Regolamento (UE) 2020/2083
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi autorizzati del regolamento (CE) n. 798/2008, limitatamente alla voce relativa al Giappone. La modifica deriva dalla conferma, da parte del Giappone, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (sottotipo H5) in un’azienda avicola il 5 novembre 2020. In conseguenza di ciò, l’intero territorio giapponese non può più essere trattato come indenne ai fini della certificazione veterinaria per alcune importazioni e per il transito nell’Unione di prodotti avicoli.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce relativa al Giappone per le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Incide sulla posizione del Giappone nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati; a seguito del focolaio di HPAI confermato il 5 novembre 2020, l’intero territorio giapponese non è più considerato indenne e non può più certificare determinate partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica della voce relativa al Giappone nell’elenco dei paesi autorizzati per prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2083 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è adottata a seguito della conferma, da parte del Giappone, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 in un’azienda avicola il 5 novembre 2020, evento che incide sulla qualificazione sanitaria del territorio giapponese.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione e il transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame rientranti nel regolamento (CE) n. 798/2008. L’intervento normativo è circoscritto alla voce del Giappone nell’allegato I, parte 1, del regolamento base, cioè all’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui tali prodotti possono essere autorizzati. La conseguenza pratica è che l’intero territorio giapponese non può più essere trattato come indenne da HPAI ai fini della certificazione veterinaria di talune partite destinate al consumo umano.
Fondamento e ragione della modifica
Nei considerando si afferma che il regolamento (CE) n. 798/2008 consente importazioni e transito soltanto dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, e che tali soggetti devono soddisfare specifiche condizioni per essere considerati indenni da HPAI. Poiché il 5 novembre 2020 il Giappone ha confermato un focolaio di HPAI H5, la Commissione ritiene necessario aggiornare l’elenco per tener conto della situazione epidemiologica effettiva. Viene inoltre richiamato il parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizione di modifica
L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La nuova voce per il Giappone mantiene il riferimento all’intero paese con codice "JP-0" e aggiorna le indicazioni tecniche della tabella, incluse le condizioni specifiche e la data di chiusura al 5.11.2020. In sostanza, la voce viene allineata alla nuova situazione sanitaria e al conseguente regime di autorizzazione/certificazione.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e veterinario, la modifica comporta che le partite di carni di pollame e gli altri prodotti interessati non possono più essere certificati dalle autorità giapponesi per l’importazione o il transito nell’Unione sulla base della precedente qualificazione sanitaria dell’intero paese. La misura incide quindi sulla catena di approvvigionamento e sulle verifiche documentali richieste per l’accesso al mercato UE.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa al Giappone è sostituita con una nuova indicazione che mantiene il codice "JP-0" per "l’intero paese", ma aggiorna le condizioni e la data di chiusura al 5.11.2020.
Motivazione sanitaria della modifica
I considerando precisano che il 5 novembre 2020 il Giappone ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5 in un’azienda avicola. Di conseguenza, il territorio giapponese non può più essere considerato indenne da tale malattia e le autorità veterinarie giapponesi non possono più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto tecnico della nuova voce per il Giappone
L’allegato sostituisce la voce "JP — Giappone" con la dicitura relativa all’intero paese, codice "JP-0", e indica i modelli/certificati veterinari applicabili (tra cui "EP, E" e "POU") nonché la qualifica relativa alla lotta contro la salmonella "P2". La data di chiusura riportata è il 5.11.2020.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 dic 2020Regolamento (UE) 2021/598
- Regolamento · 14 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2081
- Regolamento · 14 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2082
- Regolamento · 14 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2084
- Regolamento · 14 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2085
- Regolamento · 14 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2086
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →