Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 362 del 29/09/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’opzione per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e per la rivalutazione dei beni d’impresa si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, non con il pagamento integrale tempestivo dell’imposta sostitutiva. Gli importi non versati o versati tardivamente vengono iscritti a ruolo, salvo ravvedimento operoso.

Imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento del saldo attivo

Imposte sostitutive per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento del saldo attivo

La risoluzione n. 362/E del 29 settembre 2008, resa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, interviene sull’interpretazione delle disposizioni della legge finanziaria 2006 in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Il documento chiarisce in quale momento si perfeziona l’opzione e quali effetti producono l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva.

Quesito sottoposto

La Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti chiede di sapere:

  • quando si perfeziona l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione previsto dal comma 472 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005;
  • se, in caso di insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva, occorra procedere al recupero delle somme non versate applicando le regole ordinarie sulla riscossione e sul ravvedimento operoso;
  • se le medesime regole valgano anche per l’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa di cui al comma 471 e delle aree fabbricabili di cui al comma 475.

Soluzione interpretativa prospettata

Nel quesito viene evidenziato che il comma 472 richiama espressamente il comma 478 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004. Da tale rinvio si ricava l’idea che alla fattispecie possano applicarsi, tra le altre, le disposizioni generali contenute nei decreti legislativi n. 462 del 1997 e n. 472 del 1997, rispettivamente in materia di liquidazione, riscossione, accertamento e sanzioni amministrative.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce il contesto normativo della disciplina:

  • il comma 469 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 riapre i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, con riferimento ai beni risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004;
  • il saldo attivo derivante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell’imposta sostitutiva, secondo l’art. 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000;
  • il comma 472 consente l’affrancamento del saldo attivo mediante imposta sostitutiva del 7% sul saldo attivo lordo dell’imposta sostitutiva stessa;
  • il versamento deve avvenire obbligatoriamente in tre rate annuali, senza interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, secondo la seguente ripartizione:
    • 10% nel 2006;
    • 45% nel 2007;
    • 45% nel 2008;
  • il comma 472 rinvia, in quanto compatibili, ai commi 475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004;
  • tale rinvio comporta che, per liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Perfezionamento dell’affrancamento del saldo attivo

Secondo l’Agenzia, l’operazione di affrancamento si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi della volontà del contribuente di avvalersi dell’istituto. Il momento rilevante è quindi quello della manifestazione della scelta in dichiarazione, e non quello del pagamento integrale dell’imposta sostitutiva.

Da ciò deriva che:

  • l’omesso versamento della prima rata non impedisce il perfezionamento dell’opzione;
  • lo stesso vale in caso di versamento insufficiente o tardivo;
  • gli importi non versati devono essere iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
  • resta ferma la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La risoluzione precisa inoltre che, sul punto, sono superate le considerazioni formulate nella risoluzione del 20 febbraio 2008, n. 55/E.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili

Per ragioni di coerenza sistematica, le stesse conclusioni vengono estese alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili prevista dai commi 471 e 475 della legge finanziaria 2006.

Anche in questo caso:

  • l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva;
  • l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non incide sul perfezionamento della rivalutazione;
  • l’imposta non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR n. 602 del 1973;
  • rimane possibile il ricorso al ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Indicazioni finali agli uffici

La Direzione raccomanda alle Direzioni regionali di vigilare affinché le istruzioni e i principi esposti nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.