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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/267

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/267 della Commissione del 26 febbraio 2020 che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico a disposizione della Polonia nel 2019 a causa del superamento constatato per l’anno 2017

Normativa europea32020R0267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone una riduzione del contingente di pesca 2019 assegnato alla Polonia per il salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31, in conseguenza di un superamento del contingente constatato per il 2017. La Commissione applica la procedura di detrazione prevista dal regolamento (CE) n. 1224/2009, tenendo conto degli scambi di contingenti e della flessibilità interannuale già utilizzati dalla Polonia. L’allegato quantifica il superamento in 2 246 esemplari e indica la corrispondente detrazione da applicare nel 2019.

Detrazione dal contingente di pesca 2019 della Polonia per il salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31, a seguito del superamento constatato per il 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alla Polonia, quale Stato membro titolare di un contingente di pesca per il salmone atlantico (Salmo salar) nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 (codice SAL/3BCD-F). Riguarda la gestione e la correzione dei contingenti annuali nell’ambito della politica comune della pesca, in particolare la detrazione da operare sul contingente assegnato per il 2019 in ragione di un superamento accertato nel 2017. Non disciplina altri Stati membri, salvo il contesto di scambi di contingenti e flessibilità interannuale richiamato nei considerando e nell’allegato.

Detrazione dal contingente di pesca della Polonia per il salmone atlantico

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/267 della Commissione applica una detrazione al contingente di pesca 2019 della Polonia per il salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 31. L’intervento è fondato sul sistema unionale di controllo delle attività di pesca e mira a correggere, tramite riduzione del contingente successivo, un superamento accertato per l’anno 2017.

Contesto normativo e presupposti

La Commissione opera sulla base dell’articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina la procedura di detrazione in caso di superamento delle possibilità di pesca. Nei considerando si dà conto del fatto che il contingente 2017 della Polonia per il salmone atlantico è stato influenzato da scambi di contingenti con la Lettonia, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dall’uso della flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, dello stesso regolamento.

Accertamento del superamento

A seguito di missioni di ispezione svolte in Polonia nel 2018 e di ulteriori audit e verifiche effettuati nel 2018 e nel 2019 ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha riscontrato dati errati e incompleti nelle dichiarazioni di cattura. Tali anomalie hanno confermato un superamento del contingente polacco pari a 2 246 esemplari di salmone atlantico relativo al 2017; le relazioni di audit sono state comunicate e discusse con le autorità polacche.

Consultazione con lo Stato membro interessato

Secondo la procedura dell’articolo 105, paragrafo 4, la Commissione ha avviato la consultazione con la Polonia con lettera dell’11 ottobre 2019. La Polonia ha poi riconosciuto, con lettera del 31 ottobre 2019, il superamento di 2 246 esemplari e ha proposto che tale quantitativo fosse detratto dal proprio contingente 2019.

Detrazione applicata nel 2019

L’articolo 1 dispone la riduzione del contingente 2019 assegnato alla Polonia ai sensi del regolamento (UE) 2018/1628. L’allegato quantifica il contingente iniziale 2017 in 6 030 esemplari, il quantitativo adattato in 13 693 esemplari, le catture totali in 15 939 esemplari e l’eccedenza in 2 246 esemplari, con un tasso di utilizzo del 116,40 %.

Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore moltiplicatore di 1,00. Coerentemente, l’allegato riporta una detrazione da applicare nel 2019 pari a 2 246 esemplari, senza fattore moltiplicatore addizionale.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Detrazione del contingente 2019

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca relativo al salmone atlantico (Salmo salar) nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni da 22 a 31, assegnato alla Polonia per il 2019 ai sensi del regolamento (UE) 2018/1628, è ridotto secondo quanto indicato nell’allegato.

Base giuridica e procedura di controllo

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina la detrazione delle possibilità di pesca in caso di superamento. Nei considerando si richiama anche l’avvio della consultazione con la Polonia mediante lettera dell’11 ottobre 2019 e il riconoscimento del superamento da parte polacca con lettera del 31 ottobre 2019.

Quantificazione del superamento

L’allegato indica che per il 2017 il contingente iniziale era pari a 6 030 esemplari, elevato a 13 693 esemplari per effetto di scambi di contingenti e flessibilità interannuale; le catture totali sono state pari a 15 939 esemplari, con un utilizzo del 116,40 % e un superamento di 2 246 esemplari.

Fattore moltiplicatore applicato

In base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore moltiplicatore di 1,00. L’allegato riporta infatti un fattore moltiplicatore pari a 1,00 e una detrazione da applicare nel 2019 pari a 2 246 esemplari.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e vigilanzagestione dei contingenti ittici

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