Regolamento (UE) 2020/288
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/288 della Commissione del 28 febbraio 2020 recante trecentoundicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esecutivo aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell’Unione le sanzioni contro persone ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. In particolare, su impulso della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 23 febbraio 2020, vengono aggiunte due nuove entità all’allegato I. Il regolamento entra in vigore immediatamente e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per inserire due nuove entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, nei confronti dei quali opera il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La modifica riguarda in particolare l’elenco delle entità giuridiche, gruppi ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda, con effetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le due nuove iscrizioni decorrono dalla data di designazione indicata nell’allegato (23 febbraio 2020).
Modifica dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive contro ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/288 della Commissione attua un aggiornamento puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda. Il provvedimento recepisce l’iscrizione di due nuove entità decisa il 23 febbraio 2020 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire l’efficacia immediata del regime sanzionatorio.
Base normativa e finalità
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1. I considerando chiariscono che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che, a seguito della decisione del Comitato ONU, è necessario adeguare l’elenco europeo senza ritardo.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e quindi i soggetti già o newly inseriti nell’elenco dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche. L’effetto è uniforme in tutti gli Stati membri, poiché il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. La data di designazione delle nuove voci è il 23 febbraio 2020.
Contenuto della modifica
L’allegato del regolamento introduce due nuove iscrizioni nell’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità:
- Islamic State West Africa Province (ISWAP), con vari alias, indicazioni sul collegamento con Islamic State in Iraq and the Levant, sulla derivazione da una scissione di Boko Haram e sulle attività terroristiche in Nigeria;
- Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), con relativi alias, indicazioni sul collegamento con Islamic State in Iraq and the Levant, sulla derivazione da una scissione di Al-Mourabitoun e sulle attività terroristiche in Mali, Niger e Burkina Faso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi con applicazione immediata. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o deroghe nel testo fornito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco soggetti sanzionati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di due nuove voci nell’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.
Nuove entità inserite in allegato I
Sono aggiunte le seguenti entità: 1) Islamic State West Africa Province (ISWAP), con i relativi alias e informazioni identificative; 2) Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), con i relativi alias e informazioni identificative. Per entrambe è indicata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 sexies, lettera e), pari al 23.02.2020.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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