Risoluzione n. 359 del 25/09/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce due codici tributo F24 per restituire gli aiuti fiscali dichiarati incompatibili dall’UE, distinguendo capitale e interessi. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello F24 e la decorrenza operativa dei codici.
Istituzione dei codici tributo 5056 e 5057 per la restituzione di incentivi fiscali
Istituzione dei codici tributo per la restituzione degli incentivi fiscali
La risoluzione disciplina le modalità di versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di restituzione degli incentivi fiscali relativi al regime di imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il provvedimento recepisce gli effetti della Decisione della Commissione europea C(2008) 869 dell’11 marzo 2008, che ha qualificato tale incentivo come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.
Quadro normativo e presupposto del recupero
L’articolo 83, comma 28-octies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la restituzione dell’aiuto fruito e degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero, secondo le modalità stabilite dai commi da 28-novies a 28-undecies del medesimo articolo.
Ai fini del recupero, l’Agenzia delle entrate notifica una apposita comunicazione di ingiunzione ai soggetti beneficiari che hanno presentato il modello di dichiarazione "Aiuto di Stato – Rivalutazioni (ASR)", approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 settembre 2008.
Codici tributo istituiti
Per consentire la restituzione degli aiuti fruiti mediante le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "5056": restituzione dei maggiori importi corrispondenti all’aiuto concesso mediante l’applicazione del regime di imposta sostitutiva di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 350/2003, ai sensi dell’art. 83, comma 28-octies, d.l. n. 112/2008, riferito al capitale;
- "5057": restituzione dei maggiori importi corrispondenti all’aiuto concesso mediante l’applicazione del regime di imposta sostitutiva di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 350/2003, ai sensi dell’art. 83, comma 28-octies, d.l. n. 112/2008, riferito agli interessi.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Come "periodo di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta in cui si è beneficiato dell’incentivo, nel formato "AAAA".
Decorrenza operativa
I codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata 25 settembre 2008.
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