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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2085

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico del monitoraggio ETS per allinearlo alla disciplina UE sulle energie rinnovabili, in particolare alla direttiva (UE) 2018/2001, e corregge un errore materiale relativo al calcolo delle emissioni di C2F6. Le modifiche riguardano soprattutto le definizioni di biomassa e biocarburanti, i criteri di sostenibilità, le modalità di trattamento del biogas e i metodi di monitoraggio nel settore aereo e in alcuni processi industriali. Vengono anche aggiornati i valori dei potenziali di riscaldamento globale e semplificate alcune regole operative e di rendicontazione.

Regolamento di esecuzione che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema ETS, con particolare riguardo a biomassa, biocarburanti, biogas, fattori di emissione e alcune regole tecniche di calcolo.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di impianti e agli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, quindi alle attività incluse nel sistema UE di scambio delle quote di emissione. Incide soprattutto sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni derivanti da biomassa, biogas, biocarburanti e bioliquidi, nonché su specifiche metodologie di calcolo per alcuni processi industriali e per il trasporto aereo. Le modifiche si applicano in generale dal 1° gennaio 2021, ma le disposizioni di allineamento alla direttiva (UE) 2018/2001 e alcune modifiche correlate si applicano dal 1° gennaio 2022; la rettifica della formula sull’emissione di C2F6 è inserita nel testo consolidato del regolamento modificato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085: modifica e rettifica del regolamento (UE) 2018/2066

Il regolamento interviene sul sistema ETS, aggiornando le regole tecniche di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. La finalità principale è allineare la disciplina della biomassa e dei combustibili rinnovabili alla direttiva (UE) 2018/2001, chiarendo al contempo alcune metodologie operative e correggendo un errore materiale nel calcolo di C2F6.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge l’esigenza di coordinare le regole ETS con la nuova disciplina sulle energie rinnovabili, in particolare per evitare sovrapposizioni o incoerenze tra le definizioni e i criteri di sostenibilità applicabili alla biomassa. Il regolamento mira anche a semplificare alcuni adempimenti per gli impianti con assegnazione gratuita, a migliorare la precisione del monitoraggio del biogas e a rendere più coerente la rendicontazione con il registro dell’Unione e con i valori IPCC aggiornati.

Ambito applicativo e decorrenza

Il provvedimento riguarda i gestori di impianti e gli operatori aerei soggetti alla direttiva 2003/87/CE, in quanto modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Le modifiche incidono soprattutto sul monitoraggio di biomassa, biocarburanti, bioliquidi, biogas e su talune emissioni di processo industriale. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 1 si applica dal 1° gennaio 2021, salvo i punti 1, da 4 a 10 e 12, che si applicano dal 1° gennaio 2022.

Definizioni e inquadramento della biomassa

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/2066 viene aggiornato con una nuova definizione di biomassa, più ampia e coerente con la direttiva (UE) 2018/2001. Vengono introdotte le nozioni di combustibili da biomassa, biogas, rifiuto, residuo e residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura. È inoltre precisato che i biocarburanti sono carburanti liquidi per il trasporto prodotti a partire dalla biomassa.

Modifica del piano di monitoraggio e continuità dei dati

All’articolo 16 viene chiarito che, durante la fase transitoria tra la notifica di una modifica del piano di monitoraggio e la sua approvazione, il gestore o l’operatore aereo deve evitare interruzioni del monitoraggio. In caso di dubbio, deve applicare in parallelo il piano originario e quello modificato, effettuando monitoraggio e comunicazioni conformemente a entrambi e conservando i risultati di entrambe le attività.

Criteri di sostenibilità per biomassa, biocarburanti e bioliquidi

La parte più rilevante della riforma riguarda l’articolo 38. Il nuovo paragrafo 5 stabilisce che, nei casi richiamati dal regolamento, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione devono rispettare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dall’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

Per i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da rifiuti e residui diversi dai residui agricoli, acquacoltura, pesca e silvicoltura, si applica solo il criterio di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Il regolamento precisa inoltre che l’energia prodotta da rifiuti solidi urbani non è soggetta a tale requisito. I criteri operano indipendentemente dall’origine geografica della biomassa e il loro rispetto va valutato secondo gli articoli 30 e 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

Se la biomassa non è conforme, il relativo tenore di carbonio è trattato come carbonio fossile, con conseguente impatto sulle emissioni da rendicontare. Questa scelta ha rilevanza pratica notevole per avvocati e commercialisti che assistono operatori ETS, perché incide direttamente sulla quantificazione delle emissioni e sulla documentazione probatoria da conservare.

