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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2094

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19

Normativa europea32020R2094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce uno strumento straordinario e temporaneo dell’Unione per sostenere la ripresa economica e sociale dopo la crisi COVID-19. Prevede una dotazione complessiva fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018, ripartita tra sovvenzioni, prestiti e garanzie, da veicolare tramite programmi dell’Unione e mediante prestiti agli Stati membri. Fissa inoltre regole di bilancio, scadenze per l’assunzione degli impegni e per i pagamenti, nonché un obbligo di relazione della Commissione al Consiglio entro il 31 ottobre 2022.

Istituzione dello strumento dell’Unione europea per la ripresa (Next Generation EU) per finanziare la ripresa economica dopo la crisi COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con esclusione del Regno Unito e dei riferimenti al Regno Unito come Stato membro. Disciplina il finanziamento e l’attuazione di misure di ripresa economica e sociale connesse alle conseguenze della crisi COVID-19, attraverso programmi dell’Unione già esistenti o specifici, nonché tramite prestiti agli Stati membri e garanzie di bilancio. Le misure finanziabili riguardano occupazione, crescita, resilienza, imprese, ricerca e innovazione, preparazione alle crisi, transizione climatica, agricoltura e sviluppo rurale, oltre all’assistenza tecnica e amministrativa per l’attuazione.

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio: strumento dell’Unione europea per la ripresa

Il regolamento istituisce uno strumento straordinario e temporaneo per sostenere la ripresa economica e sociale dell’Unione dopo la crisi COVID-19. Il contesto richiamato nei considerando evidenzia le gravi perturbazioni dell’attività economica, il rischio di divergenze tra Stati membri e la necessità di una risposta coordinata a livello di Unione, orientata anche a transizione verde e digitale, coesione sociale e resilienza.

Finalità e logica dell’intervento

Lo strumento è concepito come risposta eccezionale a circostanze temporanee ma estreme. Il sostegno deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al fabbisogno immediato di finanziamenti necessario a scongiurarne una recrudescenza.

Ambito delle misure finanziabili

Le misure finanziabili coprono un perimetro ampio, attuato tramite programmi specifici dell’Unione e secondo i relativi atti settoriali, nel rispetto degli obiettivi dello strumento. In particolare, il sostegno riguarda:

  • ripristino dell’occupazione e creazione di posti di lavoro;
  • riforme e investimenti per rafforzare crescita sostenibile, occupazione, coesione e resilienza;
  • misure a favore delle imprese colpite, in particolare delle PMI, e investimenti per rafforzare la crescita sostenibile nell’Unione, anche mediante investimenti finanziari diretti nelle imprese;
  • ricerca e innovazione in risposta alla pandemia;
  • miglioramento della preparazione dell’Unione alle crisi e capacità di risposta rapida a gravi emergenze, incluse scorte e infrastrutture mediche essenziali;
  • sostegno alla transizione giusta verso un’economia climaticamente neutra;
  • misure per agricoltura e sviluppo rurale.

Dotazione finanziaria e struttura del finanziamento

La dotazione complessiva massima dello strumento è fissata dall’articolo 2, paragrafo 1, in 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, sulla base del potere conferito dall’articolo 5 della decisione sulle risorse proprie. Ai fini dell’attuazione, gli importi sono adeguati mediante un deflatore fisso del 2 % annuo; per gli stanziamenti di impegno il deflatore si applica alle rate annuali.

La ripartizione dell’importo complessivo avviene come segue:

  • fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e strumenti finanziari;
  • fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 in forma di prestiti agli Stati membri;
  • fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e della relativa spesa.

Riparto interno delle sovvenzioni e dei prestiti

La componente da 384 400 milioni di EUR è destinata, nei limiti indicati dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), a diversi programmi e finalità:

  • fino a 47 500 milioni di EUR per programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, rafforzati fino al 2022;
  • fino a 312 500 milioni di EUR per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante sostegno a riforme e investimenti;
  • fino a 1 900 milioni di EUR per programmi relativi alla protezione civile;
  • fino a 5 000 milioni di EUR per programmi di ricerca e innovazione, anche mediante strumenti finanziari;
  • fino a 10 000 milioni di EUR per programmi a sostegno dei territori in transizione verso un’economia climaticamente neutra;
  • fino a 7 500 milioni di EUR per lo sviluppo nelle zone rurali.

La componente da 360 000 milioni di EUR è riservata ai prestiti agli Stati membri nell’ambito del programma di ripresa e resilienza economica e sociale.

Regole di bilancio e impiego delle risorse

L’articolo 3 qualifica 384 400 milioni di EUR e 5 600 milioni di EUR come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046). I 360 000 milioni di EUR sono invece destinati ai prestiti.

Gli stanziamenti di impegno relativi alle sovvenzioni e alle garanzie sono resi disponibili automaticamente fino agli importi previsti a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Il regolamento precisa inoltre che gli impegni giuridici, le decisioni di prestito e le operazioni garantite devono rispettare i termini fissati, e che i costi dell’assistenza tecnica e amministrativa sono finanziati dal bilancio dell’Unione.

