Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2084

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo ampio il quadro procedurale della verifica dei dati ETS previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, includendo espressamente la verifica delle comunicazioni annuali sul livello di attività connesse all’assegnazione gratuita. Introduce chiarimenti su definizioni, ambito di verifica, contenuto della dichiarazione di verifica, gestione delle non conformità, soglie di rilevanza, accesso dell’autorità competente alla documentazione interna e requisiti organizzativi dei verificatori. Contiene inoltre una disciplina eccezionale per le visite in loco virtuali in presenza di circostanze gravi e imprevedibili, nonché varie rettifiche redazionali al testo del regolamento del 2018.

Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sulla verifica dei dati ETS e sull’accreditamento dei verificatori, estendendolo anche alla verifica delle comunicazioni annuali sul livello di attività per l’assegnazione gratuita.

Ambito di applicazione

Si applica ai verificatori, ai gestori di impianti e agli operatori aerei coinvolti nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE, con riferimento alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra, dei dati sulle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento, dei dati sui nuovi entranti e delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività. Le modifiche incidono in particolare sulle verifiche effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019 per taluni ambiti, ma le disposizioni introdotte dal presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è rilevante anche per l’accreditamento dei verificatori e per i rapporti con le autorità competenti e gli organismi nazionali di accreditamento.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sulla verifica dei dati ETS

Il regolamento interviene sul quadro della verifica e dell’accreditamento dei verificatori nell’ambito dell’EU ETS, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per coordinarlo con la disciplina sull’assegnazione gratuita e con le regole sulla variazione del livello di attività. I considerando evidenziano l’esigenza di rafforzare l’armonizzazione, chiarire la portata della presunzione di conformità alle norme armonizzate, migliorare l’efficienza delle verifiche e rettificare errori redazionali presenti nel testo precedente.

Ambito di applicazione

L’articolo 2, come sostituito, estende in modo esplicito l’ambito del regolamento alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita agli impianti ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva. La nuova disciplina è concepita per coprire anche la verifica delle comunicazioni annuali concernenti il livello di attività previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.

Definizioni e coordinamento con i regolamenti collegati

Sono aggiornate le definizioni di "verificatore", di "comunicazione annuale concernente il livello di attività" e di "periodo di comunicazione del livello di attività". Viene inoltre ampliata la definizione di "comunicazione del gestore o dell’operatore aereo" per includere, oltre alle comunicazioni annuali delle emissioni e delle tonnellate-chilometro, anche le comunicazioni dei dati di riferimento e dei dati relativi ai nuovi entranti previste dal regolamento delegato (UE) 2019/331. In parallelo, la nozione di non conformità rilevante per la verifica viene estesa a violazioni degli obblighi contenuti nel piano della metodologia di monitoraggio, anche ai fini della comunicazione annuale sul livello di attività.

Presunzione di conformità e norme armonizzate

L’articolo 4 è riformulato per chiarire che la conformità alle pertinenti norme armonizzate, o a parti di esse i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, comporta la presunzione di conformità alle prescrizioni del regolamento solo nella misura in cui tali norme coprano effettivamente le corrispondenti prescrizioni. La presunzione non vale, tuttavia, per alcune disposizioni chiave espressamente escluse, segno che il verificatore resta comunque tenuto a rispettare le regole specifiche del programma e i principi dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.

Obblighi di verifica, completezza delle comunicazioni e gestione delle lacune

Le modifiche agli articoli 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18 e 30 rafforzano il controllo sulla completezza e correttezza delle comunicazioni oggetto di verifica. Per le comunicazioni sui dati di riferimento, sui nuovi entranti e sul livello di attività, il verificatore deve controllare la correttezza dell’applicazione del piano della metodologia di monitoraggio, l’attribuzione del consumo di energia ai sottoimpianti, la correttezza dei parametri di riferimento e la corretta individuazione della data di inizio del normale funzionamento, ove pertinente.

In caso di lacune nei dati, il verificatore deve verificare che il piano della metodologia di monitoraggio preveda metodi di rimedio conformi al regolamento delegato (UE) 2019/331; se tali metodi mancano, deve controllare che l’approccio del gestore sia fondato su prove ragionevoli e non determini sottostima o sovrastima dei dati richiesti. Inoltre, la dichiarazione di verifica deve indicare anche l’eventuale correzione delle non conformità e il seguito dato a raccomandazioni di miglioramento riportate in precedenti dichiarazioni.

