Regolamento (UE) 2020/351
Regolamento (UE) 2020/351 della Commissione del 28 febbraio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco unionale degli additivi alimentari autorizzati, limitatamente all’acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato. In particolare, consente un livello massimo di 10 000 mg/kg nel solo cioccolato al latte, sostituendo il precedente limite di 5 000 mg/kg per tale impiego. La Commissione motiva la modifica con l’assenza di un impatto significativo sulla salute umana e con la conformità del prodotto finale alla definizione di cioccolato al latte della direttiva 2000/36/CE.
Modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso dell’acido citrico (E 330) nel cioccolato al latte fino a 10 000 mg/kg.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano prodotti di cacao e di cioccolato, in particolare il cioccolato al latte rientrante nella categoria alimentare 05.1 della direttiva 2000/36/CE. La modifica riguarda l’elenco UE degli additivi autorizzati e le relative condizioni d’uso nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, con efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non incide sugli altri alimenti o sulle altre condizioni d’uso dell’E 330 non modificate dal regolamento.
Regolamento (UE) 2020/351: uso dell’acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le relative condizioni d’impiego. La Commissione modifica puntualmente la disciplina dell’acido citrico (E 330) nella categoria dei prodotti di cacao e di cioccolato, per consentirne un uso più elevato nel solo cioccolato al latte.
Contesto normativo e motivazione della modifica
L’intervento si fonda sull’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e sulla procedura di aggiornamento dell’elenco prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. La Commissione richiama la domanda presentata il 6 marzo 2018, resa poi accessibile agli Stati membri, con cui si chiedeva l’aumento del livello massimo dell’E 330 da 5 000 mg/kg a 10 000 mg/kg per il cioccolato al latte.
La motivazione tecnica indicata è che, quale stabilizzante nella pasta di cacao ad elevato contenuto di polifenoli, l’acido citrico abbassa il pH e reagisce con parte dei polifenoli, producendo sfumature rosa e un sapore acidulo di frutti di bosco che permangono nel prodotto finale. Secondo la Commissione, il livello attualmente autorizzato non è sufficiente per ottenere tali caratteristiche, mentre il nuovo livello di 10 000 mg/kg lo è; inoltre, l’aumento comporta un incremento della sostanza secca totale di cacao, mantenendo la conformità alla definizione di cioccolato al latte di cui all’allegato I della direttiva 2000/36/CE.
Valutazione della sicurezza e assenza di consultazione EFSA
La Commissione richiama la precedente valutazione del 1990 del comitato scientifico dell’alimentazione umana, che aveva attribuito all’acido citrico una dose giornaliera ammissibile "non specificata". Tale qualificazione è utilizzata quando, sulla base dei dati tossicologici, biochimici e clinici disponibili, l’assunzione giornaliera totale della sostanza non presenta un rischio per la salute.
Poiché l’acido citrico è già autorizzato in vari alimenti e l’aumento di livello nel cioccolato al latte non dovrebbe incidere in modo significativo sull’esposizione complessiva, la Commissione conclude che l’aggiornamento non può avere effetti sulla salute umana. Ne consegue che non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, come previsto dal regolamento (CE) n. 1331/2008 salvo i casi in cui l’aggiornamento possa incidere sulla salute.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato tecnico, nella parte E e nella categoria alimentare 05.1 "Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE", viene inserita la voce relativa all’E 330 con la specificazione: acido citrico, livello massimo 10 000, con la precisazione "Solo cioccolato al latte".
La modifica è quindi circoscritta a tale sottocategoria e non estende automaticamente il nuovo limite ad altri prodotti di cacao e cioccolato.
Entrata in vigore e vincolatività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Indicazioni operative per gli operatori
Per i produttori e i commercializzatori di cioccolato al latte, la conseguenza pratica principale è la possibilità di utilizzare l’acido citrico (E 330) fino a 10 000 mg/kg, nel rispetto della formulazione e della categoria merceologica interessata. Gli operatori devono quindi verificare la conformità delle ricette, delle specifiche tecniche e delle eventuali indicazioni commerciali alla nuova soglia autorizzata, tenendo fermo che la deroga è limitata al solo cioccolato al latte.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’uso dell’E 330 nel cioccolato al latte
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria 05.1 "Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE", viene inserita una nuova voce per l’acido citrico (E 330) con livello massimo pari a 10 000 mg/kg e limitazione d’uso al solo cioccolato al latte.
Ragioni della modifica
La modifica deriva da una domanda presentata il 6 marzo 2018 per aumentare il tenore massimo dell’E 330 nel cioccolato al latte. La Commissione osserva che il livello di 5 000 mg/kg non consente di ottenere gli effetti tecnologici desiderati, mentre 10 000 mg/kg sì, e che l’aumento non dovrebbe avere un impatto significativo sull’esposizione complessiva.
Valutazione della sicurezza e mancato parere EFSA
La sicurezza dell’acido citrico (E 330) era già stata valutata nel 1990 dal comitato scientifico dell’alimentazione umana, che aveva fissato una dose giornaliera ammissibile "non specificata". Poiché l’aggiornamento dell’elenco non può avere un effetto sulla salute umana, non è stato necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 feb 2020Regolamento (UE) 2020/288
- Regolamento · 27 feb 2020Regolamento (UE) 2020/274
- Regolamento · 27 feb 2020Regolamento (UE) 2020/278
- Regolamento · 27 feb 2020Regolamento (UE) 2020/279
- Regolamento · 26 feb 2020Regolamento (UE) 2020/267
- Regolamento · 26 feb 2020Regolamento (UE) 2020/268
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →