Cassazione Civile, Ordinanza n. 09412/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso depositato dai ricorrenti il 10 gennaio 2025 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c. Non sono state liquidate spese di lite, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Due soggetti promissari acquirenti convenivano in giudizio la società immobiliare con cui avevano stipulato un contratto preliminare, chiedendo l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo e il risarcimento dei danni. Il tribunale rigettava la domanda principale e, accogliendo la riconvenzionale della società, accertava la legittimità del recesso esercitato da quest'ultima e il suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria. La corte d'appello confermava la decisione, ritenendo che gli acquirenti si fossero resi inadempienti per non avere versato gli acconti dovuti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma successivamente depositavano atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 306, comma 3, c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente comunicata o depositata e non vi sia necessità di pronunce sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si procede alla liquidazione delle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09378/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09379/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09380/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09381/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2025 del 10/04/2025
- ordinanza_civile · 10 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09391/2025 del 10/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →