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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2081

Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, nell’allegato XVII di REACH, una nuova voce dedicata agli inchiostri per tatuaggi e al trucco permanente, fissando divieti di immissione sul mercato e di uso oltre determinate soglie per un ampio elenco di sostanze pericolose. Prevede inoltre obblighi armonizzati di etichettatura e informazione al cliente, con particolare attenzione alla tracciabilità del lotto, alla composizione e alla presenza di nichel e cromo VI. La disciplina è accompagnata da deroghe limitate, da un regime transitorio per alcuni pigmenti e da un meccanismo dinamico di rinvio alle classificazioni CLP e agli elenchi cosmetici REACH/cosmetici.

Modifica l’allegato XVII del regolamento REACH per introdurre una restrizione armonizzata sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente, con obblighi di etichettatura e specifiche deroghe/transizioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio e trucco permanente immesse sul mercato o usate nell’Unione, comprese le procedure di tatuaggio, trucco permanente, tatuaggio cosmetico, microblading e micropigmentazione. Riguarda fornitori, formulatori e utilizzatori professionali (tatuatori), nonché, indirettamente, i consumatori/persona sottoposta al trattamento. Sono escluse le sostanze gassose a determinate condizioni fisiche, salvo la formaldeide, e le miscele immesse sul mercato o usate esclusivamente come dispositivi medici o accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745; se l’uso è anche non medico, si applicano cumulativamente REACH e MDR. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; la restrizione principale diventa operativa dal 4 gennaio 2022, con deroghe e rinvii specifici per talune sostanze e per modifiche future degli allegati richiamati.

Regolamento (UE) 2020/2081 – sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente

Il regolamento interviene sul sistema REACH per introdurre una disciplina armonizzata, a livello UE, delle sostanze contenute nelle miscele usate per tatuaggi e trucco permanente. La Commissione fonda l’intervento sull’esigenza di contrastare un rischio non adeguatamente controllato per la salute umana, tenendo conto dei pareri dell’ECHA (RAC e SEAC), della crescita del mercato dei tatuaggi e della necessità di evitare frammentazioni normative tra Stati membri.

Contesto e finalità

La modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 mira a stabilire limiti uniformi per sostanze pericolose che possono essere presenti negli inchiostri per tatuaggi, nonché obblighi informativi per consentire un uso più sicuro e una migliore tracciabilità. La Commissione richiama il fatto che le miscele vengono introdotte nella pelle, nelle membrane mucose o nel globo oculare e che ciò può determinare esposizioni prolungate a sostanze pericolose, con possibili effetti tossici, allergenici, cancerogeni o di altro tipo.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La nuova voce 75 si applica alle "miscele destinate alle pratiche di tatuaggio", nozione che comprende anche trucco permanente, tatuaggio cosmetico, microblading e micropigmentazione. Il destinatario pratico della disciplina è l’intera catena di approvvigionamento: produttori, formulatori, fornitori e tatuatori, oltre al soggetto che riceve il trattamento. La disciplina opera su miscele immesse sul mercato nell’Unione e sul loro uso nelle pratiche di tatuaggio.

Sostanze interessate dalla restrizione

La restrizione colpisce più categorie di sostanze:

  • sostanze classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2;
  • sostanze sensibilizzanti cutanee;
  • sostanze corrosive o irritanti per la pelle;
  • sostanze che provocano gravi lesioni oculari o irritazione oculare;
  • sostanze elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009;
  • sostanze dell’allegato IV del regolamento cosmetici per le quali siano previste condizioni nelle colonne g, h o i;
  • le sostanze elencate nell’appendice 13, per le quali valgono limiti specifici.

Limiti di concentrazione e divieto di immissione/uso

Il meccanismo della voce 75 è costruito su soglie di concentrazione: al di sopra dei limiti previsti, la miscela non può essere immessa sul mercato per l’uso in tatuaggi e non può più essere utilizzata dal 4 gennaio 2022. I limiti variano a seconda della pericolosità della sostanza:

  • 0,00005 % per molte sostanze CMR e per le sostanze dell’allegato II;
  • 0,001 % per sostanze tossiche per la riproduzione e sensibilizzanti cutanee;
  • 0,01 % per sostanze corrosive/irritanti oculari o cutanee, salvo l’ipotesi in cui siano impiegate unicamente come regolatori del pH, per cui il limite è 0,1 %;
  • per le sostanze dell’allegato IV vale il rispetto della condizione specifica indicata;
  • per le sostanze dell’appendice 13 valgono i limiti puntuali elencati nella stessa appendice.

