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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/598

Regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione del 14 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri armonizzati per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel metodo IRB. Definisce, per ciascuna delle quattro classi di operazioni, i fattori e sottofattori da valutare, i criteri di categorizzazione e le modalità di calcolo della categoria finale, inclusi i limiti di ponderazione tra il 5% e il 60%. Prevede inoltre regole specifiche per il default del debitore, per l'uso di fattori di rischio aggiuntivi e per la documentazione da conservare a fini di vigilanza.

Norme tecniche di regolamentazione per assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati nell'ambito del metodo IRB.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento che utilizzano il metodo IRB ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5. Riguarda le quattro classi di esposizioni da finanziamenti specializzati: project finance, real estate, object finance e commodities finance. Le regole si applicano in aggiunta alle norme generali del metodo IRB sulle esposizioni verso imprese e sui sistemi di rating; in caso di debitore in default si applica la categoria 5. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 14 aprile 2022.

Norme tecniche per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e completa la disciplina prudenziale del metodo IRB per le esposizioni da finanziamenti specializzati. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare un'applicazione armonizzata e coerente dei fattori di ponderazione del rischio, in linea con le regole internazionali di Basilea II, tenendo conto della varietà delle operazioni e della necessità di una documentazione controllabile dalle autorità competenti.

Ambito materiale e logica del sistema di rating

La disciplina si applica alle esposizioni da finanziamenti specializzati che ricadono nella classe imprese del metodo IRB, quando l'ente non riesce a stimare la PD o le stime non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 153, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento opera in aggiunta alle norme generali del metodo IRB e specifica come collegare i fattori di valutazione alle categorie di rischio della tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5.

Il modello normativo si fonda su una valutazione multilivello:

  • fattore;
  • sottofattore;
  • eventuale componente del sottofattore.

L'ente deve compiere una valutazione complessiva e attribuire un peso a ciascun fattore in funzione della sua rilevanza per il tipo di esposizione, rispettando il range minimo e massimo del 5% e del 60%. La categoria finale deriva dalla media ponderata delle categorie attribuite ai fattori, arrotondata al numero cardinale più vicino.

Classi di esposizioni disciplinate

L'articolo 1 individua quattro classi di esposizioni specializzate, ciascuna con un proprio allegato di criteri.

1. Project finance

Riguarda finanziamenti destinati allo sviluppo o all'acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, in settori come energia, chimica, estrazione, trasporti, ambiente e telecomunicazioni, quando il rimborso deriva dagli introiti di contratti di fornitura con soggetti non controllati dallo sponsor.

I criteri dell'allegato I si articolano in quattro fattori principali:

  • solidità finanziaria;
  • contesto politico-giuridico;
  • caratteristiche dell'operazione;
  • solidità dello sponsor, inclusa la partnership pubblico-privato;
  • pacchetto di garanzia.

Tra gli elementi rilevanti figurano condizioni di mercato, indicatori finanziari quali DSCR, ICR e LLCR, analisi di stress sui flussi, struttura finanziaria, rischio di cambio, rischio politico, permessi, contratto EPC, completamento del progetto, rischio operativo, valutazione dei ricavi/off-take, rischio di fornitura, riserve, clausole di garanzia e controllo dei flussi finanziari.

2. Real estate finance

Riguarda il finanziamento dello sviluppo o dell'acquisizione di immobili, tra cui uffici in locazione, retail, residenze multifamiliari, spazi industriali, magazzini, hotel e terreni, quando il reddito proviene da canoni di leasing o di affitto, oppure dalla vendita a terzi.

L'allegato II valuta:

  • solidità finanziaria;
  • contesto politico-giuridico;
  • caratteristiche dell'attività/operazione;
  • solidità dello sponsor/promotore;
  • pacchetto di garanzia.

Sono centrali i parametri di mercato, DSCR/ICR, LTV, stress test sui flussi, prevedibilità dei flussi finanziari, stato dell'immobile (ultimato, stabilizzato, in costruzione), rischio legale, ubicazione, progettazione, struttura finanziaria, sponsor e garanzie reali/contrattuali, inclusa la cessione dei contratti di locazione.

3. Object finance

Riguarda il finanziamento dell'acquisizione di attività materiali specifiche, come navi, aeromobili, satelliti, automotrici e flotte, quando il reddito deriva da canoni di leasing o affitto di terzi.

L'allegato III considera:

  • solidità finanziaria;
  • contesto politico-giuridico;
  • caratteristiche dell'operazione;
  • solidità dello sponsor;
  • pacchetto di garanzia.

I criteri includono condizioni di mercato, indicatori finanziari (DSCR o ICR), LTV, stress test, liquidità del mercato, rischio legale e politico, piano di ammortamento, rischio di mercato/ciclo e rifinanziamento, permessi e licenze, contratti O&M, esperienza dell'operatore, configurazione e manutenzione dell'attività, valore di rivendita, sensibilità al ciclo economico e controllo effettivo dell'attività mediante garanzie.

4. Commodities finance

Riguarda il finanziamento di riserve, scorte o crediti acquistati su merci negoziate in borsa, come petrolio greggio, metalli e derrate alimentari, quando il reddito deriva dai proventi della vendita delle merci.