Biogas immesso nella rete del gas

L’articolo 39 viene riscritto per rafforzare il metodo di determinazione della frazione di biomassa nel gas naturale ricevuto dalla rete quando vi è aggiunta di biogas. Il gestore non deve più ricorrere alle analisi o ai metodi di stima previsti in via ordinaria, ma può basarsi sui dati di acquisto di biogas a valore energetico equivalente.

Per utilizzare questo metodo, il gestore deve dimostrare in modo soddisfacente per l’autorità competente che:

  • non vi sono stati doppi conteggi dello stesso quantitativo di biogas, anche tramite garanzia di origine ai sensi dell’articolo 2, punto 12, della direttiva (UE) 2018/2001;
  • il gestore e il produttore del biogas sono collegati alla stessa rete del gas.

È inoltre possibile usare i dati registrati in una banca dati creata da uno o più Stati membri, se idonea a tracciare i trasferimenti di biogas.

Regole specifiche per il trasporto aereo e i biocarburanti

L’articolo 54 introduce una disciplina dettagliata per gli operatori aerei. Per i combustibili misti, l’operatore può presumere l’assenza di biocarburanti e applicare una frazione fossile del 100%, oppure determinare la frazione di biomassa con analisi o con il metodo dei dati di acquisto.

Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati in lotti identificabili, l’operatore può effettuare analisi secondo gli articoli 32-35, previo assenso dell’autorità competente. Se le analisi sono troppo costose o tecnicamente non realizzabili, è ammesso il ricorso a un bilancio di massa dei combustibili acquistati.

Se i lotti acquistati non sono consegnati fisicamente a un determinato aeromobile, non si ricorre alle analisi. In tal caso, la frazione di biomassa può essere determinata sulla base della documentazione di acquisto di biocarburante equivalente, a condizione di escludere doppi conteggi; a tal fine, possono essere utilizzati i dati della banca dati dell’Unione istituita ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il fattore di emissione del biocombustibile è pari a zero e si applica anche qui l’articolo 38, paragrafo 5.

Adeguamento della comunicazione delle emissioni e arrotondamenti

L’articolo 72 è modificato per precisare che le emissioni annuali totali di CO2, N2O e PFC devono essere comunicate come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate. Il totale dell’impianto è calcolato come somma dei valori arrotondati dei singoli gas, con l’obiettivo di uniformare il criterio di arrotondamento al registro dell’Unione.

Aggiornamenti agli allegati tecnici e ai metodi di calcolo

Gli allegati I e X vengono adeguati per richiedere, ove applicabile, una descrizione delle procedure usate per verificare la conformità dei flussi di biomassa e biocombustibile all’articolo 38, paragrafo 5, nonché per determinare quantitativi di biogas o biocarburante sulla base dei dati di acquisto.

L’allegato X viene inoltre aggiornato per chiarire che le emissioni totali includono anche il CO2 derivante da flussi di biomassa o biocarburanti non conformi all’articolo 38, paragrafo 5, e per precisare le informazioni da riportare a fini di memoria, incluse quantità, valori energetici e conformità dei combustibili utilizzati.

L’allegato II viene riscritto in parti rilevanti per le emissioni di processo di CO2. Si introduce un approccio più flessibile per i materiali misti contenenti carbonio inorganico e organico, consentendo, ove possibile, l’analisi del carbonio totale. Il testo sostituisce il riferimento al carbonio organico con l’espressione "carbonio non derivante da carbonati", per meglio allineare la terminologia ai diversi flussi e ridurre gli oneri amministrativi.

Sono anche rivisti i livelli applicabili per fattori di emissione, fattori di conversione, potere calorifico netto e frazione di biomassa, con richiamo ai metodi di determinazione analitica degli articoli 32-35 quando necessari.

Settori industriali interessati dalle modifiche agli allegati IV e VI

L’allegato IV è modificato in più sezioni relative a specifici processi industriali, tra cui urea per lo scrubbing dei gas di scarico, arrostimento/sinterizzazione/pellettizzazione dei minerali metallici, ceramica, calce, vetro e cementi o materiali affini. In tali sezioni vengono aggiornati i campi di applicazione, i criteri di monitoraggio e la gestione delle emissioni da combustione e da processi, includendo in modo più preciso i carbonati da considerare e il carbonio non derivante da carbonati presente nelle materie prime.

Rettifica della formula per C2F6

L’articolo 2 apporta una rettifica tecnica all’allegato IV, sezione 8, punto B, del regolamento (UE) 2018/2066. La formula corretta per le emissioni di C2F6 è ora espressa come "C2F6 emissions [t] = CF4 emissions × FC2F6", con la corrispondente definizione del parametro FC2F6. Si tratta di una correzione puntuale ma importante per la correttezza dei calcoli delle emissioni di gas fluorurati.