Regole di coordinamento con altre classificazioni

Se una sostanza ricade in più categorie della voce 75, si applica il limite più severo. Se la sostanza è inclusa nell’appendice 13, prevale il limite dell’appendice anche se la stessa sostanza ricade in altre categorie della voce. Il regolamento introduce inoltre un meccanismo dinamico: le future modifiche della classificazione CLP e dei riferimenti agli allegati del regolamento cosmetici producono effetti automatici ai fini della voce 75, con date di applicazione differenti a seconda del tipo di modifica.

Deroghe ed esclusioni

Il regolamento esclude dall’ambito di applicazione:

  • le sostanze classificate CMR o tossiche per la riproduzione esclusivamente per effetti da esposizione per inalazione;
  • le sostanze allo stato gassoso a condizioni standard o con pressione di vapore elevata, salvo la formaldeide;
  • le miscele immesse sul mercato o usate esclusivamente come dispositivi medici o accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745.

Per le sostanze che entreranno in futuro nell’ambito della restrizione a seguito di modifiche del regolamento cosmetici, è concesso un ulteriore periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore della modifica, così da consentire l’adeguamento dei formulatori.

Deroga temporanea per Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7

Una deroga specifica consente l’uso di Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7 fino al 4 gennaio 2023. La Commissione accoglie così l’orientamento degli organi scientifici dell’ECHA, che hanno evidenziato l’assenza di alternative più sicure e tecnicamente idonee e la necessità di tempo per la riformulazione dei prodotti.

Obblighi di etichettatura e informazioni al cliente

Dal 4 gennaio 2022 le miscele destinate alle pratiche di tatuaggio devono riportare in etichetta, o nelle istruzioni ove necessario, una serie di informazioni obbligatorie:

  • la dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente";
  • un numero di riferimento unico del lotto;
  • l’elenco degli ingredienti secondo la nomenclatura comune del glossario previsto dal regolamento cosmetici, oppure, in assenza, la denominazione IUPAC; in mancanza anche di questa, il numero CAS e CE;
  • la specifica "regolatore del pH" per le sostanze interessate;
  • le avvertenze relative a nichel e cromo (VI), se presenti sotto le soglie dell’appendice 13;
  • le istruzioni per l’uso in sicurezza, se non già imposte dal regolamento CLP.

Le informazioni devono essere chiare, leggibili, indelebili e nella lingua ufficiale dello Stato membro di commercializzazione. Inoltre, prima dell’uso, il tatuatore deve trasmettere alla persona sottoposta al trattamento le informazioni riportate sull’imballaggio o nelle istruzioni.

Divieto di uso di miscele non conformi all’etichettatura

La nuova disciplina non consente l’impiego nelle pratiche di tatuaggio di miscele che non rechino la dicitura obbligatoria "Miscela per tatuaggi o trucco permanente". La scelta mira a facilitare il controllo da parte delle autorità e a rendere immediatamente riconoscibile il prodotto destinato all’uso nel corpo umano.

Appendice 13: sostanze con limiti specifici

L’appendice 13 introduce un elenco dettagliato di sostanze con limiti ad hoc. Vi rientrano metalli pesanti, composti organici, ammine aromatiche, pigmenti e coloranti. Tra i limiti più rilevanti figurano quelli per mercurio, nichel, piombo, cromo, cadmio, cobalto, selenio, benzo[a]pirene, metanolo e numerosi pigmenti rossi, gialli, arancioni, blu, verdi, violetti e coloranti solventi/acidi/disperse.

Entrata in vigore e decorrenza pratica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sul piano operativo, la restrizione generale si applica dal 4 gennaio 2022, mentre per i due pigmenti transitori la data è il 4 gennaio 2023.

Disposizioni principali

Introduzione della restrizione in REACH (voce 75 dell’allegato XVII)

È inserita una nuova voce 75 nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze presenti nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. La restrizione copre: sostanze classificate nel regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2; sensibilizzanti cutanee; corrosive/irritanti per la pelle; gravi lesioni oculari/irritazione oculare; sostanze elencate nell’allegato II del regolamento cosmetici; sostanze elencate nell’allegato IV del regolamento cosmetici soggette a condizioni; e le sostanze dell’appendice 13 con limiti specifici.

