Risoluzione n. 358 del 24/09/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che Poste Italiane non può applicare le deduzioni IRAP per il cuneo fiscale ai dipendenti impiegati nei Servizi Postali Universali, sia riservati sia non riservati, perché tali attività sono considerate "regolamentate" e soggette congiuntamente a concessione e tariffa/prezzo regolamentato. Per i dipendenti adibiti promiscuamente ad attività agevolate e non agevolate, la quantificazione deve avvenire tramite separazione contabile; per Poste Italiane si può fare riferimento alla contabilità separata già adottata ai sensi della disciplina comunitaria postale.
IRAP: esclusione delle deduzioni per il cuneo fiscale per Poste Italiane nei servizi postali universali
IRAP e deduzioni per il cuneo fiscale nelle attività postali regolamentate
La risoluzione esamina l’applicabilità delle deduzioni IRAP introdotte per ridurre il cosiddetto cuneo fiscale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla legge finanziaria 2007. Il caso riguarda Poste Italiane S.p.A. e, in particolare, la qualificazione dei Servizi Postali Universali come attività escluse dall’agevolazione perché svolte in regime regolamentato.
Il quesito posto da Poste Italiane
La società chiede chiarimenti sulla corretta applicazione delle deduzioni IRAP per i datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato. In particolare, domanda se:
- le deduzioni possano essere applicate a tutte le attività svolte, inclusi i Servizi Postali Universali;
- in via subordinata, debbano essere esclusi soltanto i Servizi Postali Universali Riservati, poiché solo questi sarebbero soggetti a tariffa;
- ove l’agevolazione non spetti per tali attività, quale criterio usare per determinare le deduzioni spettanti ai dipendenti impiegati promiscuamente in attività agevolate e non agevolate.
Le attività svolte da Poste Italiane
La società rappresenta di svolgere tre diverse tipologie di attività:
- servizi Bancoposta, disciplinati dal d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
- servizi postali liberi, non soggetti a concessione né a limiti di prezzo o tariffa;
- Servizi Postali Universali, disciplinati dalla direttiva 97/67/CE e dal D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, svolti in concessione rilasciata con D.M. 17 aprile 2000.
All’interno del Servizio Postale Universale si distinguono:
- Servizi Postali Universali Riservati, in regime di monopolio e soggetti a tariffa;
- Servizi Postali Universali non Riservati, in regime non monopolistico, remunerati con prezzi determinati in coerenza con il sistema tariffario dei servizi riservati.
Poste Italiane precisa inoltre che per alcuni dipendenti già fruisce di altre deduzioni non cumulabili con quelle per il cuneo fiscale, e che molti lavoratori sono impiegati promiscuamente in più aree di attività.
La posizione interpretativa del contribuente
Secondo la società istante, le deduzioni IRAP dovrebbero spettare per tutte le attività svolte, compresi i servizi postali universali. L’argomento si fonda sulla lettura della circolare n. 61/E del 19 novembre 2007 e della decisione della Commissione europea n. 4133 del 12 settembre 2007, secondo cui l’esclusione dal beneficio riguarderebbe solo le imprese operanti congiuntamente:
- in concessione;
- a tariffa regolamentata.
La società sostiene che il sistema postale non garantirebbe il completo ristoro dei costi operativi e fiscali, compresa l’IRAP, e che dunque non ricorrerebbe la ratio dell’esclusione, cioè evitare la sovracompensazione. In particolare, evidenzia che:
- i prezzi e le tariffe del servizio postale sarebbero orientati ai costi, ma non tali da coprirli integralmente;
- l’Onere del Servizio Universale (OSU) è compensato anche tramite l’attribuzione in esclusiva dei servizi riservati e tramite il fondo di compensazione alimentato dagli altri operatori postali;
- per i servizi non riservati si tratterebbe di “prezzi” e non di tariffe.
In via subordinata, la società ritiene che, se l’esclusione operasse, dovrebbe riguardare solo i Servizi Postali Universali Riservati. Inoltre, per i dipendenti impiegati promiscuamente, propone di fare riferimento ai dati della separazione contabile prevista dal D. Lgs. n. 261/1999.
Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che la legge finanziaria 2007 ha introdotto nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP per i datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato, poi rimodulate dalla legge finanziaria 2008. Le deduzioni riguardano:
- euro 4.600 annui per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, elevati a euro 5.000 per il 2007;
- fino a euro 9.200 annui per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevati a euro 10.000 per il 2007;
- i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Tali agevolazioni non si applicano alle “imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori indicati dalla norma, tra cui quello delle poste.
