Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07621/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza promosso dal contribuente (Battaglia) per mancata esecuzione della sentenza n. 2829/2021 che gli aveva riconosciuto le spese di giudizio. La CTP aveva ritenuto necessaria la preventiva messa in mora dell'ente (ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 546/1992) e aveva dichiarato inammissibile la domanda perché tale messa in mora non risultava documentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che, per le sentenze tributarie che sono immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 546/1992 (in particolare le sentenze di condanna al pagamento in favore del contribuente), non è necessaria la preventiva costituzione in mora e il contribuente può chiedere l'ottemperanza dopo il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 69 comma 4 se l'amministrazione non ha eseguito il pagamento; la Corte ha quindi annullato la decisione che aveva escluso la proponibilità del ricorso per mancata messa in mora. La Corte ha affidato alla Corte territoriale rinviata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 69

    Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia ... In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70

    Le sentenze di condanna al pagamento a favore del contribuente sono immediatamente esecutive e fissano un termine di 90 giorni per l'adempimento; decorso tale termine il contribuente può promuovere l'ottemperanza senza preventiva messa in mora né attesa del passaggio in giudicato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 70

    Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento ... o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario

    Articolo disciplinante il giudizio di ottemperanza: laddove la legge non fissi un termine per l'adempimento, occorre la messa in mora e l'attesa di 30 giorni; tuttavia, ove la legge (art. 69) fissi un termine specifico (90 giorni), la messa in mora non è necessaria.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 67-bis

    Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive

    Conferma il principio di esecutività delle sentenze tributarie nell'ambito del capo che disciplina l'esecuzione delle sentenze; la Corte precisa che l'immediata esecutività rileva soprattutto alla luce dell'art. 69 per le sentenze di condanna al pagamento.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 68

    Previsioni sulla restituzione e sulle modalità di riscossione in relazione alle sentenze tributarie

    Contribuisce all'interpretazione secondo cui le sentenze tributarie di merito producono effetti immediati; assieme ad altri riferimenti normativi dimostra che il sistema già prevedeva conseguenze esecutive delle pronunce tributarie.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 15 comma 2-sexies

    L'Amministrazione può procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La disciplina relativa alle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria è diversa: per le spese in favore dell'Erario è prevista la riscossione dopo il passaggio in giudicato, mentre per le spese riconosciute al contribuente si applica la immediata esecutività ex art. 69.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    Novella che ha modificato la disciplina dell'esecuzione delle sentenze tributarie

    Ha introdotto modifiche rilevanti (tra cui la previsione dell'immediata efficacia di talune sentenze e la diversa disciplina dell'esecuzione), contribuendo a fare dell'ottemperanza il mezzo principale per l'attuazione delle sentenze tributarie nei casi previsti.

  • d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175

    Abroga l'art. 70 a decorrere dal 1° gennaio 2026

    La Corte prende atto di modifiche legislative successive, ma decide secondo la normativa applicabile ratione temporis al caso concreto; si raccomanda di verificare la disciplina vigente al momento dell'azione.

  • art. 12, comma 1 - disposizioni transitorie

    Disposizione transitoria che stabilisce l'applicazione delle modifiche a decorrere dal 10 giugno 2016

    Stabilisce l'ambito temporale di applicazione della novella del 2015, rendendo operativa la disciplina (compresa l'efficacia immediata di alcune sentenze) per i provvedimenti posteriori alla data indicata.

  • art. 282 cod. proc. civ.

    Rinvio richiamato dalla giurisprudenza per estendere al processo tributario il principio dell'efficacia immediata simile a quello previsto nel processo civile; utile a comprendere la ratio delle norme tributarie sull'esecutività.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 - art. 38

    Richiamato in motivazione come riferimento alla disciplina delle somme dovute per spese: la Corte utilizza vari riferimenti normativi per delimitare il termine oltre il quale si parla di inadempimento.

Massime di principio

  • Se la sentenza tributaria è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 69 (es. condanna al pagamento a favore del contribuente), il contribuente non deve preventivamente mettere formalmente in mora l'ente e può chiedere l'ottemperanza dopo il decorso dei 90 giorni previsti per il pagamento dalla notificazione della sentenza.
  • Se la legge non fissa un termine per l'adempimento (cioè per sentenze non immediatamente esecutive), resta necessaria la messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario e l'attesa dei 30 giorni previsti dall'art. 70 prima di proporre il giudizio di ottemperanza.
  • Per le spese processuali riconosciute a favore dell'amministrazione finanziaria vale una disciplina differente (art. 15, comma 2-sexies): l'Amministrazione può procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato; occorre quindi verificare la natura del credito (a favore del contribuente o dell'Erario).
  • Il giudice dell'ottemperanza ha funzione 'attuativa' e può, nell'ambito del procedimento, precisare e delimitare il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire, anche quando il comando non sia formulato con i caratteri del classico titolo esecutivo.
  • Sempre verificare la normativa applicabile ratione temporis e gli eventuali interventi legislativi successivi (modifiche o abrogazioni) prima di intraprendere l'azione di ottemperanza, poiché la necessità o meno della messa in mora e i termini applicabili possono dipendere da norme transitorie o novellate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.