Divieto di immissione sul mercato e di uso oltre soglia

Le miscele destinate alle pratiche di tatuaggio non possono essere immesse sul mercato se contengono le sostanze richiamate oltre i limiti indicati. Le miscele già immesse sul mercato non possono essere usate nelle pratiche di tatuaggio dopo il 4 gennaio 2022 se superano le soglie previste. I limiti variano a seconda della classe di pericolo: ad esempio 0,00005 % per diverse categorie CMR e per le sostanze dell’allegato II; 0,001 % per tossicità per la riproduzione e sensibilizzazione cutanea; 0,01 % per alcune sostanze corrosive/irritanti salvo uso unicamente come regolatore del pH, per il quale vale 0,1 %; per alcune sostanze dell’allegato IV vale il rispetto delle condizioni di colonna g, h o i; per l’appendice 13 valgono i limiti puntuali ivi elencati.

Definizione di uso nelle pratiche di tatuaggio

L’uso nelle pratiche di tatuaggio comprende l’iniezione o introduzione nella pelle, in una membrana mucosa o nel globo oculare mediante qualsiasi procedimento o procedura, incluse le pratiche comunemente chiamate trucco permanente, tatuaggio cosmetico, microblading e micropigmentazione, al fine di lasciare un segno o un disegno sul corpo.

Regole di combinazione e priorità dei limiti

Se una sostanza rientra in più punti della voce 75, si applica il limite di concentrazione più rigoroso tra quelli pertinenti. Se una sostanza è inclusa nell’appendice 13, prevale il limite specifico dell’appendice anche qualora la sostanza rientri in altre categorie della voce 75.

Deroghe ed esclusioni sostanziali

La restrizione non si applica alle sostanze classificate CMR o tossiche per la riproduzione esclusivamente per effetti da esposizione per inalazione. È inoltre esclusa la generalità delle sostanze allo stato gassoso a 20 °C e 101,3 kPa o con tensione di vapore superiore a 300 kPa a 50 °C, salvo la formaldeide. Non si applica alle miscele immesse o usate esclusivamente come dispositivi medici o accessori di dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745; se l’uso è anche non medico, gli obblighi dei due regolamenti si cumuleranno.

Applicazione dinamica delle classificazioni e degli elenchi cosmetici

La voce 75 si estende anche alle sostanze che in futuro saranno classificate o riclassificate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, con applicazione dalla data in cui la nuova classificazione diventa efficace. Per le modifiche future degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, la restrizione si applica alla sostanza dopo 18 mesi dall’entrata in vigore della modifica, così da concedere un periodo di adeguamento ai formulatori.

Deroga temporanea per due pigmenti

Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7 sono esclusi dall’applicazione del punto 1 fino al 4 gennaio 2023. La Commissione giustifica il regime transitorio più lungo con la mancanza di alternative più sicure e tecnicamente adeguate e con il tempo necessario per riformulare le miscele.

Obblighi di etichettatura e informazione

Dal 4 gennaio 2022 i fornitori devono garantire che sulle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio figurino: la dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente"; un numero di riferimento unico del lotto; l’elenco degli ingredienti secondo la nomenclatura comune del regolamento cosmetici, o in mancanza IUPAC, oppure CAS e CE; la dicitura "regolatore del pH" per le sostanze interessate; le avvertenze "Contiene nichel. Può provocare reazioni allergiche" e "Contiene cromo (VI). Può provocare reazioni allergiche" quando pertinenti; e le istruzioni per l’uso in sicurezza, se non già richieste dal CLP. Le informazioni devono essere visibili, leggibili, indelebili e nella lingua ufficiale dello Stato membro di immissione sul mercato. Se l’imballaggio è troppo piccolo, alcune informazioni possono essere riportate nelle istruzioni per l’uso; il tatuatore deve comunque comunicarle al cliente prima della pratica.

Divieto di utilizzo di miscele non etichettate

Le miscele che non riportano la dicitura "Miscela per tatuaggi o trucco permanente" non possono essere utilizzate nelle pratiche di tatuaggio.

Appendice 13: limiti specifici per singole sostanze

È aggiunta l’appendice 13, che elenca numerose sostanze con limiti specifici di concentrazione in peso, tra cui metalli e metalloidi, IPA, ammine aromatiche, alcuni pigmenti e coloranti. Tra i limiti figurano, a titolo esemplificativo, mercurio 0,00005 %, nichel 0,0005 %, metanolo 11 %, bario 0,05 %, rame 0,025 %, zinco 0,2 %, piombo 0,00007 %, selenio 0,0002 % e vari pigmenti/coloranti con limite 0,1 %; per il benzo[a]pirene il limite è 0,0000005 %.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La restrizione principale si applica dal 4 gennaio 2022, mentre la deroga per Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7 dura fino al 4 gennaio 2023.

Come è indicizzato

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