Risoluzione n. 363 del 29/09/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce da quando si applica l’estensione dell’art. 110 TUIR ai compensi corrisposti a professionisti domiciliati in Stati o territori extra-UE a fiscalità privilegiata. La norma si applica, in generale, dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006, ma non ai incarichi specifici e delimitati conferiti prima di tale data; sono invece indeducibili i costi per incarichi conferiti dal 3 ottobre 2006, se documentalmente riscontrabili.
Decorrenza della disciplina sui costi per professionisti domiciliati in Paesi black list
Decorrenza della disciplina sui costi relativi a professionisti black list
La risoluzione affronta il tema dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 6, del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che ha esteso ai professionisti domiciliati in Stati o territori extra-UE a fiscalità privilegiata la disciplina dell’articolo 110, commi 10 e 11, del TUIR. Il chiarimento è richiesto con particolare attenzione ai tour operator, per i quali è frequente un esercizio sociale chiuso al 31 ottobre.
Quesito posto dall’associazione di categoria
ALFA, associazione di categoria dei tour operator italiani, chiede chiarimenti sulla decorrenza della norma, soprattutto con riferimento ai costi da indicare in UNICO 2007 SC, quadro RF. L’istanza evidenzia che, per gli operatori con esercizio “a cavallo”, la decorrenza della disciplina può incidere in modo rilevante sui bilanci già chiusi e comportare costi aggiuntivi per eventuali rettifiche contabili.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante sostiene che la nuova disciplina debba applicarsi ai costi sostenuti dall’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, data di pubblicazione del decreto legge. Per i soggetti con chiusura del bilancio al 31 ottobre, la decorrenza sarebbe quindi dall’esercizio 1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007. Tale lettura viene ritenuta coerente con l’articolo 3 dello Statuto del contribuente, in quanto eviterebbe effetti retroattivi e la necessità di rielaborare bilanci già chiusi.
Inquadramento normativo richiamato dalla risposta
La Direzione centrale richiama il contenuto dell’articolo 1, comma 6, del D.l. n. 262 del 2006, che ha aggiunto all’articolo 110 del TUIR il comma 12-bis, secondo cui le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Viene inoltre richiamata la circolare n. 1 del 19 gennaio 2007, che aveva già fornito i primi chiarimenti operativi ma non aveva specificato la decorrenza della norma ai fini dei costi da indicare nella dichiarazione UNICO 2007 SC.
Decorrenza generale della modifica normativa
La risoluzione afferma che il decreto non disciplina espressamente il momento di efficacia della modifica per i costi relativi a prestazioni di professionisti black list. Tuttavia, in base a quanto già chiarito con la circolare n. 1 del 2007 e all’articolo 48 del medesimo decreto, per le disposizioni prive di una specifica entrata in vigore resta confermata l’applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 3 ottobre 2006.
Limiti applicativi e tutela dell’affidamento
Pur confermando la decorrenza generale, la Direzione precisa che occorre distinguere tra le diverse tipologie di prestazioni. In particolare, per ragioni di tutela dell’affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, le nuove regole non si applicano alle prestazioni professionali eseguite in base a incarichi specifici e ben delimitati, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello temporale, se tali incarichi sono stati conferiti prima dell’entrata in vigore della norma.
Casi in cui i costi restano indeducibili
La risoluzione stabilisce che sono comunque indeducibili, ai sensi dell’articolo 110, comma 12-bis, del TUIR, i costi relativi a prestazioni rese da professionisti black list in esecuzione di incarichi conferiti a partire dal 3 ottobre 2006. Tale conclusione è subordinata alla circostanza che il conferimento dell’incarico sia dimostrabile mediante elementi obiettivamente riscontrabili, richiamando il criterio di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del TUIR.
Indicazione finale di vigilanza
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi espressi vengano applicati in modo uniforme sul territorio.
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