Sentenza del 23/11/2016 n. 23816 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro che aveva annullato la cartella esattoriale relativa ai contributi di bonifica per gli anni d’imposta 2003-2004. La CTR aveva ritenuto la cartella priva di adeguata motivazione e aveva comunque considerato non provati dal Consorzio sia i lavori di manutenzione eseguiti sia il beneficio diretto e specifico arrecato ai fondi, respingendo anche la richiesta di CTU. Il Consorzio ha dedotto, tra l’altro, violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e la loro valutazione nel piano di classifica determinassero una presunzione di vantaggio fondiario, ponendo a carico della contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi dal quarto al sesto, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva posto integralmente a carico del Consorzio la prova del beneficio specifico, nonostante l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, nonché l’esistenza della delibera regionale sulla misura dei contributi. I primi tre motivi sono stati rigettati, mentre il settimo e l’ottavo, relativi alla CTU, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dei contributi, ma il Consorzio ha ottenuto la riapertura del giudizio secondo i principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
Art. 860 del codice civile
I proprietari dei beni situati nel perimetro del comprensorio sono tenuti a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o di miglioramento fondiario.
L’inclusione dell’immobile nel comprensorio e nel perimetro di contribuenza, unitamente alla sua valutazione nel piano di classifica, può fondare una presunzione di vantaggio fondiario. Il contribuente che intenda negare il debito deve contestare specificamente la legittimità o il contenuto degli atti e fornire, se necessario, la prova contraria.
Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10
Norma richiamata dalla Corte in relazione alla presunzione di vantaggio derivante dall'inclusione degli immobili nel comprensorio di bonifica.
La ricomprensione del fondo nel perimetro consortile e nel piano di classifica consente, in assenza di contestazioni specifiche, di presumere il vantaggio fondiario necessario per la contribuzione.
Legge regionale Calabria n. 11 del 2003
La CTR l’aveva richiamata per ritenere necessaria la produzione di documentazione relativa ai piani annuali, alle opere eseguite, al piano comprensoriale, al piano di classifica e alla ripartizione della contribuenza. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto decisiva la presunzione derivante dal perimetro di contribuenza e dal piano di classifica, in mancanza di specifica contestazione del contribuente.
Art. 112 del codice di procedura civile
La Corte ha escluso che la CTR fosse incorsa in ultrapetizione, poiché il giudice tributario poteva esaminare gli elementi costitutivi del rapporto tributario sottostante alla cartella.
Art. 360 del codice di procedura civile
La disposizione è stata richiamata per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge, nullità processuale e vizi della motivazione.
Massime di principio
- Nei giudizi sui contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica può determinare una presunzione di vantaggio fondiario a favore del Consorzio.
- Quando tale perimetrazione e il piano di classifica non sono contestati in modo specifico, il Consorzio non deve necessariamente dimostrare ulteriormente, con dettaglio tecnico, ogni singolo intervento e il beneficio concreto ricevuto dal fondo; l’onere della prova contraria grava sul contribuente.
- Il contribuente che contesta il contributo deve indicare specificamente perché il perimetro, il piano di classifica o i criteri di riparto siano illegittimi o non applicabili al proprio immobile, oppure dimostrare l’assenza di qualsiasi vantaggio fondiario.
- La presunzione non elimina la possibilità di contestazione: una contestazione specifica sulla legittimità degli atti consortili o sull’effettiva riferibilità del beneficio al fondo può riaprire il tema probatorio.
- La cartella può essere valutata anche alla luce degli elementi acquisiti nel processo: eventuali carenze formali non impediscono necessariamente al giudice di esaminare il rapporto tributario sottostante.
- La CTU non sostituisce l’onere di allegazione e prova delle parti e non è automaticamente necessaria per dimostrare il beneficio, soprattutto quando opera la presunzione derivante dagli atti consortili.
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