Visite in sito, inclusa la visita virtuale

L’articolo 21 è riformulato per confermare che, per verificare i dati di riferimento e i dati relativi ai nuovi entranti, la visita in sito serve anche a valutare limiti dell’impianto, sottoimpianti, completezza dei flussi di fonti, fonti di emissione e collegamenti tecnici. Per la verifica delle emissioni e, ove necessario, delle altre comunicazioni, il verificatore decide in base all’analisi dei rischi se siano necessarie visite in ulteriori siti, anche quando funzioni significative di gestione dei dati sono svolte altrove.

Con il nuovo articolo 34 bis è introdotta una disciplina specifica per le visite in loco virtuali. In deroga alla regola generale, il verificatore può ricorrere a una visita virtuale solo quando circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo, impediscano la visita fisica e non possano essere superate con sforzi ragionevoli. Occorre, in via ordinaria, la previa approvazione dell’autorità competente su richiesta del gestore o dell’operatore aereo; in presenza di un’ampia diffusione di circostanze analoghe e di un intervento immediato richiesto da motivi sanitari nazionali imposti dalla legge, l’autorità competente può autorizzare in via generale le visite virtuali senza previa approvazione individuale, informando poi l’organismo nazionale di accreditamento dell’esito della valutazione.

Non conformità, soglia di rilevanza e dichiarazione di verifica

L’articolo 22 impone al verificatore di informare tempestivamente il gestore o l’operatore aereo di inesattezze, non conformità o inosservanze e di richiedere le correzioni opportune. Se la non conformità persiste, il gestore o l’operatore aereo deve comunicarla all’autorità competente e correggerla senza indebito ritardo. Tutte le non conformità corrette durante la verifica devono essere documentate nella documentazione interna.

L’articolo 23 fissa per le comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti e delle comunicazioni annuali sul livello di attività una soglia di rilevanza pari al 5 % del valore totale comunicato. Nella dichiarazione di verifica devono inoltre figurare, con dettaglio sufficiente, le inesattezze e le non conformità rilevate, la loro natura ed entità, nonché il richiamo all’articolo del regolamento pertinente da cui discende l’inosservanza.

Contenuto della dichiarazione di verifica e obblighi successivi

L’articolo 27 amplia il contenuto minimo della dichiarazione di verifica, imponendo l’indicazione dei dati annuali verificati aggregati per ciascun anno del periodo di comunicazione del livello di attività, del periodo soggetto a verifica e di eventuali modifiche rilevanti dei parametri o dell’efficienza energetica. Deve altresì essere confermata, se del caso, la verifica della data di inizio del funzionamento normale.

L’articolo 29, con il nuovo paragrafo 1 bis, richiede che il verificatore valuti se il gestore abbia corretto le non conformità segnalate in precedenza nelle dichiarazioni relative ai dati di riferimento, ai nuovi entranti o al livello di attività. Se le non conformità non sono state rettificate, il verificatore deve verificare se ciò aumenti o possa aumentare il rischio di inesattezze e deve indicare nella dichiarazione se tali non conformità siano state risolte.

Sistema di gestione, competenza e imparzialità del verificatore

Le modifiche agli articoli 41, 42, 43, 44, 46, 59, 60 e 77 rafforzano la disciplina dell’organizzazione interna del verificatore e dei requisiti professionali. Il verificatore deve definire e mantenere un sistema di gestione conforme alla norma armonizzata dell’allegato II, basato almeno su politiche e responsabilità, riesame della direzione, audit interni, azioni correttive, misure preventive e controllo dei documenti informativi. Deve inoltre conservare registri sulla competenza e sull’imparzialità del personale.

Sul piano dell’imparzialità, il verificatore deve monitorare i rischi e adottare misure adeguate; l’assunzione di persone fisiche per attività di verifica non è considerata esternalizzazione solo se il verificatore si assume la piena responsabilità delle attività svolte. È inoltre previsto un periodo di astensione di tre anni dopo cinque anni consecutivi di verifiche annuali sul medesimo impianto da parte dell’auditor responsabile del gruppo di audit EU ETS. Per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti e del livello di attività, il verificatore deve essere accreditato per il gruppo di attività n. 98.