I criteri per individuare le attività escluse
La risoluzione richiama la circolare n. 61/E del 19 novembre 2007, secondo cui le imprese che svolgono attività “regolamentate” sono escluse dalle deduzioni solo se ricorrono congiuntamente due requisiti:
- sotto il profilo giuridico, l’attività deve essere svolta in forza di una concessione traslativa, cioè di un provvedimento con cui l’ente pubblico attribuisce diritti o poteri inerenti a un’attività economica originariamente riservata alla pubblica amministrazione;
- sotto il profilo economico, il corrispettivo deve consistere in una tariffa, cioè in un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione.
L’esclusione opera quindi solo quando entrambi i criteri risultano presenti.
Qualificazione dei Servizi Postali Universali
L’Agenzia ritiene che le prestazioni rientranti nel Servizio Postale Universale rese da Poste Italiane siano soggette a concessione, poiché la concessione risulta rilasciata con D.M. 17 aprile 2000.
Anche sul piano economico, l’Agenzia considera il corrispettivo stabilito dal D. Lgs. n. 261/1999 come una tariffa in senso sostanziale, cioè un prezzo fissato o regolamentato dalla pubblica amministrazione volto ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
La risoluzione richiama l’articolo 13 del D. Lgs. n. 261/1999, che prevede che:
- le tariffe dei servizi riservati siano determinate dall’autorità di regolamentazione, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e secondo le linee guida CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero dell’efficienza;
- i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale ma fuori dall’area della riserva siano anch’essi determinati dall’autorità di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.
Secondo l’Agenzia, la differenza terminologica tra “tariffa” e “prezzo” non è decisiva: in entrambi i casi si tratta di corrispettivi fissati dalla pubblica amministrazione e non dal libero mercato.
Irrilevanza della mancata copertura integrale dei costi
L’Agenzia non ritiene dirimente l’argomento della società secondo cui i costi, inclusi quelli fiscali, non sarebbero integralmente incorporati nella tariffa o nel prezzo. Ciò che rileva è che, nel sistema complessivo, siano previsti meccanismi di compensazione che consentono il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, tra cui:
- l’attribuzione in esclusiva dei Servizi Postali Universali Riservati;
- i trasferimenti dal fondo di compensazione OSU alimentato dagli altri operatori postali.
Anche se i costi effettivi non sono interamente considerati nel singolo corrispettivo, essi risultano comunque compensati nell’assetto complessivo predisposto dalla disciplina pubblica. La circostanza che l’attività possa chiudere in perdita non esclude l’applicazione del criterio, poiché ciò che conta è la previsione di un sistema di remunerazione che tenga conto dei costi in un’ottica di efficienza ed equilibrio economico-finanziario.
Esclusione dalle deduzioni IRAP
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che:
- i Servizi Postali Universali Riservati;
- i Servizi Postali Universali non Riservati;
sono entrambi attività svolte in concessione e a tariffa/prezzo regolamentato e, quindi, integrano i presupposti per l’esclusione dalle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale.
Di conseguenza, Poste Italiane non può tener conto, nella determinazione della base imponibile IRAP, delle deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), del D. Lgs. n. 446/1997 per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei Servizi Postali Universali.
Dipendenti impiegati promiscuamente e separazione contabile
Per i dipendenti impiegati promiscuamente in attività agevolate e attività escluse, la risoluzione precisa che le imprese che operano nel settore dei pubblici servizi e svolgono anche attività in libero mercato possono beneficiare delle deduzioni solo con riferimento al costo del lavoro impiegato in queste ultime.
In tali casi è necessario procedere alla separazione contabile dei componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività, secondo le previsioni della direttiva 2006/111/CE della Commissione europea del 16 novembre 2006. La circolare n. 61/2007 richiama tale direttiva in via residuale, per i settori che non siano già disciplinati da norme comunitarie specifiche.
Poiché Poste Italiane adotta già un sistema di contabilità separata in applicazione della direttiva 97/67/CE per il settore postale, l’Agenzia ritiene possibile fare riferimento a tale sistema anche per determinare l’ammontare della deduzione spettante per i dipendenti utilizzati promiscuamente in attività ammesse e attività escluse dal beneficio.
Indicazioni finali
La risoluzione si conclude precisando che le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi esposti vengano correttamente applicati dagli uffici.
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