplina vigente ratione temporis applicabile al caso, rilevando che le regole esaminate sono quelle operative al momento dei fatti e della notifica della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Se una sentenza della commissione tributaria dispone il pagamento di somme a favore del contribuente (compresa la condanna al pagamento delle spese), quella parte della sentenza è immediatamente efficiente e l'Amministrazione ha il termine di novanta giorni dalla notificazione per adempiere; decorso tale termine il contribuente può chiedere l'ottemperanza senza preventiva messa in mora.
  • La messa in mora prevista dall'art. 70 (termine di 30 giorni) è necessaria solo quando la legge non abbia fissato un termine specifico per l'adempimento: verificare sempre se la sentenza contiene un termine legislativamente previsto (es. art. 69) prima di procedere con la messa in mora.
  • Il giudizio di ottemperanza ha natura 'attuativa' e consente al giudice di chiarire la portata degli obblighi derivanti dalla sentenza; non si tratta di un mero giudizio esecutivo civile, perciò la sua proposizione e i suoi limiti vanno valutati rispetto all'oggetto del giudicato.
  • Attenzione alle diverse regole a seconda della parte creditoria: il regime più favorevole (immediata esecutività e termine di 90 giorni) si applica alle sentenze che condannano l'Amministrazione a pagare il contribuente; le somme dovute all'Amministrazione possono invece restare soggette alla disciplina che richiede il passaggio in giudicato per la riscossione.
  • Prassi operativa consigliata: conservare e documentare la notificazione della sentenza, calcolare con precisione il decorso dei 90 giorni, e solo se non sussiste un termine legale specifico valutare l'invio della messa in mora prima di proporre l'ottemperanza; in caso di dubbi, depositare memorie e/o ottenere consulenza per individuare il rimedio più efficace.

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