Conseguenze operative per i professionisti

Per i professionisti italiani che assistono operatori ETS, il regolamento comporta soprattutto:

  • la necessità di verificare la documentazione probatoria sulla sostenibilità della biomassa e dei combustibili da biomassa;
  • l’adeguamento dei piani di monitoraggio e delle procedure di acquisto/tracciabilità del biogas e dei biocarburanti;
  • l’aggiornamento dei criteri di contabilizzazione delle emissioni, inclusi arrotondamenti e nuovi fattori GWP;
  • la revisione delle procedure interne nei settori industriali interessati dalle modifiche agli allegati tecnici.

Nel complesso, il regolamento rafforza la coerenza tra ETS e disciplina sulle rinnovabili, riduce alcuni margini di incertezza applicativa e rende più rigorosa la prova documentale richiesta agli operatori.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni di biomassa e combustibili correlati

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la definizione di "biomassa" all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/2066 e introduce nuove definizioni di "combustibili da biomassa", "biogas", "rifiuto", "residuo" e "residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura". È inoltre sostituita la definizione di "biocarburanti", limitandola ai carburanti liquidi utilizzati per il trasporto prodotti a partire dalla biomassa.

Nuove regole sul monitoraggio durante la modifica del piano di monitoraggio

All’articolo 16, paragrafo 1, il regolamento precisa che, in caso di dubbio durante la fase transitoria tra notifica e approvazione di una modifica del piano di monitoraggio, il gestore o l’operatore aereo deve applicare in parallelo il piano originario e quello modificato, svolgendo monitoraggio e comunicazioni conformemente a entrambi e conservando i risultati di entrambe le attività.

Criteri di sostenibilità per biomassa, biocarburanti e bioliquidi

All’articolo 38 viene inserito il nuovo paragrafo 5, che subordina, nei casi richiamati, il riconoscimento della biomassa utilizzata per combustione al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti da rifiuti e residui diversi dai residui agricoli, acquacoltura, pesca e silvicoltura, è richiesto solo l’articolo 29, paragrafo 10. I criteri si applicano indipendentemente dall’origine geografica della biomassa; per la mancata conformità, il tenore di carbonio della biomassa è considerato carbonio fossile.

Biogas nella rete del gas: metodo basato sugli acquisti

L’articolo 39, paragrafo 3, è riscritto e l’articolo 39, paragrafo 4, introduce un metodo che consente di determinare la frazione di biomassa del gas naturale ricevuto da una rete del gas sulla base dei dati di acquisto di biogas a valore energetico equivalente. Il gestore deve dimostrare l’assenza di doppi conteggi e il collegamento con il produttore del biogas alla stessa rete; può utilizzare dati registrati in una banca dati creata da uno o più Stati membri per tracciare i trasferimenti di biogas.

Biocarburanti nel trasporto aereo

L’articolo 54 è sostituito. L’operatore aereo può, per i combustibili misti, presumere l’assenza di biocarburanti oppure determinare la frazione di biomassa con analisi o, in alternativa, con dati di acquisto di biocarburante equivalente, a condizione di provare l’assenza di doppi conteggi. Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati e consegnati in lotti identificabili, sono possibili analisi conformi agli articoli 32-35 previa approvazione dell’autorità competente; se ciò è eccessivamente costoso o tecnicamente non realizzabile, è ammesso un bilancio di massa. Il fattore di emissione del biocombustibile è pari a zero e si applica l’articolo 38, paragrafo 5.

Arrotondamento e comunicazione delle emissioni annuali

L’articolo 72, paragrafo 1, è modificato per stabilire che le emissioni annuali totali di CO2, N2O e PFC sono comunicate come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate, e che il totale dell’impianto è la somma dei valori arrotondati dei tre gas.

Aggiornamento dei fattori di potenziale di riscaldamento globale

L’allegato VI, tabella 6, è sostituito aggiornando i potenziali di riscaldamento globale: N2O = 265 t CO2(e)/t N2O, CF4 = 6 630 t CO2(e)/t CF4, C2F6 = 11 100 t CO2(e)/t C2F6.

Rettifica della formula per le emissioni di C2F6

L’articolo 2 rettifica l’allegato IV, sezione 8, punto B, sostituendo la formula errata "C2F6 emissions = CF4 emissions × FCF2F6" con "C2F6 emissions = CF4 emissions × FC2F6" e correggendo la definizione del parametro correlato.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolo 1 si applica dal 1° gennaio 2021, ma i punti 1, da 4 a 10 e 12 si applicano dal 1° gennaio 2022.

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