Termini essenziali per l’attuazione

Il testo impone una tempistica stringente:

  • gli impegni giuridici relativi al sostegno di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, lettera c), devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023;
  • almeno il 60 % dell’importo di cui alla lettera a) deve essere impegnato entro il 31 dicembre 2022;
  • le decisioni sui prestiti di cui alla lettera b) devono essere adottate entro il 31 dicembre 2023;
  • le garanzie di bilancio devono essere approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023, con una soglia del 60 % entro il 31 dicembre 2022;
  • i pagamenti relativi a tali impegni e decisioni devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2026, salvo eccezioni per obblighi verso terzi o sentenze definitive contro l’Unione.

Relazione della Commissione

Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione sull’andamento dell’attuazione dello strumento e sull’utilizzo del fondo assegnato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.

Esclusione del Regno Unito

Il regolamento non si applica al o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri non includono il Regno Unito. Il considerando 13 collega tale esclusione al regime dell’accordo di recesso, evidenziando che gli effetti finanziari dello strumento sarebbero successivi alla data di entrata in vigore di tale accordo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione dello strumento e finalità

L’articolo 1 istituisce lo strumento dell’Unione europea per la ripresa, destinato a sostenere la ripresa all’indomani della crisi COVID-19. Le misure finanziabili devono far fronte alle conseguenze economiche negative della pandemia o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza. Il sostegno copre occupazione e creazione di posti di lavoro, riforme e investimenti per crescita e resilienza, sostegno alle imprese e alle PMI, ricerca e innovazione, preparazione alle crisi, transizione verso un’economia climaticamente neutra, agricoltura e sviluppo rurale.

Dotazione finanziaria complessiva

L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che lo strumento è finanziato fino a 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, sulla base del potere conferito dall’articolo 5 della decisione sulle risorse proprie. Gli importi sono adeguati per l’attuazione tramite un deflatore fisso del 2 % annuo; per gli stanziamenti di impegno il deflatore si applica alle rate annuali.

Ripartizione delle risorse

L’articolo 2, paragrafo 2, ripartisce la dotazione in tre componenti: fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi 2018 in sovvenzioni e strumenti finanziari; fino a 360 000 milioni di EUR in prestiti agli Stati membri; fino a 5 600 milioni di EUR per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi a sostegno di operazioni di investimento nelle politiche interne dell’Unione. All’interno della componente sovvenzioni sono previste dotazioni per coesione e programmi strutturali, ripresa e resilienza, protezione civile, ricerca e innovazione, transizione climatica e sviluppo rurale.

Modalità di bilancio e entrate con destinazione specifica esterna

L’articolo 3 qualifica 384 400 milioni di EUR e 5 600 milioni di EUR come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046). I 360 000 milioni di EUR sono utilizzati per prestiti agli Stati membri. Gli stanziamenti di impegno relativi alle sovvenzioni e alle garanzie sono messi automaticamente a disposizione fino ai rispettivi importi dal momento in cui entra in vigore la decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di finanziamento.

Termini per impegni, decisioni e garanzie

L’articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, impone che gli impegni giuridici relativi al sostegno a fondo perduto e, se del caso, agli accantonamenti per garanzie siano assunti entro il 31 dicembre 2023; almeno il 60 % dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), deve essere impegnato entro il 31 dicembre 2022. Le decisioni sui prestiti agli Stati membri devono essere adottate entro il 31 dicembre 2023. Le garanzie di bilancio devono essere approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023, con una soglia intermedia del 60 % entro il 31 dicembre 2022. Le disposizioni non si applicano all’assistenza tecnica e amministrativa.

Pagamenti e assistenza tecnica

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, i pagamenti relativi agli impegni, alle decisioni e alle operazioni approvate devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2026, salvo eccezioni per obblighi verso terzi o sentenze definitive contro l’Unione. L’articolo 3, paragrafi 7 e 8, esclude l’assistenza tecnica e amministrativa dai termini principali e precisa che i relativi costi di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici sono finanziati dal bilancio dell’Unione.

Obbligo di relazione della Commissione

L’articolo 4 impone alla Commissione di presentare al Consiglio, entro il 31 ottobre 2022, una relazione sull’andamento dell’attuazione dello strumento e sull’utilizzo del fondo assegnato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.

Esclusione del Regno Unito

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento non si applica al o nel Regno Unito e che i riferimenti agli Stati membri non includono il Regno Unito. Il considerando 13 richiama l’accordo di recesso e spiega che il sostegno e l’aumento del massimale delle risorse proprie inciderebbero sugli obblighi finanziari del Regno Unito, con conseguente esclusione dall’ambito applicativo.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica economica e di bilanciofondi e programmi ueaiuti e prestiti pubbliciricerca e innovazioneagricoltura e sviluppo rurale

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