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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07670/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado che aveva ritenuto tassabile l'intero importo di euro 920.000,00 incassato nel 2015 da Assirisk S.r.l. per false polizze assicurative e non versato alla compagnia mandante. I ricorrenti contestavano: 1) violazioni processuali (omessa pronuncia su questioni di inammissibilità e sull'appello incidentale); 2) l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 4, legge 537/1993 e della relativa interpretazione autentica (sostenendo che la norma si applicherebbe solo alle persone fisiche); 3) la mancanza di titolo soggettivo della società ad essere considerata titolare del reddito in quanto gli importi sarebbero stati materialmente sottratti da soggetti terzi (dipendente) e non percepiti/posseduti dalla società; 4) questioni procedurali sul deposito e notifica del ricorso incidentale. In primo grado la CGT aveva riconosciuto l'imponibilità limitandola alle provvigioni; in secondo grado la CGT ha ritenuto tassabile l'intero importo ritenendo provata la percezione da parte della società e l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'estraneità degli amministratori all'illiceità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia e alla mancata distinzione normativa tra persone fisiche e giuridiche, affermando che l'art. 14, comma 4, L. 537/1993 trova applicazione anche nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e che i proventi di fonte illecita sono tassabili in capo al soggetto che li detiene/possiede secondo le regole della categoria reddituale di riferimento. Ha altresì confermato la valutazione di merito circa l'effettivo trasferimento degli incassi sui conti sociali e la mancanza di prova di una sottrazione esclusiva ad opera del dipendente. Sul piano processuale ha ritenuto tardivo e quindi inammissibile il ricorso incidentale di Venturelli per deposito oltre il termine previsto. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in euro 10.000,00 per compensi ciascuno, oltre spese prenotate a debito) e richiamata la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, DPR 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537

    "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi ... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ..."

    La Corte interpreta la norma come principio generale di tassabilità dei proventi illeciti non limitato alle sole persone fisiche; la norma è destinata a far rientrare i proventi illeciti nelle categorie reddituali previste e, in via residuale, come "redditi diversi" se non classificabili.

  • art. 36, comma 34-bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248 (interpretazione autentica)

    "... i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito ... sono comunque considerati come redditi diversi"

    Introduce principio di tassabilità per il semplice fatto della sussistenza del reddito illecito e fornisce efficacia retroattiva/interpretativa all'art. 14 L. 537/1993; rafforza la regola secondo cui la provenienza illecita non esclude l'imponibilità.

  • art. 1 e art. 6 del TUIR (D.P.R. 917/1986)

    non applicata testualmente nella sentenza

    Richiamati per spiegare il concetto di "possesso" e per l'inquadramento delle categorie reddituali: il possesso (titolarità e poteri di disposizione) rende il provento assoggettabile a tassazione secondo le regole della categoria cui appartiene.

  • art. 116 TUIR (trasparenza fiscale)

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Utilizzata per giustificare che, avendo la società optato per il regime di trasparenza, la tassazione è stata estesa ai soci (quota di 50%: 460.000,00 ciascuno) ove dovuto.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 (come modificato da d.l. n. 16/2012, conv. L.44/2012)

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Riferita alla limitata indeducibilità dei costi per fattispecie correlate a proventi illeciti; Corte rileva che la ricorrente non ha svolto in modo specifico le censure necessarie per sindacare l'applicazione di tale disposizione e quindi la questione risulta generica.

  • art. 53 Cost.

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Richiamato in via di principio per sostenere che il principio di capacità contributiva non consente di escludere soggetti (anche giuridici) dalla tassazione dei proventi illeciti; non è decisivo il carattere illecito della fonte ai fini dell'imponibilità.

  • art. 360 c.p.c., n. 3 e 4 (motivi di cassazione)

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Norme processuali richiamate per fondare le censure in cassazione riguardanti violazione di legge e omessa motivazione; la Corte valuta tali censure e le dichiara infondate ove attengono a valutazioni di merito o risultano implicitamente decise.

  • art. 112 c.p.c.

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Richiamato con riferimento all'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle questioni sollevate: la Corte chiarisce che l'assenza di una pronuncia espressa non equivale necessariamente a omessa pronuncia se la decisione implica implicitamente il rigetto della domanda.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Invocata dai ricorrenti incidentali per presunte omissioni di ammissibilità; Corte ritiene la doglianza infondata perché l'appello incidentale era stato introdotto tardivamente come memoria.

  • artt. 370-371 c.p.c. e d.lgs. 149/2022 (riforma procedurale)

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    La Corte applica la riforma che elimina l'obbligo di notifica del controricorso e stabilisce che il ricorso incidentale deve essere depositato telematicamente entro 40 giorni dalla notifica del ricorso; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c. (deposito telematico)

    non riprodotta testualmente nella sentenza

    Richiamato per sottolineare che il deposito telematico rende consultabili gli atti e ha reso superflua la notifica del controricorso; il deposito è l'adempimento rilevante.

Massime di principio

  • I proventi derivanti da attività illecite sono, per principio, imponibili: la provenienza illecita non esclude l'assoggettamento a imposta e la regola si applica anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti).
  • Per essere tassato, non è necessario che il provento sia "lecitamente" prodotto: conta la sussistenza del reddito e la titolarità/possesso da parte del soggetto (intesi come poteri di disposizione o effettivo controllo sui flussi).
  • La qualificazione del reddito illecito deve seguire le regole delle singole categorie reddituali (art. 6 TUIR); se non classificabile, diviene "reddito diverso" ex interpretazione autentica.
  • Le censure in Cassazione che mirano a rimettere in discussione valutazioni probatorie del merito sono inammissibili se si limitano a chiedere una rivalutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia formale non è automaticamente sanzionabile: se la decisione adottata è incompatibile con le doglianze, il rigetto può considerarsi implicito e non sussiste omessa pronuncia.
  • A seguito della riforma (d.lgs. 149/2022) il controricorso e l'eventuale ricorso incidentale devono essere depositati telematicamente entro i termini previsti; l'obbligo di notifica è venuto meno e il mancato deposito nei termini comporta inammissibilità dell'incidentale.

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