Rettifiche al regolamento 2018/2067

L’articolo 2 contiene una serie di rettifiche redazionali al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067, sostituendo i rinvii incompleti con il riferimento corretto al regolamento delegato (UE) 2019/331 in varie disposizioni del testo. Vengono inoltre corretti alcuni richiami nel corpo del regolamento, inclusi riferimenti all’articolo 17 e ad altre disposizioni collegate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. La Commissione precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito di applicazione della verifica

L’articolo 2 del regolamento 2018/2067 è sostituito per includere, oltre alla verifica delle emissioni e dei dati sulle tonnellate-chilometro, anche la verifica dei dati pertinenti per l’aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell’assegnazione gratuita ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, con efficacia per le verifiche effettuate dal 1° gennaio 2019.

Nuove definizioni e coordinamento con il regime di assegnazione gratuita

Sono introdotte o aggiornate definizioni relative al verificatore, alla comunicazione annuale concernente il livello di attività e al periodo di comunicazione del livello di attività. La nozione di comunicazione del gestore o dell’operatore aereo viene ampliata per ricomprendere anche la comunicazione dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti e, ove pertinente, la comunicazione annuale sul livello di attività.

Presunzione di conformità alle norme armonizzate

La presunzione di conformità dell’articolo 4 si applica quando il verificatore dimostra conformità alle norme armonizzate pertinenti, ma non per alcune disposizioni espressamente escluse, tra cui gli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 22, 27, paragrafo 1, 28, 31 e 32.

Criteri di verifica e contenuto delle valutazioni

Vengono aggiornati gli articoli 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 30 e 31 per includere la verifica delle comunicazioni sui dati di riferimento, sui nuovi entranti e sul livello di attività, con obblighi specifici su completezza, correttezza dei piani di metodologia di monitoraggio, gestione delle lacune nei dati, visite in sito e valutazione delle modifiche intervenute nel periodo di riferimento o di comunicazione.

Soglia di rilevanza e trattamento delle non conformità

Per le comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti e delle comunicazioni annuali sul livello di attività, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del valore totale comunicato. Il verificatore deve segnalare inesattezze, non conformità e inosservanze dei regolamenti applicabili, documentarle nella documentazione interna e valutare l’impatto delle non corrette prima della dichiarazione di verifica.

Accesso dell’autorità competente alla documentazione interna

Su richiesta, il verificatore deve consentire all’autorità competente l’accesso alla documentazione interna di verifica o ad altre informazioni pertinenti. L’autorità competente può fissare un termine per la trasmissione di tale accesso al fine di agevolare la valutazione della verifica.

Visite in loco virtuali in casi eccezionali

È inserito l’articolo 34 bis, che consente visite virtuali in loco in deroga all’obbligo di visita fisica quando circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell’operatore aereo, impediscono la visita fisica. La decisione richiede, in via ordinaria, l’approvazione dell’autorità competente su richiesta motivata; in casi di grave emergenza sanitaria nazionale che interessi un gran numero di impianti o operatori aerei, l’autorità può autorizzare preventivamente visite virtuali generalizzate.

Requisiti del sistema di gestione e imparzialità del verificatore

Sono rafforzati gli obblighi organizzativi del verificatore: sistema di gestione conforme alla norma armonizzata dell’allegato II, registri su competenza e imparzialità, monitoraggio dei rischi per l’imparzialità, limiti all’esternalizzazione delle attività essenziali e regole di rotazione dell’auditor responsabile. È previsto inoltre che, dopo cinque anni consecutivi di verifiche annuali sul medesimo impianto, l’auditor si astenga per tre anni consecutivi dal fornire servizi di verifica allo stesso impianto.

Accreditamento e competenza tecnica

Viene confermato che per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti e del livello di attività il verificatore che rilascia la dichiarazione deve essere accreditato anche per il gruppo di attività n. 98 dell’allegato I. Sono inoltre aggiornati i requisiti di competenza di verificatori, valutatori ed esperti tecnici in relazione alla normativa ETS e ai regolamenti collegati.

Rettifiche redazionali del regolamento 2018/2067

L’articolo 2 rettifica numerosi rinvii errati al regolamento delegato (UE) 2019/331, correggendo omissioni del numero del regolamento in varie disposizioni del testo vigente, e modifica anche alcuni riferimenti sull’articolo 17, sull’articolo 27 e su ulteriori punti del regolamento 2018/2067.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteclimaenergiaaccreditamentodati e verifiche di conformità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.