L'allegato IV valuta:

  • solidità finanziaria;
  • contesto politico-giuridico;
  • caratteristiche dell'attività;
  • solidità dello sponsor;
  • pacchetto di garanzia.

Tra gli indicatori rilevanti figurano overcollateralisation, rischio paese, attenuazione del rischio paese, liquidità e vulnerabilità della merce, solidità e esperienza del commerciante, controlli commerciali e strategie di copertura, qualità delle informazioni finanziarie, controllo dell'attività tramite garanzie di primo grado e coperture assicurative.

Regole di valutazione e trattamento dei sottofattori

L'articolo 3 stabilisce che, se un sottofattore non è diviso in componenti, l'ente gli attribuisce direttamente una categoria secondo i criteri dell'allegato applicabile. Se invece il sottofattore è suddiviso in componenti, ciascuna componente deve essere prima classificata e poi considerata nella valutazione complessiva del sottofattore.

I fattori di rischio aggiuntivi, rilevanti ai sensi dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, devono essere esaminati congiuntamente al sottofattore più vicino per natura. Inoltre, se un sottofattore o una componente non è rilevante per tutte le esposizioni di un determinato tipo, l'ente può decidere eccezionalmente di non applicarlo all'intero gruppo di esposizioni di quel tipo.

L'articolo 4 regola i casi di criteri sovrapposti tra categorie diverse: in presenza di due categorie si sceglie la categoria più alta; in presenza di tre categorie si sceglie quella intermedia.

Default del debitore

L'articolo 5 introduce una regola netta e prevalente rispetto alla valutazione ordinaria: se il debitore è in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'esposizione da finanziamenti specializzati deve essere collocata nella categoria 5 della tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5.

Documentazione e tracciabilità

L'articolo 6 prevede obblighi documentali specifici, distinti tra livello di tipo di esposizione e livello di singola esposizione.

Per ciascun tipo di esposizione specializzata gli enti devono documentare:

  • i fattori di ponderazione assegnati a ciascun fattore e la relativa motivazione;
  • gli eventuali fattori di rischio aggiuntivi e le ragioni per cui sono stati considerati;
  • la motivazione dell'eventuale mancata applicazione di un sottofattore o di una sua componente.

Per ogni singola esposizione devono essere documentati:

  • la classe dell'esposizione ai sensi dell'articolo 1;
  • la categoria assegnata nella tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5;
  • la durata residua;
  • la valutazione effettuata in ciascuna fase della procedura di cui agli articoli 2-5 che ha condotto all'assegnazione del fattore di ponderazione del rischio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 14 aprile 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Classi di esposizioni da finanziamenti specializzati

L'articolo 1 distingue quattro classi: esposizioni da finanziamento di progetti (project finance), esposizioni da finanziamento di immobili (real estate), esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (object finance) ed esposizioni da finanziamento su merci (commodities finance). Per ciascuna classe gli enti devono applicare i criteri di valutazione contenuti negli allegati I, II, III e IV, in funzione dello scopo del finanziamento e della fonte del reddito dell'operazione.

Metodo di valutazione a livello di fattore

L'articolo 2 impone di attribuire una categoria a ciascun fattore dell'allegato pertinente sulla base di una valutazione complessiva, tenendo conto delle categorie assegnate ai sottofattori e della loro importanza relativa. Il peso di ciascun fattore deve essere compreso tra il 5% e il 60%; la media ponderata delle categorie determina la categoria finale dell'esposizione, arrotondata al numero cardinale più vicino.

Valutazione a livello di sottofattore e fattori di rischio aggiuntivi

L'articolo 3 disciplina la valutazione dei sottofattori e delle loro eventuali componenti. Se un sottofattore non è scomposto, esso è valutato direttamente; se è scomposto, si valuta ciascuna componente e poi il sottofattore complessivo. I fattori di rischio aggiuntivi rilevanti devono essere considerati congiuntamente al sottofattore più vicino. In via eccezionale, un sottofattore o una componente possono non essere applicati a tutte le esposizioni di un dato tipo se non pertinenti.

Criteri sovrapposti

L'articolo 4 disciplina il caso in cui un sottofattore o una componente presenti criteri identici in più categorie. Se i criteri sovrapposti riguardano due categorie, si assegna la categoria più elevata; se riguardano tre categorie, si assegna la categoria intermedia.

Default del debitore

L'articolo 5 prevede una deroga alle regole ordinarie: se il debitore è in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'esposizione va attribuita la categoria 5 della tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5.

Obblighi di documentazione

L'articolo 6 impone agli enti specifici obblighi documentali sia a livello di tipo di esposizione sia a livello di singola esposizione. Occorre documentare i pesi assegnati a ciascun fattore e la relativa motivazione, gli eventuali fattori di rischio aggiuntivi e le ragioni della loro considerazione, le eventuali decisioni di non applicare un sottofattore o una componente, nonché per ogni esposizione la classe, la categoria assegnata, la durata residua e il percorso valutativo seguito.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 14 aprile 2022.

Come è indicizzato

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